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Diritto e Fisco | Editoriale

Le agevolazioni per tornare in Italia a lavorare

30 Marzo 2018 | Autore:
Le agevolazioni per tornare in Italia a lavorare

Guida a tutti i benefici per docenti, ricercatori, impatriati e nuovi residenti che vogliono stabilire la residenza fiscale nel nostro Paese.

Si può fermare la fuga di cervelli? Si può convincere un giovane a non emigrare all’estero per cercarsi la vita o a rimpatriare con un minimo di fiducia nel futuro? Questo Paese propone ancora degli argomenti validi per evitare l’emorragia di persone che non vedono più un motivo per restarci? Ed è in grado di attirare nuovi contribuenti? Lo Stato ci prova, con delle agevolazioni per tornare in Italia a lavorare. Benefici fiscali rivolti anche a chi italiano non è ma vuole stabilire qui la sua residenza ed iniziare un’attività. Lo scopo, in estrema sintesi è quello di attirare risorse umane. I mezzi per farlo: le agevolazioni per tornare in Italia a lavorare.

Ci sono alcune misure rivolte a docenti e ricercatori residenti all’estero, altre che rendono più appetibile il rientro di studenti laureati che hanno avuto qualche esperienza lavorativa oltreconfine, altre ancora specifiche per manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. Tutto loro possono usufruire di un regime fiscale particolare che garantisce delle agevolazioni per tornare in Italia a lavorare. In sintesi (poi entreremo nel dettaglio), i benefici sono:

  • per docenti e ricercatori: esenzione per 4 anni del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia;
  • per lavoratori impatriati, cioè tornati dall’estero: esenzione per 5 anni del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia;
  • per nuovi residenti: imposta sostitutiva per 15 anni sui redditi prodotti all’estero. 100.000 euro annui (25.000 euro per ogni familiare).

Tornare in Italia a lavorare: la residenza

Requisito fondamentale per chi vuole ottenere le agevolazioni per tornare a lavorare in Italia è quello di trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese e, prima ancora, averla mantenuta all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell’agevolazione interessata.

Gusto per chiarezza, occorre ricordare che la legge [1] ritiene residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni (o 184 negli anni bisestili) sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente o hanno in Italia domicilio (sede principale dei loro affari e interessi) o residenza (luogo di dimora abituale). Basta una di queste due cose per ritenere un soggetto fiscalmente residente in Italia.

Quindi, se una persona si trasferisce da noi dopo il 2 luglio (o dopo il 1° luglio se l’anno è bisestile) non può essere considerata fiscalmente residente per quell’anno, in quanto il periodo di soggiorno o di attività sarà inferiore al numero dei giorni sopra indicati.

Agevolazioni per tornare in Italia a lavorare come ricercatore o docente

Una prima categoria di persone che possono avere le agevolazioni per tornare in Italia a lavorare è quella che comprende docenti e ricercatori.

Quali agevolazioni

Questi lavoratori che intendono trasferire in Italia la loro residenza fiscale possono usufruire di una tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti nel nostro Paese per la loro attività.

I redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 10% e son esclusi dal valore di produzione netta ai fini Irap.

Se il lavoratore è dipendente, l’agevolazione Irap spetta al sostituto d’imposta che eroga la sua retribuzione. Se il lavoratore è autonomo, l’agevolazione spetta direttamente al docente o al ricercatore che opera come libero professionista.

Il beneficio interviene a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore diventa fiscalmente residente in Italia e nei 3 periodi successivi. In totale, dunque, l’agevolazione per tornare a lavorare in Italia si applica per docenti e ricercatori per 4 anni.

Quali requisiti

Docenti e ricercatori che intendono beneficiare delle agevolazioni per tornare a lavorare in Italia devono avere questi requisiti:

  • titolo di studio universitario o equiparato. Se conseguito all’estero e non automaticamente riconosciuto, l’interessato dovrà chiedere la dichiarazione di valore all’autorità consolare competente in lingua italiana;
  • essere stati residenti all’estero non in maniera occasionale ma stabile;
  • avere svolto all’estero documentata attività di ricerca o di docenza per almeno 2 anni continuativi presso strutture pubbliche o private;
  • svolgere attività di ricerca o di docenza in Italia;
  • acquisire la residenza fiscale in Italia.

Agevolazioni per tornare in Italia a lavorare come impatriato

Queste agevolazioni per tornare a lavorare in Italia riguardano sia chi è andato all’estero sia i cittadini stranieri che scommettono sul nostro Paese, cioè ai cosiddetti impatriati.

Quali agevolazioni per i laureati

Chi ha redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia e trasferisce nel nostro territorio la residenza fiscale, può beneficiare di una tassazione sul 50% del loro importo dall’anno in cui avviene il trasferimento e per i 4 anni successivi.

Le agevolazioni spettano a:

  • cittadini dell’Unione europea;
  • cittadini extracomunitari con i cui Paesi esista una convenzione per evitare doppia imposizione fiscale o un accordo sullo scambio di informazioni in materia.

Quali requisiti per i laureati

I cittadini impatriati che intendono beneficiare delle agevolazioni per tornare a lavorare in Italia devono:

  • avere diploma di laurea triennale o magistrale;
  • avere svolto continuativamente una qualsiasi attività di lavoro o di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream;
  • svolgere un’attività di lavoro dipendente o autonomo in Italia.

Quali agevolazioni per altri lavoratori

Le agevolazioni per tornare a lavorare in Italia interessano altri tipi di impatriati, purché abbiano certi requisiti.

Quelli richiesti agli autonomi sono:

  • non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento;
  • impegnarsi a rimanere in Italia per almeno 2 anni;
  • prestare attività lavorativa prevalentemente nel nostro Paese.

Gli stessi requisiti vengono richiesti ai lavoratori dipendenti, i quali, però, devono anche:

  • svolgere attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio italiano con un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la stessa impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Tornare a lavorare in Italia: come avere le agevolazioni

In questo caso, bisogna distinguere tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Vediamo come si può usufruire, in ogni caso, delle agevolazioni per tornare a lavorare in Italia.

Agevolazioni per lavoratori dipendenti

Docenti, ricercatori ed impatriati con rapporto di lavoro dipendente devono presentare una richiesta al loro datore per avere le agevolazioni per tornare a lavorare in Italia.

La richiesta deve contenere:

  • dati personali;
  • codice fiscale;
  • data del rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (se ce ne fossero state altre successive);
  • dichiarazione in cui si afferma di essere in possesso dei requisiti per l’agevolazione;
  • attuale residenza in Italia;
  • impegno a comunicare ogni variazione di residenza;
  • dichiarazione in cui si afferma di non beneficiare contemporaneamente di altri simili incentivi fiscali.

Il beneficio viene applicato dal datore di lavoro dalla busta paga successiva alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione, attraverso le ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista, cioè:

  • 10% per ricercatori e docenti;
  • 50% per impatriati.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia riuscito ad applicare l’agevolazione, è possibile beneficiarne al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro già nella misura ridotta.

Agevolazioni per lavoratori autonomi

Docenti, ricercatori ed impatriati con un reddito da lavoratore autonomo possono ottenere l’agevolazione per tornare a lavorare in Italia:

  • direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti, previa comunicazione scritta al committente.

La richiesta deve contenere:

  • dati personali;
  • codice fiscale;
  • data di rientro in Italia;
  • dichiarazione in cui si afferma di essere in possesso dei requisiti per l’agevolazione;
  • attuale residenza in Italia;
  • dichiarazione in cui si afferma di non beneficiare contemporaneamente di altri simili incentivi fiscali.

Nel momento in cui viene pagato il corrispettivo al lavoratore autonomi, il committente opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo, cioè:

  • 10% per ricercatori e docenti;
  • 50% per impatriati.

Tornare in Italia a lavorare: regime agevolato per nuovi residenti

C’è un’altra opportunità per tornare a lavorare in Italia ed usufruire di agevolazioni fiscali. Si tratta del regime agevolato per i nuovi residenti, rivolto alle persone fisiche che vogliono trasferire nel nostro Paese la propria residenza fiscale.

Quali agevolazioni

Il regime per i nuovi residenti che vogliono tornare in Italia a lavorare consente di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef, alternativa a quella ordinaria, sui redditi prodotti all’estero.

La durata massima di questo regime è di 15 anni, purché i richiedenti (che si tratti di cittadini italiani o stranieri) siano stati fiscalmente residenti all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui la scelta inizia a essere efficace.

A chi spetta

Il regime agevolato può essere richiesto anche da chi è già residente in Italia, a patto che rispetti i vincoli temporali del periodo di imposta.

Hanno pure diritto a queste agevolazioni per tornare in Italia a lavorare i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (i cosiddetti «paradisi fiscali»). Devono, però, superare la presunzione di residenza in Italia, cioè dimostrare di non essere stati effettivamente residenti in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui l’opzione inizia a essere efficace.

I benefici del regime agevolato possono essere estesi a questi familiari del richiedente:

  • coniuge o componente di unione civile;
  • figli, anche adottivi o, in loro mancanza, ai discendenti più prossimi;
  • genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti più prossimi;
  • adottanti;
  • generi e nuore;
  • suocero e suocera;
  • fratelli e sorelle.

Anche loro, però, devono trasferire la residenza in Italia ed essere stati residenti all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti quello in cui l’opzione inizia a essere efficace.

I redditi interessati

Il regime agevolato interessa soltanto i redditi che il nuovo residente produce all’estero. Quelli che produce in Italia sono tassati secondo la normativa ordinaria del nostro Paese.

Nel dettaglio, rientrano nel regime agevolato:

  • i redditi di lavoro autonomo da attività esercitate all’estero;
  • i redditi da attività di impresa svolta all’estero;
  • il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero;
  • il reddito da immobile ubicato all’estero;
  • gli interessi da conti correnti bancati depositati all’estero;
  • le plusvalenze a seguito di cessione di partecipazioni non qualificate in società estere.

Come aderire al regime agevolato

I nuovi residenti che intendono beneficiare delle agevolazioni per tornare a lavorare in Italia con il regime agevolato devono presentare istanza a:

Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.

Cia Cristoforo Colombo, n. 426 c/d

00145 Roma.

L’istanza può essere presentata:

  • a mano;
  • a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • per via telematica con Pec (con firma digitale) all’indirizzo [email protected] Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria [email protected] .

L’istanza deve contenere:

  • dati anagrafici del richiedente;
  • codice fiscale (se già attribuito);
  • attuale residenza in Italia;
  • dati dell’eventuale rappresentante legale;
  • descrizione del caso concreto;
  • indicazione dello status di non residente in Italia per almeno 9 dei 10 periodi di imposta che precedono l’inizio di validità dell’opzione;
  • lo Stato o gli Stati in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale e per i quali intende chiedere il regime agevolato;
  • la check list, cioè il modulo in cui indica gli elementi per il riscontro dei requisiti di accesso, corredata di documentazione.

L’Agenzia delle Entrate risponde entro 120 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

Il regime agevolato va scelto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i contribuenti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

A quanto ammonta l’imposta

I nuovi residenti che vogliono beneficiare del regime agevolato devono pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dal tipo e dall’importo dei redditi prodotti all’estero. Se il regime viene esteso ai familiari il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi è pari a 25.000 euro.

L’imposta va versata con modello F24 in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Altre agevolazioni

Il regime agevolato per i nuovi residenti presenta questi altri vantaggi:

  • esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale su attività e investimenti esteri;
  • esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero;
  • esonero dal pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio;
  • esenzione dal pagamento dell’imposta di successione e donazione per beni e diritti esistenti all’estero.

note

[1] Art. 2 Tuir.


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