Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Multa tutor: cosa controllare per la contestazione

3 Aprile 2018
Multa tutor: cosa controllare per la contestazione

Affinché non sia nullo, il verbale deve menzionare la data dell’ultima taratura. Inoltre la taratura non deve limitarsi a verificare la sincronizzazione delle due porte. Ecco come impugnare la multa.

Se ti arriva una multa stradale per eccesso di velocità effettuata tramite tutor non limitarti a leggere l’importo da pagare e i punti sottratti dalla patente. Ci sono una serie di elementi contenuti nella contravvenzione che devono essere verificati attentamente; un minimo errore su di essi, infatti, può comportare l’illegittimità del verbale e renderlo annullabile. Di recente è stata pubblicata, dal giudice di pace di Lodi [1], una sentenza che elenca alcune criticità di cui può essere affetta la rilevazione elettronica per erronea taratura. Da questa abbiamo preso le mosse per elencare cosa controllare per la contestazione della multa tutor. Vediamo dunque con ordine tutti i punti che possono interessare l’automobilista per il ricorso al giudice di pace.

Tutor: controlla l’indicazione della taratura sul verbale

Nel 2015, la Corte Costituzionale ha imposto la taratura a tutti i misuratori elettronici della velocità [2]. Questi devono essere sottoposti cioè a revisione almeno una volta all’anno per poterne testare la corretta funzionalità. La direttiva Minniti della scorsa estate ha anche chiarito le modalità con cui tale verifica deve essere effettuata. Ebbene, con una recente sentenza [3], la Cassazione ha detto che non basta più la sola taratura, ma è necessario che il verbale ne dia menzione, indicando se e quando è stata eseguita. In tal modo l’automobilista può verificare l’attendibilità del tutor (ma lo stesso discorso vale anche per l’autovelox e il telelaser) e la conformità agli standard legali.

Tutor: controlla cosa è stato oggetto di taratura

Scendendo più nel dettaglio, ci si è chiesto cosa debba essere oggetto di taratura. Il giudice di pace di Lodi ha ritenuto insufficiente la semplice sincronizzazione degli orologi delle due “porte”. Cerchiamo di chiarirci meglio. A tutti è noto come funziona il tutor: si tratta di un sistema di rilevazione della velocità media tenuta in un determinato tratto stradale (non viene quindi determinata la velocità istantanea in uno specifico punto come invece fa l’autovelox). In particolare, c’è una prima telecamera (detta «porta d’ingresso») che misura l’orario di passaggio dell’auto sincronizzandolo alla targa; c’è poi, dopo alcuni chilometri, una seconda telecamera (detta «porta d’uscita») che fa altrettanto ossia registra l’ora, il minuto e il secondo esatto in cui il conducente supera detto punto. Il confronto tra i due orari rilevati dalle due postazioni, rapportato alla distanza tra le relative porte, consente di calcolare la velocità media con cui è stato percorso il tratto di strada. Quindi, per calcolare correttamente detto tempo di percorrenza, è necessario che gli orologi delle due porte siano sincronizzati. Ma ciò non basta. Difatti, secondo la sentenza in commento è incompleta la taratura che si limita a verificare il «corretto sincronismo orologio Gps». In altre parole, non è nulla solo la multa se la polizia non dimostra che è stata eseguita la taratura non più di un anno prima, ma anche quella in cui l’unico controllo effettuato è quello degli orari segnati dagli orologi presenti nelle varie postazioni di rilevamento dei passaggi dei veicoli. Difatti il sistema tutor «è composto da vari elementi (ognuno dei quali soggetto a specifica taratura)». Come specificato dalla direttiva Minniti [4], oltre agli orologi va verificata l’effettiva lunghezza del tratto, da misurare come somma delle linee che si ottengono spostandosi sul bordo interno di ciascuna curva. Nelle tarature annuali successive, quest’ultima misurazione va ripetuta solo se il tracciato della strada è cambiato. Ricordiamo peraltro che il tutor deve rilevare il tratto più breve di strada tra le due porte (ad esempio le curve devono essere tagliate). Leggi sul punto Tutor: come fregarlo.

Tutor: taratura da un centro accreditato

L’automobilista, dopo aver verificato che il verbale riporti la data dell’ultima taratura, può sempre prenderne visione presentando un’istanza di accesso agli atti al comando della polizia. Quest’ultima è tenuta a fornire i documenti entro massimo 30 giorni o nel minor tempo necessario a consentire l’esercizio del diritto di difesa davanti al giudice (si ricordi infatti che 30 giorni è anche il termine per presentare ricorso). Dal controllo della taratura deve risultare che quest’ultima sia stata eseguita da un centro accreditato.

Data di spedizione della multa col tutor

Ultimo indispensabile controllo prima di pagare la multa per il tutor è di verificare la data in cui è stata effettuata e il giorno in cui la polizia ha portato la raccomandata all’ufficio postale per la spedizione: tra queste due non devono decorrere più di 90 giorni. Difatti è questo il termine di legge, inderogabile, entro cui deve avvenire la notifica del verbale.


note

[1] GdP Lodi, sent. n. 116/2018.

[2] C. Cost. sent. n. 113/2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

[3] Cass. ord. n. 5227/18 del 6.03.2018.

[4] Dm 282/2017.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube