Cassazione penale, sez. III, 16/01/2018, n. 8036
Integra il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell’animale, e pertanto è già di per se fattore tale da costituire l’elemento materiale del reato contestato il tenere lo stesso, per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un’adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità.
Cassazione penale, sez. III, 05/10/2017, n. 4562
L’associazione, anche non riconosciuta, la quale sia statutariamente deputata alla protezione di una determinata categoria di animali (cani), è tendenzialmente portatrice degli interessi penalmente tutelati, tra gli altri, dai reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 c.p. In una siffatta ipotesi, infatti, l’ente, per l’attività concretamente svolta e, appunto, per la sua finalità statutaria primaria, coincidente con la tutela dei cani, ovvero degli interessi lesi dai reati contestati, si fa portatore di una posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni derivati dalle violazioni della legge penale. Nondimeno, onde evitare forme di abnorme dilatazione nella legittimazione alla tutela civilistica, è necessario che vi sia anche una forma di collegamento territoriale tra l’associazione e il luogo in cui l’interesse è stato inciso.
Cassazione penale, sez. III, 21/03/2017, n. 20934
Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall’art. 544 sexies, cod. pen., l’animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico – fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l’animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro.
Cassazione penale, sez. III, 20/01/2017, n. 28071
In tema di reati contro il sentimento per gli animali, possono esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa solo gli enti e le associazioni ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, siano state riconosciute, secondo la procedura stabilita dal Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2006, le finalità di tutela degli interessi lesi dal reato. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 cod. pen., nella quale, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul mancato avviso della richiesta di archiviazione, interposto da associazione non riconosciuta secondo lo specifico iter individuato dal citato decreto ministeriale).
Cassazione penale, sez. III, 24/05/2016, n. 5235
È ravvisabile il reato di maltrattamento di animali, previsto dall’art. 544 ter, comma 2, c.p., nella somministrazione di sostanze medicamentose ad un cavallo, senza prescrizione medica e con l’unica finalità di superare quella che altrimenti sarebbe stata l’impossibilità della sua partecipazione ad una gara.
Cassazione penale, sez. VI, 22/03/2016, n. 17677
La custodia di volatili in sacca integra il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura
Non integra il reato di maltrattamento di animali, bensì quello di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, previsto dall’art. 727, comma secondo, cod. pen., la detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce. (Fattispecie relativa alla custodia di uccelli in sacchetti di stoffa, appesi per ore ad un bastone ed a contatto con i loro escrementi).
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 febbraio – 11 aprile 2018, n. 16042
Presidente Di Nicola – Relatore Galterio
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 22.6.2017 la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa città che aveva condannato En. Cu. alla pena di sei mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 544-ter c.p. per aver costretto undici cani di varie razze, che teneva in custodia, all’interno di una gabbia di dimensioni anguste mantenendoli in condizioni igienico-sanitarie gravemente deficitarie, a causa delle quali taluni di essi avevano contratto infezioni e riportato lesioni.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge, la carenza della motivazione resa in ordine alla configurabilità della propria responsabilità penale non venendo ivi esplicitato l’iter logico seguito dai giudici di appello se non in modo apparente.
Considerato in diritto
Le laconiche doglianze difensive che si limitano ad una generica confutazione della motivazione senza individuare in essa fratture o carenze argomentative, così lamentando un vizio riconducibile, a dispetto del nomen juris della rubrica, alla fattispecie delineata dall’art. 606 lett. e) c.p.p., non possono trovare ingresso innanzi a questa Corte. L’indeterminatezza delle contestazioni svolte, a fronte di una motivazione tutt’altro che apparente, venendo enucleate sia le risultanze istruttorie su cui si fonda la configurabilità dell’elemento oggettivo del reato, sia la sussistenza dell’elemento psicologico, ricondotto alla volontarietà e consapevolezza della condotta, rende, al contrario, apparente il motivo articolato dalla difesa il quale, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica ragionata della sentenza oggetto di ricorso, si traduce nella manifesta carenza di una censura di legittimità in relazione al disposto dell’art.581 lett.c) cod. proc. pen. che necessariamente conduce, a norma dell’art.591, comma 1, lett.c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012 -, Pezzo Rv. 253849).
Va al riguardo chiarito che intanto la motivazione è qualificabile come apparente e, dunque, inesistente in quanto sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere, o di asserzioni apodittiche, o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 – dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). Principio questo che declinato con riferimento alla contestazione in esame, rende la motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell’imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015 – dep. 14/12/2015, Santucci, Rv. 265322), caratteristiche queste del tutto assenti, come già evidenziato, nella sentenza impugnata.
Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.