Quali diritti prevede lo statuto dei lavoratori in favore dei dipendenti: dal diritto di sciopero ai permessi retribuiti per partecipare alle riunioni sindacali.
Avrai probabilmente sentito parlare dei diritti e libertà sindacali, non fosse altro perché a tutelarli è la stessa Costituzione. Quest’ultima, tra i diritti e doveri dei cittadini, stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. La Costituzione però si guarda bene dal definire cosa sia un’organizzazione sindacale nell’ottica di ricomprendervi qualsiasi aggregazione di lavoratori (anche in forme diverse da quella associativa). Una definizione più netta è contenuta nella Convenzione OIL (Organizzazione internazionale del Lavoro) [1] secondo cui un’organizzazione sindacale è ogni «organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che abbia lo scopo di promuovere e di difendere gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro». Le norme che, tuttavia, interessano maggiormente il lavoratore sul piano pratico sono contenute nello Statuto dei lavoratori [2]. È in tale testo normativo che possiamo ricercare, in concreto, quali sono i diritti e le libertà sindacali.
Indice
- 1 Cos’è la liberta sindacale individuale?
- 2 Cos’è la libertà sindacale collettiva?
- 3 Come viene tutelata la libertà sindacale?
- 4 Quali sono le libertà sindacali?
- 4.1 Diritto di costituzione delle RSA ed RSU
- 4.2 Licenziamento del dirigente sindacale
- 4.3 Diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea
- 4.4 Diritto di indire referendum
- 4.5 Trasferimento dei dirigenti delle RSA
- 4.6 Permessi retribuiti
- 4.7 Diritto di affissione
- 4.8 Raccolta di contributi
- 4.9 Locali delle rappresentanze sindacali
Cos’è la liberta sindacale individuale?
Da un punto di vista individuale, ossia del singolo lavoratore, la libertà sindacale consiste:
- nella possibilità, in positivo, di costituire o aderire a un sindacato e partecipare alla sua vita organizzativa;
- nella possibilità, in negativo, di non aderire a un sindacato senza che per ciò ne derivino per lui conseguenze negative o svantaggi. Tanto è vero che i contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi con le rappresentanze dei datori di lavoro sono efficaci anche per i non iscritti al sindacato. È del resto nullo ogni patto diretto a subordinare l’assunzione dei dipendenti a condizione che questi aderivano o meno a un’associazione sindacale.
Cos’è la libertà sindacale collettiva?
Da un punto di vista collettivo, invece, la libertà sindacale consiste:
- nella possibilità, in senso positivo, di organizzare l’azione sindacale col datore di lavoro, ad esempio stipulando i contratti collettivi o esercitando il diritto di sciopero;
- nella garanzia, in senso negativo, di non intromissione dello Stato nella determinazione e negli scopi del sindacato.
Come viene tutelata la libertà sindacale?
La libertà sindacale viene garantita da due norme dello Statuto dei lavoratori [3] che sanciscono rispettivamente:
- il divieto, per i datori di lavoro, di «costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori» (anche detti «sindacati di comodo») in modo da avere una controparte contrattuale apparentemente antagonista, in realtà “addomesticata”;
- nella repressione della condotta antisindacale, ossia in un apposito procedimento a disposizione delle organizzazioni sindacali legittimate ad agire. Per condotta antisindacale si intende qualsiasi comportamento del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare oggettivamente l’esercizio della libertà, dell’attività sindacale e del diritto di sciopero. In tal caso il sindacato può presentare ricorso al Tribunale del luogo in cui è stata realizzata la condotta antisindacale. Dopo 2 giorni dalla presentazione del ricorso il giudice convoca le parti per l’assunzione di sommarie informazioni. Se il giudice ritiene sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti.
Quali sono le libertà sindacali?
Lo statuto dei lavoratori indica una serie di diritti e libertà a sostegno dell’attività sindacale dei lavoratori. I diritti si applicano alle imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti [4]. Eccoli qui di seguito elencati.
Diritto di costituzione delle RSA ed RSU
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita’ produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unita’ produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento [5].
Licenziamento del dirigente sindacale
Al dirigente sindacale licenziato spetta il diritto di chiedere, con il sindacato di appartenenza, l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro nel corso del giudizio. Il giudice può provvedere con ordinanza, qualora ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro a sostegno del licenziamento [6].
Diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, anche quelli non iscritti al sindacato, per partecipare alle riunioni indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA nell’unità produttiva. Le riunioni si tengono nell’unità produttiva in cui i lavoratori prestano la propria opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro fino a massimo 10 ore annue. Il tempo dedicato alle riunioni sindacali deve essere retribuito.
Il datore di lavoro non può imporre la preventiva autorizzazione delle riunioni sindacali; alla RSA spetta solo comunicargli l’ordine del giorno (su materie di interesse sindacale e del lavoro) e l’ordine di precedenza delle convocazioni [7].
Diritto di indire referendum
Rientra nelle libertà sindacali il diritto di indire referendum, nell’ambito aziendale e al di fuori dell’orario di lavoro, per tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva ed alla categoria interessata. L’iniziativa spetta congiuntamente a tutte le rappresentanze sindacali aziendali, al fine di evitare un susseguirsi nel tempo di più referendum [8].
Trasferimento dei dirigenti delle RSA
Non è possibile il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, dei candidati e dei membri di commissione interna se non c’è un previo nullaosta rilasciato dalle associazioni sindacali di appartenenza. Ciò al fine di scongiurare pratiche antisindacali [9].
Permessi retribuiti
Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali spettano per legge dei permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato. Invece i permessi non sono retribuiti quando l’assenza è necessaria per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno [10].
Diritto di affissione
Rientra nelle libertà sindacali anche il diritto di affissione, da parte delle RSA, di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Il datore di lavoro, a tal proposito è tenuto a predisporre appositi spazi in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva [11].
Raccolta di contributi
Tutti i lavoratori hanno il diritto di raccogliere contributi e svolgere attività di proselitismo sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (propagandare cioè l’adesione al proprio sindacato), sempre che ciò non pregiudichi il normale svolgimento dell’attività aziendale [12].
Locali delle rappresentanze sindacali
Le RSA costituite in unità produttive con meno di 200 dipendenti hanno diritto di usufruire, previa richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, invece, il datore di lavoro ha l’obbligo di destinare in modo permanente a tutte le rappresentanze un idoneo locale comune, all’interno o nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva di riferimento [13].
note
[1] Art. 1 convenzione OIL n. 87/48.
[2] Artt. 14, 15, 17 e 28 Legge n. 300/1970.
[3] Artt. 17 e 28 Statuto dei Lavoratori
[4] Art. 35 Statuto dei Lavoratori.
[5] Art. 19 Statuto dei Lavoratori
[6] Art. 18 Statuto dei Lavoratori
[7] Art. 20 Statuto dei Lavoratori
[8] Art. 21 Statuto dei Lavoratori
[9] Art. 22 Statuto dei Lavoratori
[10] Art. 23 e 24 Statuto dei Lavoratori
[11] Art. 25 Statuto dei Lavoratori
[12] Art. 26 Statuto dei Lavoratori
[13] Art. 27 Statuto dei Lavoratori
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