Lo sai che? Conversione del permesso di soggiorno studio in permesso di lavoro
Lo sai che? Pubblicato il 21 dicembre 2012
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Ecco i requisiti per trasformare il permesso di soggiorno studio in permesso di lavoro.
Un cittadino straniero con un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale ha oggi la possibilità, in presenza di determinati requisiti, di convertirlo in un permesso per lavoro.
A chi è concessa la conversione?
La conversione del permesso di soggiorno, da studio a lavoro, è riconosciuta a chi ha conseguito presso le Università italiane uno dei seguenti titoli accademici:
– Laurea Triennale- 180 crediti formativi
-Laurea specialistica biennale- 120 crediti formativi
-Laurea Magistrale- 300 crediti formativi
-Diploma di Specializzazione -durata minima 2 anni
-Dottorato di Ricerca universitaria- durata minima 3 anni
– Master universitario di I livello, post laurea triennale (durata minima 1 anno);
-Master universitario di II livello, post laurea specialistica o magistrale-durata minima 1 anno
– Attestato o diploma di perfezionamento, post laurea specialistica o magistrale (durata 1 anno).
Dove si presenta la richiesta di conversione?
La domanda di conversione deve essere presentata agli Sportelli Unici dell’Immigrazione, siti nelle Prefetture di residenza, alla quale va allegata la seguente documentazione:
– copia del diploma o attestato che certifichi il conseguimento del titolo di studio o il completamento del tirocinio;
– copia del contratto di assunzione firmato dal solo datore di lavoro;
– visura camerale e reddito dell’azienda;
– certificazione relativa all’alloggio.
Cosa succede se la domanda è accolta?
Nel caso di accoglimento della domanda, la Direzione Provinciale del Lavoro convoca il richiedente e gli fa sottoscrivere la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, che sarà inoltrato alla Questura.
Che succede se non viene accolta la domanda?
In questo caso, viene trasmesso un preavviso di rigetto, che può essere contestato dallo straniero entro il termine di 10 giorni.
Che succede se già lo straniero ha firmato un contratto di lavoro a progetto?
Per come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo non viene ostacolata dalla sussistenza di un contratto a progetto.
Infatti, durante il percorso di studi, lo studente straniero ha la possibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa senza dover convertire il proprio titolo di soggiorno, a condizione che il lavoro svolto non lo impegni per più di 1.040 ore annuali (in media 20 ore settimanali, che sono cumulabili durante il corso dell’anno).
di ANDREA BORSANI
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