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Diritto e Fisco | Editoriale

Favor rei: che significa?

18 Maggio 2018 | Autore:
Favor rei: che significa?

I latinismi abbbondano nel diritto, e tra questi c’è il favor rei, cioè l’applicazione di una disciplina a favore del colpevole: vediamo assieme di cosa si tratta.

Se ti è capitato di avere dei problemi di carattere penale e di parlare con un avvocato è molto probabile che tu abbia sentito la locuzione favor rei. Per quanto, a senso, sei riuscito a intuire che si tratta di un meccanismo che va a vantaggio dell’inquisito (tradotto letteralmente dal latino significa “a favore del reo”, ossia del colpevole), vorresti comprendere, più nel dettaglio, quando si applica questa regola e cosa comporta. In altri termini che significa favor rei? È quello che cercheremo di illustrarti qui di seguito, ricorrendo – come al solito – a un linguaggio semplice e non tecnico dimodoché possa comprenderne il senso e la portata anche chi non ha cognizioni di diritto penale. Partiamo dalla definizione, e facciamo alcuni esempi di cosa significa favor rei.

Favor rei: significato dei termini

Il diritto in generale, e quindi anche quello penale, abbondano di locuzioni latine, che sono utilizzate per sintetizzare un istituto giuridico o fare riferimento a particolari fenomeni giuridici. Quando si tratta di una frase, queste espressioni latine si chiamano in gergo brocardi (ne abbiamo parlato qui), ed esprimono molto spesso principi giuridici, generali o particolari, che trovano applicazione nel nostro sistema. Uno dei più famosi, e importanti, è quello del favor rei, il cui significato letterale è a favore del reo, cioè di chi ha commesso un fatto di reato. Risulta, dal punto di vista del significato, connesso alla nota frase in dubio pro reo, che significa che nel caso di dubbi occorre pronunciarsi a favore dell’imputato. Il principio del favor rei deve intendersi come una sorta di bussola decisionale, una finalità ultima che deve essere perseguita dagli organi giudicanti e regolata dal legislatore, attraverso l’emanazione di disposizioni e previsioni di legge che ne tengano conto e si ispirino alla finalità di tutela che è alla base del favor rei. Si tratta pertanto di un concetto che esprime significati molto rilevanti per il nostro sistema, giuridico e giudiziario.

Favor rei: cosa esprime nel nostro sistema

Il favor rei non è un principio vuoto, né tantomeno una formuletta di stile, in quanto costituisce espressione della funzione del sistema di garantire un’efficace tutela dell’imputato, manifestazione quindi a sua volta dei generali principi costituzionali di uguaglianza e di certezza del diritto. Allo stesso tempo, è chiaramente esemplificazione di quell’apparato di garanzie che il nostro sistema riconosce a tutti, partendo dal principio di legalità per arrivare al principio di tassatività e, soprattutto, al principio di irretroattività della legge penale, che ha un valore aggiunto in relazione a questa nostra analisi.

Si tratta quindi di un principio e concetto generale, che permea l’ordinamento intero, e che è stato tipizzato (cioè regolato appositamente) dal legislatore nel nostro ordinamento attraverso specifici istituti giuridici, con il fine di garantire efficacemente – per usare un altro latinismo – il favor libertatis, cioè l’ottica di riguardo per la tutela della libertà personale degli individui. Vediamo quindi ora assieme in quale settore opera principalmente il favor rei e facciamo alcuni esempi di favor rei.

Favor rei: esempi

La disciplina penalistica è l’ambito principale nel quale il principio del favor rei trova applicazione. La ragione, abbastanza intuitiva, è che nel settore penale l’imputato va incontro alla conseguenza obiettivamente – ed umanamente – più grave che nel nostro sistema è prevedibile a carico di un individuo: la limitazione della libertà personale, attraverso l’applicazione di una pena detentiva conseguente ad una sentenza di colpevolezza, emanata da parte dell’autorità giudiziaria competente per il crimine commesso. È quindi di fondamentale importanza che, a seconda del caso portato all’attenzione dell’organo giudicante, si tenga conto di questo principio. Come abbiamo anticipato, il legislatore ha previsto alcune ipotesi nelle quali la disciplina di legge è chiaramente ispirata al principio del favor rei.

Efficacia della legge penale nel tempo

Il riferimento principale che possiamo fare, in tema di favor rei, è di sicuro quello della disciplina prevista per quanto riguarda l’irretroattività della legge penale sfavorevole e la retroattività delle legge penale favorevole all’imputato, e che nel nostro ordinamento è prevista sia a livello costituzionale che nel codice penale. Proprio quale espressione del principio del favor rei – favor libertatis, la legge stabilisce infatti anzitutto che nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato nel momento in cui è stato commesso (principio di legalità [1]): in questo modo, si evita che condotte originariamente lecite possano essere, in un futuro non ben definito (perchè imprevedibile e incerto) ritenute incriminanti – e di conseguenza punibili penalmente – da una legislazione successiva. Queste previsioni, peraltro, sono espressione diretta anche dei principi di accessibilità e prevedibilità delle norme penali, le quali devono essere chiare, precise e rintracciabili anche dai non esperti del settore.

Abolitio criminis e abrogatio criminis

Non soltanto, ma la disciplina in materia di efficacia delle legge penale nel tempo prevede inoltre [2] che se il legislatore interviene successivamente ad una condanna passata in giudicato, abolendo il reato alla base di quella condanna (cosiddetta abolitio criminis), la nuova norma di legge più favorevole si applica anche a quella condanna, proprio per il principio del favor rei, poiché quella condotta non costituisce più reato. Se invece il legislatore non abolisce la norma incriminatrice, ma interviene modificando il trattamento penale di un fatto che continua a rimanere reato (abrogatio sine abolitio), se la modifica è favorevole all’imputato la disposizione di legge retroagisce, cioè ha efficacia anche per un periodo di tempo precedente alla sua entrata in vigore, e si può quindi applicare anche a fatti di reato già commessi sotto la precedente disciplina. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, occorre che non sia già stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Reato continuato e impianto sanzionatorio

Un altro esempio di sicura applicazione del principio del favor rei si può rinvenire inoltre nell’ipotesi del reato continuato [3], laddove è previsto che se l’agente è responsabile di più reati che si possano tra loro collegare, poiché commessi in esecuzione di quello che la legge chiama medesimo disegno criminoso, si applicherà la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo (e non si sommeranno, invece, le pene previste per ogni reato commesso). In questi casi la scelta del legislatore di ridurre il carico della pena trova fondamento nel fatto che l’agente ha ceduto ai motivi a delinquere soltanto una volta, in applicazione di un piano (il medesimo disegno criminoso) che prevedeva più reati (dello stesso tipo o di tipo differente), e quindi a livello sanzionatorio – in applicazione, appunto, del favor libertatis – se ne tiene conto.


note

[1] Art. 25 cost.

[2] Art. 2 cod. pen.

[3] Art. 81 cod. pen.

Autore imagine: Pixabay.


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1 Commento

  1. Abrogatio sine abolitio!!!! No!!! “…sine abolitione”! “Sine” deve essere seguito da ablativo! (Abolitio, abolitionis…ablativo “abolitione”).

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