SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI COMODATO
Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:
– Il sig. …, nato a …, il … e residente in …, via …, Codice Fiscale …
– Comodante –
– La sig. …, nata a …, il … ed ivi residente, via …, Codice Fiscale …- Comodatario –
PREMESSO CHE
– il sig. è proprietario dell’unità immobiliare sito al piano II del fabbricato in …, via … di circa mq …composto da ingresso/corridoio, soggiorno, bagno, cucina, stanza, locale di sgombero e balconcino attrezzato, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio …, Particella …, Sub. …, Cat. A…;
– A seguito di intese intercorse tra il comodante intende concedere il predetto immobile in comodato al comodatario ;
– La suddetta unità immobiliare viene riconosciuta dal Comodatario in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e adatta all’uso convenuto;
Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti
convengono e stipulano quanto segue
1) il Sig. concede l’immobile sopra indicato in comodato gratuito alla Sig.ra , la quale dichiara di accettare per sé, i suoi eredi, parenti e affini abitualmente conviventi e comunque per i propri aventi causa-
2) Il comodato è concesso ad uso abitazione e tale destinazione non può essere mutata. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario tale comportamento sarà considerato come recesso dal contratto con immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno.
3) La durata del presente contratto viene convenuta dalle parti in anni 1 (uno), con decorrenza dal ….
Alla scadenza del contratto, esso si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, salvo disdetta di una delle due parti, comunicata a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di 60 giorni. Resta fermo in ogni caso il diritto del comodante di risolvere ad nutum il presente contratto con un preavviso di 60 giorni.
Ovvero, in caso di comodato precario
3.1) Il comodatario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contatto, si impegna e restituirlo al comodante non appena gliene pervenga richiesta.
3.2 Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
3.3 Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al comodante una penale che le parti convengono pari ad euro…. per ogni giorno di ritardo.
4) Al termine del rapporto di comodato il Comodatario si impegna a riconsegnarlo al comodante nello stato in cui esso si trova adesso con esclusione del normale deperimento d’uso.
5.1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1806 c.c. il comodante ed il comodatario convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di euro….
5.2) Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane al comodante.
6) All’interno del predetto immobile sono presenti un piccolo mobile, tavolo e n. 4 sedie e delle mensole (nel soggiorno); all’interno del bagno sono presenti lavatrice e lavasciuga; nel corridoio una piccola scarpiera ed un armadio; nello stanzino degli scaffali; nella stanza adibita a camera da letto un armadio, una rete con la struttura del letto nonché due comodini; sul terrazzo sono presenti tavolino e sedie da arredo esterno;
7) I suddetti mobili sono di proprietà del comodante;
8) Sono a carico del comodatario le spese di utilizzo dell’immobile ed a tal fine il comodatario si obbliga a stipulare al più presto i contratti di somministrazione relativi ad acqua, elettricità, gas e telefono e ad altri servizi essenziali ovvero a chiedere la voltura a suo nome di quelli esistenti, rimborsando comunque al comodante l’importo delle bollette che si riferiscono al periodo successivo ad oggi.
Il comodante non garantisce invece l’idoneità dell’immobile all’uso a cui è destinato; egli dovrà peraltro avvertire il comodatario di eventuali vizi dell’immobile che siano a sua conoscenza, rispondendo, in caso contrario, dei danni che ne derivano ai sensi dell’art. 1812 c.c.
9) È fatto divieto al comodatario affittare l’unità immobiliare o di cedere ad altri il contratto anche a titolo gratuito, senza consenso scritto da parte del Comodante.
10) Le migliorie o modifiche eseguite dal Comodatario senza il consenso del Comodante non comporteranno alcun obbligo di compenso e saranno da lui acquisite, salvo sempre per il Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dell’immobile nello stato in cui questi lo ha ricevuto.
11) L’immobile dovrà essere restituito, alla scadenza del termine indicato all’art. 2 del presente contratto, nello stesso stato in cui attualmente si trova.
A tal fine le parti convengono che il comodatario dovrà eliminare ogni traccia dell’uso fattone e, così, a titolo esemplificativo, dovrà riverniciare i locali, le porte e gli infissi, interni ed esterni, riparare eventuali imperfezioni nella chiusura degli infissi esterni e delle maniglie interne, sostituire i rubinetti difettosi, sostituire eventuali piastrelle danneggiate, ecc.; il tutto in espressa deroga a quanto disposto dall’art. 1807 c.c.
12) Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del Comodante che se le assume.
14.1) Il comodante potrà recedere anticipatamente dal presente contratto:
- a) in caso di inadempimento degli obblighi sopra descritti da parte del comodatario: in tal caso il comodante potrà richiedere la restituzione immediata;
- b) in caso si trovi privo di un’abitazione idonea come sopra stabilito: in tal caso il comodante potrà richiedere la restituzione con un preavviso di almeno 3 mesi;
- c) in caso di morte del comodatario ai sensi dell’art. 1811 c.c.: in tal caso il comodante potrà richiedere la restituzione con un preavviso di almeno 3 mesi.
14.2) Il comodatario potrà recedere liberamente dal presente contratto, essendo il termine per la restituzione stabilito a suo esclusivo favore ai sensi dell’art. 1184 c.c. In tal caso il comodante sarà obbligato a ricevere immediatamente la restituzione dell’immobile.
14.3) Il recesso sia da parte del comodante sia da parte del comodatario dovrà essere comunicato alla controparte unitamente all’eventuale preavviso con richiesta di restituzione, con lettera raccomandata a/r.
14.4) Il comodato non si estingue per morte o sopravvenuta incapacità del comodante; in tal caso gli eredi del comodante stesso subentrano negli obblighi nascenti dal presente contratto.
14.5) Il comodatario prende atto dell’inopponibilità del presente contratto agli eventuali aventi causa a titolo particolare del comodante, a qualsiasi titolo, ed all’eventuale conduttore in base a contratto di locazione.
15) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi in vigore.
Luogo, data