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Incidente con cani randagi: Comune non più responsabile

14 Maggio 2018 | Autore:
Incidente con cani randagi: Comune non più responsabile

Incidenti stradali causati dal cane che attraversa la strada: il Comune non risarcisce più i danni agli automobilisti. 

Una cosa è riempire una voragine stradale, apertasi per colpa della pioggia: la buca sta sempre lì, non si muove, è facilmente identificabile e non c’è possibilità di sbagliare o di confonderla per un’altra. Un’altra è catturare un cane randagio che gironzola sul ciglio della strada creando pericoli per il traffico: l’animale si muove in continuazione da un posto all’altro e anche gli addetti al randagismo non possono fare la ronda per “accalappiarlo”. Risultato: che colpa ne ha il Comune se un automobilista non vede l’animale mentre attraversa e, per non metterlo sotto, sbanda e fa un incidente stradale? È questo il pensiero che ha spinto la Cassazione, qualche ora fa [1], a mettere nero su bianco un principio che potrebbe avere effetti dirompenti sulla circolazione: per l’incidente con cani randagi il Comune non è più responsabile. Ma vediamo meglio in che termini si configura l’ormai sopraggiunta impossibilità di chiedere un risarcimento all’amministrazione.

La nuova regola è questa: se un cane attraversa la strada e, nel fare ciò, provoca un incidente stradale con danni alle auto ed eventualmente feriti, il Comune risarcisce solo se quello specifico animale randagio era già stato segnalato alle autorità come pericoloso per il traffico. Questo perché non si può pretendere un capillare controllo del territorio da parte dell’Asl e del Comune che per legge – è vero – sono addetti alle attività di “accalappiacani” ma non hanno il dono dell’ubiquità. Il fenomeno del randagismo è così diffuso da non permettere ai soggetti preposti di svolgere puntuali e tempestivi interventi. Così se nessuno segnala all’amministrazione la presenza di randagi a zonzo per le vie del quartiere, questa non può neanche essere messa nella condizione di intervenire.

Ma attenzione: non basta neanche una generica denuncia alle autorità, ma è necessario indicare proprio lo specifico cane che ha poi concretamente determinato l’incidente.

Se tutto questo ti sembra improbabile, stai a sentire il resto. A dover dare tale prova deve essere – nel rispetto delle regole del processo civile – lo stesso automobilista danneggiato che ha fatto causa al Comune ma che magari non era mai passato in precedenza per quelle strade e che quindi non poteva sapere della presenza del randagio.

La sintesi è una sola: da oggi in poi, per gli incidenti provocati da cani randagi il Comune non è più responsabile. Inutile dire che è sempre consentita la prova del contrario se questa poi è impossibile da raggiungere.

Ma per la Corte è tutto normale: se manca la prova del comportamento colposo dell’amministrazione e che proprio quello specifico cane randagio andava catturato, allora non c’è possibilità di ottenere un euro per l’incidente stradale. Non si può pensare che, per un fenomeno così «penetrante» come quello del randagismo, i soggetti preposti mettano in campo continui interventi e svolgano una attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Quindi, cosa fare? Occorre – commenta il collegio – che il danneggiato provi «specificatamente che la cattura e la custodia dello specifico cane randagio che ha provocato il danno era possibile e che l’omissione di tali condotte sia derivato da un comportamento colposo dell’amministrazione locale, ad esempio perché c’erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura».

La sentenza della Cassazione salva le casse degli enti locali dai numerosi incidenti stradali procurati da animali che attraversano improvvisamente la strada. Un tempo potevano essere controllati e per questo, all’epoca, la giurisprudenza era più larga di maniche. I risarcimenti per attraversamento della strada da parte del cane randagio se non erano all’ordine del giorno si potevano comunque considerare una costante nei bilanci degli enti locali. Ma qualcuno ci avrà anche “marciato” e le stesse assicurazioni hanno dovuto imporre dei freni. Il Comune così non può neanche ricevere una copertura per un rischio così frequente. Chi lo può salvare è solo quindi il nuovo indirizzo interpretativo della giurisprudenza. E così sia.


note

[1] Cass. ord. n. 11591/18 del 14.05.2018.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 22 novembre 2017 – 14 maggio 2018, n. 11591

Presidente Amendola – Relatore Positano

Fatto e diritto

Rilevato che:

C.R. deduceva, davanti al Giudice di Pace di Capua, che in data (omissis) la propria autovettura Mercedes aveva subito ingenti danni a causa dell’attraversamento improvviso da parte di un cane randagio della strada percorsa dal veicolo. Per tale motivo evocava in giudizio la Asl di Caserta ed il Comune di Vitulazio chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. L’ASL veniva autorizzata a chiamare in causa la compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. Con sentenza del 25 maggio 2008 il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune dl Vitulazio e rigettava la domanda, per difetto di prova circa la dinamica del sinistro;

avverso tale sentenza C. proponeva appello per ottenere la condanna dei convenuti, i quali chiedevano la conferma della impugnata sentenza Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 29 aprile 2016″ rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dei due enti pubblici, compensando le spese nei rapporti tra il chiamante e la compagnia di assicurazione;

contro la decisione del Tribunale di Santa Maria Vetere propone ricorso per cessazione C.R. affidandosi a tre motivi.

Considerato che:

con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2043 c.c. e dell’articolo 40 del codice penale, oltreché degli articoli 2697 e 2700 c.c., nonché dell’articolo 115 c.p.c. avendo il Tribunale operato una errata valutazione delle prove. In particolare, il verbale redatto dai carabinieri conteneva una ulteriore relazione di servizio proveniente dalla ASL in cui si attestava, che i veterinari intervenuti nell’immediatezza provvidero a svincolare materialmente il cane randagio dall’autovettura e che vi era una fuoriuscita di liquidi dal radiatore, consentendo di desumere che l’auto, di ultima generazione, si era arrestata proprio a causa dell’impatto con l’animale;

il primo motivo è inammissibile per totale difetto di autosufficienza poiché interamente fondato sul contenuto del verbale redatto dai carabinieri e sull’ulteriore relazione che sarebbe stata redatta dal personale della ASL di Caserta, al fine di sostenere, sulla base dei dati analiticamente ivi descritti, che sarebbe stato possibile desumere la posizione esatta del veicolo, il contestuale impatto con il cane e tutti gli altri elementi ritenuti non provati dal Tribunale. Tale documento, però, non è trascritto, allegato o diversamente individuato;

con i secondo motivo deduce la violazione degli articoli 2043 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost, nonché vizio di motivazione, rilevando che la presenza e l’attraversamento della strada da parte del cane risultavano acclarati sulla base delle relazioni di servizio descritte al punto precedente; pertanto il Tribunale, con motivazione contraddittoria si discosterebbe dalla motivazione della Corte di Cassazione, utilizzata – sino a quel momento – come punto di riferimento, pervenendo a risultati opposti rispetto a quelli prospettati dalla Corte di legittimità;

il motivo presenta profili di inammissibilità poiché la censura non consiste in una contestazione riguardo alla errata applicazione delle norme invocate, ma in un di motivazione, non consentito ai sensi del nuovo disposto dell’articolo 360, n. 5, c.p.c.;

il motivo è, comunque, infondato, poiché ai fini dell’affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione d un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. Tale onere spetta all’attore danneggiato, in base alle regole generali; e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall’ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilita dell’evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all’art. 2043 c.c., non è sufficiente – per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile – anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali – un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell’attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall’attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e c’è nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all’art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.

nella specie, l’accertamento della specifica condotta colposa omissiva del Comune o della ASL e del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l’evento dannoso, risulta operato dal giudice del merito. Il Tribunale, dopo avere evidenziato l’obbligo astrattamente gravante sugli enti convenuti di vigilare sul territorio, ha rilevato l’assenza di elementi di prova, neppure prospettati in questa sede, riguardo alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti ovvero all’esistenza di eventuali segnalazioni inviate al Comune in relazione alla presenza dell’animale nel territorio comunale, in modo che quest’ultimo potesse richiedere l’intervento del servizio di cattura da parte della ASL. Per il resto, non risulta nemmeno dimostrata la dinamica non potendosi fare riferimento al contenuto delle relazioni indicate nel presente motivo, per le ragioni già espresse con riferimento al motivo precedente, in ordire al totale difetto di autosufficienza;

con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia sulle spese in quanto i convenuti si erano limitati a chiedere il rigetto dell’appello e non anche la condanna alle spese. Pertanto, a fronte di spese compensate in primo grado e in assenza di appello incidentale, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna al pagamento delle spese di lite;

il motivo è fondato. Come emerge dall’esame della decisione di appello avverso a decisione del Giudice di Pace che aveva, tra l’altro, compensato le spese di pur rigettando la domanda dell’attore, non è stato proposto appello incidentale. Conseguentemente il Tribunale non avrebbe potuto provvedere sulla regolamentazione delle spese di primo grado. La decisione va cassata sul punto e, decidendo nel merito, deve essere esclusa dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna del odierno ricorrente al pagamento delle spese di primo grado che, conseguentemente, restano compensate;

ne consegue che devono essere dichiarati rigettati il primo e secondo motivo, il terzo motivo deve essere accolto con conseguente eliminazione della pronuncia sulle spese di primo grado; le spese relative al giudizio di appello vanno determinate nella misura già liquidata nella sentenza di appello (Euro 1,620,00 oltre rimborso di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge). Nulla per le spese relative al giudizio di legittimità non avendo gli intimati espletato attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il primo e secondo motivo; accoglie il terzo motivo e decidendo nel merito elimina a condanna dell’appellante C. al pagamento delle spese di lite di primo grado; liquida quelle di secondo grado nella misura già indicata nella sentenza di appello; nulla per le spese del giudizio di legittimità.


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