MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 settembre 2017
Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali. (17A07164)
(GU n.250 del 25-10-2017)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni
e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni,
in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del
Ministero della sanita’, e’ stabilita e pubblicata la tariffa di
vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli
ordini dei farmacisti;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e
successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 18 agosto 1993, recante
«Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993,
n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante
«Modifica dell’allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante
“Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno
2017;
Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18
agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in
conformita’ al disposto dell’art. 125 del citato regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da
farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo accordo di
rinnovo del 14 novembre 2011;
Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista
di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale
laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico
pari ad € 0,425 al minuto;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita’ sportive e della lotta contro il
doping» e successive modificazioni;
Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti, reso con nota del 21 settembre 2017;
Decreta:
Art. 1
1. E’ approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B
del presente decreto.
Art. 2
1. Ai medicinali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, nonche’ ai medicinali veterinari di cui agli articoli
10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni,
preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si
applica la presente Tariffa nazionale come determinata ai sensi
dell’art. 3.
2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che
recano in etichetta l’indicazione del numero di lotto non si applica
la tariffa nazionale di cui al presente decreto.
Art. 3
1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’art.
2, comma 1, e’ formato:
a) dall’importo delle sostanze impiegate in base all’annessa
«Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A) o, nel caso di
sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto
previsto nell’art. 5;
b) dall’importo indicato nella «Tabella dei costi di
preparazione» (allegato B);
c) dall’incremento di cui all’art. 7;
d) dagli eventuali supplementi di cui all’art. 8;
e) dal costo del recipiente.
2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l’imposta sul
valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.
Art. 4
1. L’importo delle sostanze impiegate di cui all’art. 3, comma 1,
lettera a), va calcolato in relazione alla quantita’ effettivamente
dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per
difetto se la terza cifra decimale e’ minore di cinque e per eccesso
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita al pubblico
dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, non e’ consentito quotare
una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella «Tabella
dei prezzi delle sostanze» (allegato A), anche quando sia stata
impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.
Art. 5
1. Per le sostanze non comprese nell’allegato A si applica il
prezzo di acquisto, al netto dell’IVA, del quale deve essere
conservata prova documentale.
2. Per l’approvvigionamento delle sostanze di cui al presente
articolo, le spese di trasporto, ove fatturate dal fornitore,
concorrono alla determinazione del prezzo della preparazione in
funzione della quantita’ utilizzata nell’allestimento della stessa.
Art. 6
1. I costi di preparazione di cui all’allegato B sono comprensivi
anche degli oneri connessi al rispetto degli obblighi previsti dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
Art. 7
1. I costi di preparazione di cui all’allegato B sono aumentati del
40%, al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi alle
attivita’ generali, preliminari e successive all’allestimento della
preparazione nonche’ quelli connessi alla dispensazione dei
medicinali di cui all’art. 2, comma 1.
Art. 8
1. Al fine di compensare i costi connessi all’assolvimento degli
ulteriori adempimenti, previsti dalle normative di riferimento, e’
dovuto un supplemento pari a € 2,50, per le preparazioni dei
medicinali di cui all’art. 2, comma 1, contenenti:
a) una o piu’ sostanze pericolose per la salute umana, riportate
nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana o classificate nel «Global Harmonized System» (GHS) con
codice univoco «H»;
b) una o piu’ sostanze di cui alla «Tabella dei Medicinali
Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali Sezione B» del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni;
c) una o piu’ sostanze il cui impiego e’ considerato doping ai
sensi dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora
la formulazione comprenda sostanze appartenenti a piu’ di una
categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta una
sola volta per ciascuna categoria.
Art. 9
1. Per la dispensazione di uno o piu’ dei medicinali di cui agli
articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,
nonche’ dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1,
10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni,
effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo
gli orari stabiliti dalla competente autorita’ sanitaria, spetta un
diritto addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali non
sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate.
2. Per la dispensazione di uno o piu’ dei medicinali di cui al
comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di
chiusura diurna spetta un diritto addizionale di € 4,00.
3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto
quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» o «a
chiamata».
4. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti
quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorche’
con modalita’ che escludono, per misura di sicurezza, il normale
accesso ai locali.
Art. 10
1. I prezzi determinati in base al presente decreto non possono
essere incrementati in alcun caso.
Art. 11
1. Sul prezzo di vendita dei medicinali calcolato ai sensi del
presente decreto, il farmacista deve concedere uno sconto del 16%
agli enti pubblici o privati aventi finalita’ di assistenza e
beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi,
statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali
agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario
nazionale. Dal suddetto sconto sono esclusi i supplementi di cui
all’art. 8, i diritti addizionali di cui all’art. 9 e il costo del
recipiente.
Art. 12
1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che
nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia
della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque ne
faccia richiesta.
Art. 13
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e dalla medesima data e’ abrogato il decreto del
Ministro della salute 18 agosto 1993, citato in premessa.
Il presente decreto sara’ sottoposto al visto del competente organo
di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2017
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2075
Allegato A “Tabella dei prezzi delle sostanze”
Allegato B “TABELLA DEI COSTI DI PREPARAZIONE”