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Stalking su WhatsApp e Facebook

17 Maggio 2018 | Autore:
Stalking su WhatsApp e Facebook

Non conta che le molestie e le persecuzioni siano rimaste a uno stadio virtuale e che la vittima possa bloccare il contatto con l’ausilio dello smartphone: rileva lo stato di ansia e di timore procurato a quest’ultima per aversi stalking.

Se una persona ti perseguita con una serie di messaggi sul cellulare o su Facebook e, oltre a bloccare il suo contatto, non sai come difenderti, tanto che la situazione ha iniziato a influenzare il tuo stile di vita e a generarti ansia, lo puoi denunciare per stalking. Questo perché gli atti persecutori non sono solo gli appostamenti, le continue telefonate, gli squilli a mezzanotte o i pedinamenti con l’auto. Qualsiasi  comportamento, tale da alterare le abitudini di vita quotidiana di un soggetto o di generare in lui uno stato di turbamento psicologico o da fargli temere per la propria sicurezza o quella dei propri cari, può rientrare nello stalking. E questo a prescindere dalle ragioni per cui la persecuzione viene attuata. Anche il creditore che “stressa” il debitore per ottenere la restituzione di un prestito o il pagamento di una fattura, anche il marito che tempesta di messaggi l’ex moglie dopo aver scoperto la sua nuova relazione possono essere incriminati. Insomma stalking ad ampio raggio. E il rischio qual è? Naturalmente, oltre al processo penale, può scattare l’obbligo di non avvicinarsi più alla vittima o ai luoghi da questa frequentati. Sono questi, in sintesi, gli ammonimenti che escono da una recente sentenza della Cassazione [1] che ha appunto ripreso il delicato problema dello stalking su WhatsApp e Facebook.

Stalking anche se si può bloccare il contatto?

Se una persona ti stressa con continue telefonate o messaggi, cosa fai innanzitutto? Le nuove app e i moderni smartphone consentono di “bloccare” il contatto. Bastano un paio di passaggi per fare in modo che da quella numerazione o profilo social non giungano più molestie nei tuoi confronti. Niente più messaggi su WhatsApp, niente più chat su Facebook, post e controlli “remoti”. La difesa tecnologica viene quindi prima di quella legale, è più efficiente, immediata e – cosa di non poco conto – gratuita. Ma il fatto di sapere che una persona sta continuando – pur impedita dalla tecnologia – a contattarti potrebbe generare in te una forma di ansia non facilmente eliminabile neanche dai potenti strumenti dell’elettronica. Ecco perché, nonostante sia possibile bloccare il mittente, il reato di stalking continua ad essere configurabile. Questo per una semplice e banale ragione. Il codice penale non dice quali sono le condotte che determinano lo stalking, ma definisce il reato sulla base delle conseguenze che detti comportamenti – qualsiasi essi siano – generano sulla vittima. Essi sono:

  • cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura 
  • oppure ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva 
  • oppure costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Ma non solo. Ci può anche essere l’ordine di allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, il che non è poca cosa se si tiene conto che si tratta di una misura suscettibile di incidere sulla libertà di spostamento di una persona. Leggi sul punto Stalking: come difendersi.

Stalking anche per le molestie virtuali?

Il pregio della sentenza in commento è di aver ritenuto sussistente il reato di stalking (più propriamente detto «atti persecutori») anche in presenza di continue e asfissianti comunicazioni via telefono, Facebook e WhatsApp. Secondo i giudici della Cassazione è del tutto ininfluente che le minacce siano rimaste solo “virtuali” e non si siano tradotte in un comportamento concreto. Ciò che conta è che esse abbiano generato una condizione di stress nella vittima o uno comunque dei tre effetti che abbiamo elencato sopra. L’importante, in sintesi, è che i comportamenti tenuti dal reo siano valutabili come «idonei a determinare un effetto destabilizzante in una persona comune».

Nel caso di specie è finito sotto accusa per stalking il marito per aver tempestato di messaggi la moglie; la sua condotta si è aggravata dopo averne scoperto la relazione con un altro uomo. Era emerso che l’uomo aveva «reiteratamente molestato e minacciato l’ex moglie con continue comunicazioni a mezzo telefono, Facebook e Whatsapp, così cagionandole un perdurante stato di ansia e di paura». Consequenziale è l’adozione del «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna».


note

[1] Cass. sent. n. 21693/2018 del 16.05.2018. 

[2] Art. 612bis cod. pen.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 febbraio – 16 maggio 2018, n. 21693

Presidente Vessichelli – Relatore Caputo

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza deliberata il 17/10/2017, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza del 29/09/2017 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a Da. En. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa in relazione all’imputazione provvisoria di atti persecutori in danno di Cu. Am., reiteratamente minacciata e molestata con continue e asfissianti comunicazioni a mezzo telefono, FB e whatsapp, così cagionandole un perdurante stato di ansia e di paura.

2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorso per cassazione Da. En., attraverso i difensori avv. M. Savini e avv. P. Monastero, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione. Le minacce ascritte all’indagato non si sono mai concretizzate e, comunque, si è trattato di un solo episodio (“faccio un macello”) risalente ad un anno e sette mesi prima dell’adozione della misura cautelare, laddove l’altro episodio (“salgo e ti brucio il lettino”), risalente al 15/12/2016, riguarda un bene materiale appartenente alla persona offesa e presente nella soffitta dell’ex marito. Diversamente da quanto sostenuto dall’ordinanza impugnata, prima della separazione non vi era stato alcun comportamento negativo da parte del ricorrente, laddove lo stato di agitazione e timore indicato dal Tribunale del riesame non emerge da alcun dato processuale e, sull’evento del reato, l’ordinanza impugnata è viziata da mancanza di motivazione, vizio che investe anche il requisito dell’attualità della condotta, posto che i messaggi richiamati risalgono a un anno e sette mesi e a un anno prima dell’emissione dell’ordinanza applicativa; la querela è tardiva, sia considerando il reato di minaccia, sia considerando quello di atti persecutori, posto che le condotte minacciose integranti detto delitto risalivano a 12 – 16 mesi prima della presentazione della querela stessa. L’ordinanza impugnata è anche priva di motivazione in ordine alla denunciata mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ordinanza genetica.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata ripercorre, sulla scorta dei dati indiziari tratti dal racconto, ritenuto credibile, della persona offesa, i fatti salienti oggetto dell’imputazione provvisoria, ossia i plurimi messaggi offensivi, molesti, minacciosi indirizzati dall’indagato alla persona offesa nel considerevole periodo indicato in querela (dal gennaio 2016 all’aprile 2017) e nelle successive dichiarazioni del 07/08/2017: in particolare, il giudice del riesame sottolinea due messaggi minacciosi, il primo dei quali prospettava “un macello” qualora l’indagato si fosse accorto che il figlio si trovava insieme con la persona offesa e con “quell’altro” (ossia, il suo nuovo compagno), mentre il secondo si riferiva al dar fuoco ad un lettino, evidenziando come le condotte avessero causato nella stessa persona offesa un evidente stato di timore. A fronte della motivazione in sintesi richiamata, i rilievi del ricorrente in ordine al presupposto della gravità indiziaria sono inammissibili: manifestamente infondata è la deduzione che le minacce non si sono “concretizzate”, ossia non siano state accompagnate da reati ulteriori rispetto a quello di atti persecutori contestato, laddove il riferimento all’epoca delle minacce stesse – che il giudice del riesame ha descritto tenendo distinti i due diversi episodi sopra richiamati – può venire in rilievo sul piano del presupposto cautelare, ma non inficia la tenuta del provvedimento impugnato sotto il profilo degli indizi ex art. 273 cod. proc. pen.; l’aggravamento della condotta persecutoria successivamente alla separazione e alla conoscenza, in capo all’indagato, della relazione allacciata dalla persona offesa è argomentato dal Tribunale del riesame sulla base delle sommarie informazioni rese dalla donna, a fronte delle quali la deduzione difensiva non articola alcun travisamento probatorio, risultando, sostanzialmente, versata in fatto; quanto allo stato d’ansia o di timore della persona offesa, l’ordinanza impugnata lo ha dedotto, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 09/05/2012, Rv. 253764; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621).

Manifestamente infondate sono le censure relative al presupposto cautelare, in quanto l’ordinanza impugnata ha dato conto dell’attualità del periculum, in termini coerenti ai dati indiziari richiamati e immuni da vizi logici, sulla base della reiterazione degli atti persecutori, oltre che della loro attualità (facendo riferimento l’imputazione provvisoria alla protrazione dei fatti fino al 07/08/2017). Il ricorrente fa leva esclusivamente sulle condotte minacciose, così erroneamente circoscrivendo l’ambito dei fatti suscettibili di assumere rilievo ex art. 612 bis cod. pen.: erronea prospettiva, questa, che priva altresì di consistenza la doglianza circa l’epoca della querela, alla luce del tempus commissi delicti indicato nell’imputazione provvisoria, ma anche facendo riferimento ai soli atti persecutori descritti in querela (fino ad aprile del 2017).

Inammissibile, per plurime ragioni, è, infine, la censura relativa all’omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P.; per un verso, essa non è stata devoluta al giudice del riesame e, come questa Corte ha giù avuto modo di ribadire dopo la novella di cui alla legge n. 47 del 2015, non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell’ordinanza cautelare previsti dall’art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall’art. 181, u.c., cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita con l’impugnazione dell’ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità (Sez. 5, n. 4618 del 29/12/2015 -dep. 2016, Rv. 266054); per altro verso, la doglianza è articolata dal ricorrente non già sulla base della doverosa considerazione delle valutazioni esplicate dall’ordinanza applicativa in merito ai requisiti prescritti dall’art. 292 cod. proc. pen., ma con esclusivo riferimento ad alcuni, specifici elementi indiziari.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00. L’inerenza della vicenda a rapporti di convivenza di tipo familiare impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d’ufficio.


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