Quale legge sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori


Le aziende sono tenute ad istruire il personale in materia di salute e sicurezza. Quali sono le modalità ed i rischi in caso di inadempienza.
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di garantire ai propri dipendenti e collaboratori la giusta formazione in materia di salute e di sicurezza. Infatti, la legge sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori, attraverso dei corsi con durata e contenuti minimi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni insieme alle province autonome di Trento e Bolzano. Si vuole, in questo modo, coinvolgere tutti i soggetti che partecipano alla vita di un’azienda sia nell’attività di prevenzione dei rischi sia in quella che si rende necessaria ad affrontare un’eventuale emergenza. C’è, quindi, una normativa ben precisa a tutela della sicurezza sul posto di lavoro che merita di essere approfondita. Ma quale legge sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori? Vediamo.
Indice
Formazione dei lavoratori: cosa prevede la legge
La legge che sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro [1] impone alle aziende a spiegare in modo facilmente comprensibile per tutti i seguenti concetti:
- rischio, compreso quello legato alle diverse mansioni;
- danno;
- prevenzione;
- protezione;
- organizzazione della prevenzione dell’azienda;
- diritti e doveri dei lavoratori e dei dirigenti;
- organi di vigilanza;
- controllo;
- assistenza.
Durata e contenuti della formazione obbligatoria dei lavoratori sono stabiliti dall’accordo stipulato presso la Conferenza Stato-Regioni insieme alle province autonome di Trento e Bolzano, previa consultazione con le parti sociali.
Il datore di lavoro deve garantire la formazione a dipendenti e collaboratori anche se questi ultimi hanno accumulato nel tempo un’esperienza tale da conoscere i rischi a cui si espone.
Anche i dirigenti devono ricevere adeguata e specifica formazione da parte dell’azienda, nonché un periodico aggiornamento sui loro compiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, il datore è tenuto a garantire loro la conoscenza su:
- i soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
- la valutazione dei pericoli e delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e di protezione.
Formazione dei lavoratori: chi se ne occupa
La formazione dei lavoratori obbligatoria per legge non può essere delegata a chiunque. Deve essere, infatti, svolta da formatori o docenti professionisti che abbiano dei requisiti specifici in materia ed esperienza nel settore della salute e la sicurezza sul posto di lavoro.
È necessario, pertanto, che i formatori abbiano almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono svolgere questo compito anche i datori di lavoro che abbiano frequentato a sua volta corsi di formazione e di aggiornamento adeguati ai rischi che si presentano nella sua azienda, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. La durata di questi corsi è proporzionata ai rischi presenti e, comunque, deve essere compresa tra 16 e 48 ore. Per i corsi di aggiornamento è prevista una durata tra le 6 e le 14 ore. Il contenuto minimo deve comprendere dei moduli di tipo:
- normativo-giuridico;
- di gestione e di organizzazione della sicurezza;
- di individuazione e di valutazione dei rischi;
- di formazione e di consultazione dei lavoratori.
Che succede se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di formazione previsto dalla legge? Succede che può essere accusato di lesioni colpose (oppure di omicidio colposo in caso di incidente mortale) qualora assegni ad un dipendente o ad un collaboratore una mansione senza metterlo a conoscenza dei rischi che corre, di come difendersi o di come affrontare una situazione di emergenza. Ma, come vedremo più avanti, si rischia anche l’arresto e delle sanzioni salate.
Formazione dei lavoratori: come si fa
La formazione dei lavoratori obbligatoria per legge deve essere fatta durante l’orario di lavoro e senza che dipendenti o collaboratori abbiano per questo un onere economico. In altre parole, la formazione deve essere gratuita.
Più nel dettaglio, il percorso di formazione deve avvenire:
- quando si costituisce il rapporto di lavoro;
- quando un lavoratore viene trasferito in un altro reparto o deve cambiare mansione;
- quando un lavoratore deve utilizzare delle nuove attrezzature, nuove tecnologie o nuove sostanze nocive o pericolose.
L’azienda deve ripetere la formazione dei lavoratori ogniqualvolta ci sia un’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi pericoli.
Dirigenti e preposti possono ricevere la formazione:
- presso l’azienda;
- presso gli organismi paritetici;
- presso le scuole edili, se esistenti;
- presso le associazioni sindacali.
Formazione dei lavoratori: è possibile farla online?
La tecnologia viene incontro a chi deve fare la formazione dei lavoratori obbligatoria per legge. Infatti, è possibile seguire i corsi online, cioè in e-learning, purché si tratti di progetti formativi sperimentali che prevedano tale modalità.
Chi lavora in aziende a basso rischio può seguire i corsi online a patto che abbia:
- accesso alle tecnologie utilizzate;
- familiarità con l’uso del computer;
- conoscenza della lingua impiegata.
Formazione dei lavoratori: le sanzioni previste
Che cosa rischia l’azienda se non rispetta la legge che sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori? Il datore inadempiente può essere punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
L’importo della sanzione viene raddoppiato se la violazione interessa più di cinque lavoratori e triplicato se riguarda più di 10 lavoratori.
Da citare, a questo proposito, la sentenza della Cassazione [2] con cui è stato condannato un datore di lavoro all’ammenda di 3.000 euro per non avere provveduto ad assicurare a ciascun lavoratore la corretta formazione in materia di salute e sicurezza, per quanto riguarda, in particolare, i rischi delle rispettive mansioni e le misure di prevenzione necessarie.
note
[1] Dlgs. n. 81/2008.
[2] Cass. sent. n. 3898/2017 del 27.01.2017.
Non c’è il link nelle due note.