Procacciatore d’affari: chi è e cosa fa?


Una guida per comprendere quali funzioni abbia e quali compiti svolga nell’ordinamento italiano il procacciatore d’affari
Se ci si chiede chi è e cosa fa il procacciatore d’affari, la risposta è che si tratta di una figura di collaboratore, non disciplinata da alcuna legge specifica, che in modo occasionale e senza essere alle dipendenze o sotto la direzione di alcuno, trasmette a chi lo ha incaricato singole ordinazioni dei clienti senza che vi sia obbligo per chi ha conferito l’incarico di accettarle.
Indice
Chi è e che cosa fa il procacciatore d’affari?
Se ci si chiede chi è cosa fa il procacciatore d’affari si può rispondere affermando che si tratta di un collaboratore indipendente che riceve dal cosiddetto preponente (di solito il titolare di un’azienda) l’incarico di reperire sul mercato proposte contrattuali (proposte collegate all’area commerciale nella quale l’azienda del preponente svolge la sua attività) senza che vi sia obbligo per chi ha conferito l’incarico di accettarle.
Per poter restare nell’ambito del rapporto di procacciamento d’affari, questo incarico deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere un incarico occasionale [1], nel senso che il procacciatore svolgerà la sua attività di reperimento di proposte contrattuali occasionalmente e non in modo stabile, senza alcun vincolo di dipendenza rispetto al preponente (occorre comunque evidenziare che la natura occasionale del rapporto tra procacciatore e preponente non viene meno anche se il rapporto si protrae nel tempo a seguito di una serie successiva di accordi conclusi con riferimento a singoli affari [2]);
- deve essere un incarico discontinuo, nel senso che il procacciatore svolgerà la sua attività quando lo riterrà opportuno senza essere vincolato in termini temporali a chi gli ha conferito l’incarico [3];
- deve essere un incarico privo di una predeterminata area territoriale in cui svolgersi: il procacciatore, cioè, non può essere vincolato a svolgere il proprio lavoro in un’area territoriale predefinita [4];
- non deve esservi vincolo di fedeltà: il procacciatore, cioè, può svolgere la sua attività per più preponenti contemporaneamente anche relativamente alla stessa zona e non è obbligato a garantire al preponente il buon esito del contratto, né la solvibilità del cliente la cui proposta ha raccolto e trasmesso al preponente.
Il procacciatore d’affari è usualmente pagato sulla base di provvigioni concordate, quanto alla loro specifica entità, con il preponente.
Il procacciatore d’affari riceve l’incarico di reperire proposte contrattuali
Al procacciatore d’affari si può applicare la disciplina del contratto di agenzia?
Il procacciatore d’affari è una figura distinta dall’agente.
L’agente, infatti, a differenza del procacciatore, è legato al suo preponente da un contratto caratterizzato dall’obbligo di promuovere la conclusione di contratti con stabilità e continuità nell’ambito di una determinata zona di territorio.
Quindi l’agente realizza con il suo preponente, a differenza di ciò che accade con il procacciatore, una stabile (e non episodica) collaborazione professionale, con assunzione di rischio a proprio carico e con l’obbligo di rispettare le norme di correttezza e lealtà, oltre che le specifiche istruzioni del preponente.
Il procacciatore, invece, come già si è avuto modo di evidenziare, svolge la sua attività di reperimento di proposte contrattuali occasionalmente e non in modo stabile, senza vincoli territoriali di azione, senza obblighi di fedeltà verso il preponente e solo di sua iniziativa, cioè in modo non continuo.
Pertanto al procacciatore d’affari si potranno applicare solo quelle norme relative al rapporto di agenzia che non presuppongono la stabilità e continuità del rapporto.
Ciò vuol dire che al procacciatore d’affari potrà sicuramente applicarsi il sistema di remunerazione a provvigione tipico del contratto di agenzia, ma non le disposizioni sull’indennità di mancato preavviso, sull’indennità suppletiva di clientela e sull’indennità di cessazione del rapporto che si applicano all’agente in considerazione della stabilità del suo rapporto [5].
Il procacciatore può essere pagato a provvigione
note
[1] Cass., sent. n. 1669/2015.
[2] Cass., sent. n. 3043/1977.
[3] Cass., sent. n. 1441/2005.
[4] Cass., sent. n. 5322/1989.
[5] Cass., sent. n. 19828/2013.