Il contratto di apprendistato è regolato da una disciplina particolare, ma è comunque possibile essere licenziati.
I cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro e nella società contemporanea hanno comportato l’instaurarsi di nuove tipologie contrattuali, destinate a garantire un impiego di forza lavoro giovane e a permettere, contestualmente, un inserimento professionale attraverso contratti di tipologie differenti, adeguati alle esigenze del mercato e delle nuove generazioni. Nel corso degli anni si sono quindi avuti, li conosciamo tuttti, i vari contratti co.co.co (contratto di collaborazione coordinata continuativa) , co.co.pro (contratto di collaborazione continuata a progetto), e via dicendo. Tra queste nuove tipologie rientra anche il contratto di apprendistato, che permette ai giovani di iniziare una professione – o intraprendere un percorso di studi – mediante un modalità contrattuale che prevede un periodo formativo affiancato a quello concretamente operativo. Trattandosi pertanto di una disciplina particolare, anche le modalità di assunzione, recesso e quindi di licenziamento possono subire delle variazioni rispetto alla normale disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro? Oppure è il contrario? Si tratta quindi di capire quali regole si applicano al licenziamento nel contratto di apprendistato: scopriamolo insieme.
Indice
Contratto di apprendistato: cosa significa
Per capire come funziona il licenziamento nel contratto di apprendistato, occorre anzitutto chiarire cosa si intende per contratto di apprendistato. Nel rimandare a questo approfondimento per avere un’ottica più completa, possiamo ad ogni modo precisare in questa sede come il contratto di apprendistato sia un contratto di lavoro subordinato, nel quale viene in essere una collaborazione fra datore di lavoro e apprendista, regolata da specifiche normative apposite. L’apprendista, la cui età è compresa fra i 15 anni minimo e i 29 anni massimo, a seconda della tipologia di contratto di apprendistato in essere, viene affiancato nel percorso lavorativo sia sotto il profilo dell’imparare il mestiere che dello svolgerlo poi in autonomia nell’impresa nella quale è inserito, mediante quindi un percorso di formazione ed affiancamento. È quindi inquadrabile come contratto di lavoro a tutti gli effetti, di tipo subordinato, al termine del quale è possibile, con l’accordo delle parti, la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. A seconda delle finalità che il contratto di apprendistato ha, e quindi dell’attività che l’apprendista sarà chiamato a svolgere, il contratto di apprendistato può essere di tre tipi:
- il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- il contratto di apprendistato professionalizzante;
- il contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca.
Licenziamento nel contratto di apprendistato
Per affrontare il tema del licenziamento nel contratto di apprendistato, occorre distinguere – anche da un punto di vista terminologico, come vedremo – quando si interrompe il rapporto di lavoro, se l’interruzione debba essere inquadrata quale licenziamento o quale recesso o dimissioni del lavoratore.
Licenziamento al termine dell’apprendistato
Al termine del contratto di apprendistato si apre al lavoratore apprendista ed al datore di lavoro la possibilità di esercitare il recesso dall’apprendistato. Si tratta di una scelta che non richiede particolari motivazioni fondanti, e che può essere esercitata da entrambe le parti o solamente da una, dandone il relativo preavviso. Nel caso in cui il recesso non venga esercitato, il contratto è trasformato in un contratto di lavoro subordianto a tempo indeterminato
Licenziamento durante l’apprendistato: le precisazioni della cassazione
Per quanto riguarda il licenziamento durante il periodo di apprendistato, si applica la medesima disciplina prevista per i contratti di lavoro subordinato, essendo pertanto necessario che il licenziamento derivi da una giusta causa o da un giustificato motivo.
Secondo quanto chiarito peraltro anche dalla corte di cassazione [1], infatti, il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro caratterizzato da una doppia fase: una prima fase di scambio fra la prestazione lavorativa e la formazione, ed una seconda fase, che deve essere di suo equiparata completamente ad un rapporto di lavoro subordinato. Poichè queste due fasi sono una di seguito all’altra – nei casi naturalmente in cui non si eserciti il recesso al termine della fase specializzante/di formazione – è possibile assimilare il contratto di apprendistato ad un ordinario rapporto di lavoro, con la conseguenza che al licenziamento in apprendistato si applicano le stesse regole del licenziamento del lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
Interruzione del contratto di apprendistato
Quanto abbiamo finora detto riguarda i casi nel quali il contratto di apprendistato viene meno per licenziamento o recesso da parte del datore di lavoro o del lavoratore apprendista. Esistono però naturalmente anche casi nei quali l’interruzione del rapporto lavorativo è derivata da una scelta volontaria dell’apprendista stesso, che può essere dettata dalle più disparate ragioni, di natura personale, familiare, di salute, professionali. In questi casi, il lavoratore può chiaramente presentare le proprie dimissioni, sia durante il periodo di apprendistato che al termine dello stesso.
note
[1] Sent. Corte Cass. Sez. lavoro n. 17373 del 13 luglio 2017.
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