Come calcolare la pensione dai contributi


Tasso di capitalizzazione e coefficienti di trasformazione: come si calcola la pensione dalla somma dei contributi versati.
Restano bassi i tassi di rivalutazione delle pensioni: a causa del perdurare della crisi, difatti, i contributi accantonati presso l’Inps dai lavoratori rendono pochissimo. Per quanto riguarda le pensioni con decorrenza nel 2018, il valore da utilizzare per rivalutare i contributi versati, comunicato dal Ministero del Lavoro, è pari a 1,005205: chi va in pensione nel 2018, dunque, deve rivalutare la somma dei contributi accantonata al 31 dicembre 2016 dello 0,5205% (non si devono invece rivalutare i contributi versati nell’ultimo anno di lavoro prima della pensione).
Non si conoscono ancora, invece, i nuovi coefficienti di trasformazione che saranno applicati a partire dal 2019. Ricordiamo che il coefficiente di trasformazione è la cifra, espressa in percentuale, che trasforma la somma dei contributi accantonati in pensione, e aumenta con l’aumentare dell’età. È molto probabile che, a causa dell’aumento dell’età pensionabile e dei requisiti della pensione in generale, i coefficienti di trasformazione siano abbassati di conseguenza.
Tassi di capitalizzazione e coefficienti di trasformazione, ad ogni modo, non interessano soltanto coloro la cui pensione si calcola col sistema interamente contributivo, ma interessano, a partire dal 1996, anche i lavoratori che rientrano nel sistema misto di calcolo della pensione e, a partire dal 2012, i lavoratori la cui pensione si calcolava col sistema esclusivamente retributivo.
Ma procediamo per ordine e cerchiamo di capire come funziona il calcolo contributivo della pensione e, quindi, come calcolare la pensione dai contributi.
Indice
Quali sono i sistemi di calcolo della pensione
Come appena accennato, i sistemi di calcolo della pensione sono tre:
- il sistema retributivo, che si basa sugli ultimi redditi e stipendi e sulle settimane di contributi versate: questo sistema di calcolo si deve applicare sino al 31 dicembre 2011 per i lavoratori che possiedono oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; per approfondire: Come si calcola la pensione col sistema retributivo;
- il sistema misto, che si applica ai lavoratori che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; a questi lavoratori si applica il calcolo retributivo sino al 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 1996 il calcolo contributivo;
- il sistema contributivo, che si applica a coloro che non possiedono contributi accreditati prima del 1996 o ai lavoratori che optano per questo sistema di calcolo.
Calcolo contributivo della pensione
Nel dettaglio, il calcolo contributivo è utilizzato, nei confronti dei lavoratori iscritti all’Inps, con riguardo ai contributi versati:
- a partire dal 1° gennaio 1996, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (cioè ai contribuenti che applicano il metodo misto);
- a partire dal versamento del 1° contributo, per chi non ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- per tutti i contributi accreditati, per chi sceglie di ricalcolare tutta la pensione col sistema contributivo: questo è possibile, ad esempio, con l’Opzione Donna [1], con l’Opzione contributiva Dini [2], con il computo nella Gestione Separata o con la totalizzazione dei contributi;
- a partire dal 1° gennaio 2012, per chi possiede più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (cioè a chi era soggetto al solo calcolo retributivo).
Il calcolo contributivo non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite come il sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.
Anche il calcolo contributivo si divide in due quote:
- la quota A, sino al 31 dicembre 1995;
- la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi.
Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla Quota B, bisogna innanzitutto:
- accantonare, per ogni anno, il 33% della retribuzione lorda corrisposta dal 1996 (il 33% è l’aliquota valida per la generalità dei lavoratori dipendenti), oppure l’aliquota contributiva prevista dall’Inps per le altre categorie di lavoratori;
- rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ovvero all’incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;
- sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo da convertire in pensione (il montante contributivo è, appunto, la somma de contributi accantonati, che devono essere rivalutati annualmente);
- moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età, ottenendo così la quota B di pensione.
Per determinare la Quota A della pensione, in caso di opzione per il sistema contributivo, computo o totalizzazione, il procedimento è più complicato.
Il complesso meccanismo dovrebbe risultare più semplice spiegato in questo modo:
- si prendono le 10 retribuzioni annue precedenti il 1996 (o le retribuzioni 1993-1995 per i dipendenti pubblici);
- si applica l’aliquota contributiva pensionistica riferita all’epoca del versamento (quella del 1995, ad esempio, era pari al 27,12% per la generalità dei dipendenti);
- si rivalutano i contributi così ottenuti, sulla base della media quinquennale del Pil nominale;
- si ricava una media annua di contribuzione (capitalizzata) dividendo il totale della somma complessivamente accantonata per 10 (o per 3, per i dipendenti pubblici);
- si moltiplica il risultato ottenuto per il numero complessivo degli anni di anzianità, valutati però ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei 10 (o 3) anni precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione;
- si ottiene, così, il montante contributivo della quota A, che deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione per trasformarsi in quota A di pensione.
Si possono, in alternativa, sommare i due montanti contributivi, della Quota A e della Quota B, per giungere al montante contributivo totale, che viene poi trasformato in rendita dal coefficiente di trasformazione, che varia in base all’età pensionabile.
Come si rivalutano i contributi
Vediamo ora, più nel dettaglio, come si rivaluta il montante contributivo, cioè la somma dei contributi utili alla pensione accantonata presso l’Inps.
Come abbiamo osservato, il montante contributivo (cioè la somma dei contributi accreditati) viene annualmente rivalutato in base all’andamento della crescita nominale del Pil (prodotto interno lordo) degli ultimi 5 anni, cioè in base al cosiddetto tasso di capitalizzazione.
Questo tasso di rivalutazione risulta parecchio basso negli ultimi anni, a causa della crisi economica italiana. Addirittura, nel 2015 ci sarebbe dovuta essere una svalutazione dei contributi dello 0,1927%, a causa del dato negativo registrato a causa della caduta del Pil italiano nei 5 anni precedenti.
Per fortuna, grazie a un decreto legge apposito [3], che aveva stabilito un tasso di rivalutazione nominale pari ad 1, i montanti contributivi sono rimasti intatti, senza che i montanti contributivi siano stati decurtati.
Ecco, nella tabella sottostante, come si rivalutano i contributi anno dopo anno
Coefficienti di trasformazione dei contributi
Nella tabella sottostante osserviamo, invece, i coefficienti di trasformazione, cioè quelle cifre che trasformano il montante dei contributi in pensione, che aumentano all’aumentare dell’età pensionabile.
Età | Coefficiente di trasformazione 2016-2018 | Coefficiente di trasformazione vigente Sino al 31.12.2015 |
57 | 4,246% | 4,304% |
58 | 4,354% | 4,416% |
59 | 4,468% | 4,535 % |
60 | 4,589% | 4,661% |
61 | 4,719% | 4,796 % |
62 | 4,856% | 4,94 % |
63 | 5,002% | 5,094 % |
64 | 5,159% | 5,259 % |
65 | 5,326% | 5,435 % |
66 | 5,506% | 5,624 % |
67 | 5,700% | 5,826 % |
68 | 5,910% | 6,046 % |
69 | 6,135% | 6,283 % |
70 | 6,378% | 6,541 % |
Quando l’età, alla data del pensionamento, non corrisponde ad un anno esatto (ad esempio, 57 anni e 7 mesi), devono essere aggiunte al coefficiente le relative frazioni di anno.
Ad esempio, per calcolare il coefficiente di trasformazione di un lavoratore con decorrenza della pensione a 58 anni e 8 mesi di età, si devono svolgere le seguenti operazioni:
4,535 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 59 anni) – (meno) 4,416 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 58 anni)= 0,119.
Si deve poi dividere il risultato per 12 mesi, ottenendo 0,0099167 circa. Il nuovo risultato deve essere moltiplicato per 8 mesi, ottenendo, per arrotondamento, la cifra 0,079.
A questo punto, bisogna sommare questa cifra al coefficiente per chi si pensiona a 58 anni, arrivando così al coefficiente corretto per chi si pensiona a 58 anni ed 8 mesi, cioè 4,495.
Per trasformare il montante contributivo in pensione, si deve applicare questo coefficiente, come percentuale, al montante rivalutato: dividendo il risultato per 13 , si arriva alla pensione mensile.
note
[1] L.234/2004.
[2] L.335/1995.
[3] Dl 65/2015.
Un punto su cui sembra che nessuno abbia sollevato perplessità è sulla tassazione delle pensioni calcolate con il sistema puramente contributivo. I contributi versati sono somme su cui è già stata applicata la tassazione IRPEF durante la vita contributiva del pensionato.
Se venisse applicata la normale tassazione per i redditi anche per queste pensioni mi sembra chiaro che su queste somme le tasse verrebbero pagate due volte e questo non è giusto. Cosa prevede la legge fiscale in Italia su questo argomento?
Per quanto risulta dalle mie conoscenze e dalla mia busta paga, i contributi versati durante la vita lavorativa non vengono sottoposti a tassazione IRPEF.