Quattordicesima 2019, a quanto ammonta e a chi spetta?


Nuova quattordicesima 2019 sulle pensioni sino a 2 volte il minimo: bonus da 336 sino a 655 euro.
In arrivo, con la pensione del mese di luglio, la quattordicesima per i pensionati Inps che hanno un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo. Si tratta di un bonus, o meglio di una somma aggiuntiva sulla pensione che, a seconda del reddito del pensionato e degli anni di contributi accreditati, può arrivare sino a 655 euro.
Per il 2019, grazie alla rivalutazione del trattamento minimo, aumentano le soglie di reddito entro le quali si ha diritto alla quattordicesima: in particolare, possono ricevere la somma aggiuntiva sulla pensione coloro che hanno un reddito non superiore a:
- 13.842,26 euro, se possiedono oltre 25 anni di contributi;
- 13.758,26 euro, se possiedono oltre 15 anni di contributi ma meno di 25 anni;
- 13.674,26 euro, se possiedono sino a 15 anni di contributi.
La somma aggiuntiva, in questi casi, non può però superare i 504 euro, mentre può arrivare sino a 655 euro per coloro il cui reddito non supera 1,5 volte il trattamento minimo.
Ma procediamo per ordine e cerchiamo di capire come funziona la quattordicesima 2018, a quanto ammonta e a chi spetta.
Indice
Chi ha diritto alla quattordicesima?
La quattordicesima [1], come abbiamo detto, è un importo aggiuntivo che viene erogato ai pensionati dai 64 anni in su, che possiedono determinate condizioni di reddito. In particolare, i pensionati, per ottenere l’importo aggiuntivo, devono possedere i seguenti requisiti:
- almeno 64 anni di età;
- titolarità di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago: dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (ad esempio Inpdap, Enpals, Ipost, fondo elettrici, telefonici, etc.), gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
- un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo (che ammonta a 513,01 euro mensili per l’anno 2019), per la percezione della quattordicesima in misura integrale;
- un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, per la percezione parziale del beneficio: nel dettaglio, il reddito non deve superare:
- 10.104,69 euro, per chi ha meno di 15 anni di contributi (18 se lavoratore autonomo);
- 10.129,69 per chi ne possiede meno di 25 (28 se autonomo);
- 10.154,69 euro per chi ne possiede oltre 25 (28 se autonomo).
Con la nuova normativa, la quattordicesima è stata estesa a chi percepisce redditi sino a 2 volte il minimo: l’importo aggiuntivo spetta in misura piena, cioè, a chi percepisce sino a 13.338,26 euro annui. A chi possiede un reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo spettano, però, importi di quattordicesima differenti rispetto a quelli spettanti a chi possiede un reddito non superiore a 1,5 volte il minimo.
Importi quattordicesima 2019
L’importo della quattordicesima varia a seconda degli anni di contributi posseduti e del reddito del pensionato. In particolare, per l’anno 2019 è pari a:
- 437 euro fino a 15 anni di contributi, se il beneficiario era lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 546 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- 655 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.
Gli importi elencati si riferiscono al beneficio spettante in misura piena, cioè spettante a chi non supera 1,5 volte il trattamento minimo. Per chi supera tale soglia, ma non supera la soglia determinata da 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante, il beneficio è determinato dalla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito.
Ad esempio, se un pensionato percepisce 10mila euro di reddito annuo e ha oltre 25 anni di contributi, per capire a quale importo ha diritto dobbiamo:
- moltiplicare il trattamento minimo, pari a 513,01 euro mensili, per 1,5 volte e per 13 mensilità;
- otteniamo così 10.003,70 euro, ai quali dobbiamo aggiungere 655 euro, quattordicesima spettante per chi ha oltre 25 anni di contributi;
- otteniamo dunque 10.658,70 euro: sottraendo i 10mila euro di reddito, otteniamo 658,70 euro di quattordicesima, cioè l’importo corrispondente alla differenza tra la soglia di 10.658,70 euro e il reddito stesso, in questo caso pari a 10mila euro.
Importi quattordicesima 2019 per redditi da 1,5 a 2 volte il minimo
Come abbiamo detto, la quattordicesima è stata recentemente estesa a chi possiede un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo; gli importi, per questi pensionati, sono pari a:
- 336 euro fino a 15 anni di contributi, se l’interessato era un lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 420 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- 504 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.
Gli importi elencati, anche in questo caso, si riferiscono all’erogazione del beneficio in misura piena, mentre chi supera 2 volte il trattamento minimo, ma non supera la soglia determinata da 2 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, ha diritto all’importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito.
Quando viene pagata la quattordicesima?
Il pagamento del beneficio sulla pensione avviene nel mese di luglio: solo per i pensionati che compiono 64 anni dal 1° agosto in poi, questa è pagata, proporzionalmente ai mesi in cui si possiede il requisito di età, nel mese di dicembre.
Su quali pensioni spetta la quattordicesima?
La quattordicesima è riconosciuta:
- sulla pensione di anzianità;
- sulla pensione di vecchiaia;
- sulla pensione anticipata;
- sull’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità;
- sulla pensione ai superstiti, cioè di reversibilità e indiretta.
Le pensioni in questione devono essere erogate:
- dall’Ago, cioè dall’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, alla quale sono iscritti la generalità dei dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori e mezzadri;
- dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè, ad esempio, dal fondo elettrici, dall’ex Inps- Inpdap- Ipost, Enpals, etc.).
La quattordicesima non è invece riconosciuta sulle pensioni di invalidità civile, sulla pensione o assegno sociale, sulle pensioni di guerra e le rendite Inail, né sulle pensioni liquidate da fondi differenti.
note
[1] Art. 5 L. 127/2007.
[2] D.L. 81/2007.
Sono parecchio dispiaciuto riguardo le pensioni di invalidità civile . non capisco il perche’ dello stallo. Le spese mediche e di esami diagnostici sono diventate un cappio. Come se non interessasse a nessuno. Perché non si portano almeno ad un minimo di 500,00€?