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Diritto e Fisco | Editoriale

Trasferimento conti correnti: tempi e costi

25 Maggio 2018 | Autore:
Trasferimento conti correnti: tempi e costi

Le nuove regole sul trasferimento dei conti correnti: vediamo quali sono i tempi e i costi dell’operazione e i diritti del correntista.

Scontenti dei servizi poco efficienti della vostra banca, che vi costringe ad aspettare troppi giorni per l’accredito di un bonifico o che ritarda nelle comunicazioni periodiche? Avete trovato una banca che offre un canone di gestione più basso o una serie di servizi gratuiti che vi interessano? Avete deciso di dire basta alle banche tradizionali e volete creare un conto online? In tutti questi casi potreste essere interessati al trasferimento dei conti correnti: la legge dà diritto ai clienti di poter trasferire il proprio conto corrente da un istituto di credito all’altro, in presenza di certi requisiti e con il rispetto di alcune condizioni. Tuttavia, anche a dispetto delle previsioni precise formulate dal legislatore, in alcune banche la portabilità del conto viene sfavorita in tutti i modi: impiegati allo sportello che la sconsigliano, moduli che non si trovano, richieste assurde sulla documentazione necessaria all’operazione, e così via.
Ecco perché importante conoscere quali sono i tempi e i costi che la legge richiedere per il trasferimento dei conti correnti. Si tratta di un diritto assistito da una serie di garanzie previste dalla disciplina di settore, che assegna anche i rimedi necessari per poter reagire alla reticenza o ai ritardi degli istituti di credito. In questo articolo esamineremo tutti i profili che riguardano la portabilità del conto corrente: dalla disciplina di legge alle modalità della richiesta e dell’effettuazione del trasferimento, fino ai modi per difendersi dal ritardo o dal rifiuto della nostra banca ad autorizzare l’operazione.

La portabilità dei conti correnti

Le ragioni per traslocare il conto corrente potrebbero essere le più disparate: offerte migliori, insoddisfazione per la qualità dei servizi, scarsa assistenza da parte degli operatori, e così via. Allora, perché non cambiare banca, trasferendo il proprio conto corrente?
La portabilità del conto corrente è un diritto riconosciuto dalla legge a tutti i correntisti [1]. Consiste nella possibilità di trasferire presso un altro operatore bancario tutti o alcuni servizi di pagamento, compreso il saldo attivo presente sul conto, decidendo al contempo se chiudere o mantenere aperto il vecchio conto corrente. Il trasferimento dei conti correnti è un diritto riconosciuto ai clienti per qualsiasi tipologia di conto corrente e presso qualsiasi istituto di credito, comprese le Poste Italiane, gli istituti di pagamento e quelli che erogano moneta elettronica (le carte di credito, per intenderci).

Come anticipato, il trasferimento dei conti correnti è un’operazione di trasloco dei servizi bancari da un istituto all’altro: questo significa che non si trasferisce effettivamente il conto già esistente (con il suo IBAN e le altre coordinate), ma si spostano i servizi di pagamento presenti sul Conto A al Conto B di un’altra banca, che a sua volta dovrà essere già aperto o da aprire. La portabilità, inoltre, non implica la chiusura del vecchio conto: per procedere a questa operazione è necessario chiederla espressamente all’istituto, insieme al trasferimento, disponendo anche la soddisfazione degli eventuali obblighi pendenti (il pagamento del canone annuale, delle commissioni o degli interessi passivi già dovuti alla vecchia banca).
Il trasferimento del conto corrente deve essere chiesto alla propria banca, che deve necessariamente concederlo: a dirlo sono le nuove regole sul trasferimento dei conti correnti, che hanno notevolmente semplificato la procedura, prevedendo un termine massimo entro cui deve essere effettuata la portabilità, le condizioni per richiederla e le sanzioni agli istituti di credito che non vi si adeguano [2].

Come funziona il trasferimento dei conti correnti?

L’operazione di trasferimento dei conti correnti disciplinata dalla legge è, almeno sulla carta, molto semplice. Innanzitutto, è possibile chiedere la portabilità anche se il vecchio conto presenta un saldo negativo, oppure se risulta attivo un mutuo o altra forma di finanziamento: in questo caso, infatti, il vecchio finanziatore viene autorizzato ad addebitare le rate future direttamente sul nuovo conto. In particolare, è possibile trasferire anche i servizi di pagamento ricorrenti, e cioè:

  • l’addebito diretto, come quello relativo al pagamento delle utenze o delle rate del mutuo;
  • l’accredito di stipendi e pensioni sul conto corrente;
  • bonifici ricorrenti a favore di terzi, come quando si paga il canone di locazione nei confronti del proprietario di casa.

Ci sono dei casi, però, in cui il trasferimento dei conti correnti avviene fuori dal regime di portabilità. Ciò accade quando il nuovo conto è istituito presso lo stesso operatore, oppure presso una banca situata fuori dall’Italia: in questo caso, è possibile il trasferimento dei servizi finanziari, ma non tramite la disciplina di cui stiamo parlando. In questo caso, infatti, la banca non autorizza il trasferimento, ma cede in blocco il rapporto di conto corrente (in senso tecnico, si parla di cessione del contratto o di cessione d’azienda, se è la banca a trasferire i propri correntisti ad altro istituto di credito, come può accadere in caso di fusione con un diverso istituto).

In altri casi, è opportuno affrontare delle operazioni ulteriori rispetto alla semplice richiesta alla banca di trasferimento del conto corrente. Oltre all’esempio del mutuo, è possibile fare quello delle carte di credito: in questo caso, se si desidera mantenere lo strumento di pagamento, è necessario accordarsi prima con la nuova banca per operare.
Allo stesso modo, se è attiva la domiciliazione bancaria delle utenze (bollette, stipendi e quant’altro), prima di chiudere il vecchio conto è necessario comunicare ai fornitori il cambio della domiciliazione, così da evitare possibili interruzioni dei servizi, come acqua, luce, gas e simili: per fare ciò è necessario richiedere la trasferibilità del RID, con contestuale avviso ai fornitori del nuovo anagrafico bancario.
Per l’accredito dello stipendio o della pensione, è necessario chiedere anche il trasferimento dei bonifici, che comporta l’onere per la tua vecchia banca di comunicare al datore di lavoro, oppure all’INPS le nuove coordinate per l’accredito.

Se vengono trasferiti gli addebiti diretti, è sempre bene controllare che sul nuovo conto siano presenti i fondi necessari a coprirli. Allo stesso modo, è necessario prestare attenzione agli assegni, per i quali è opportuno verificare se sono presenti le coperture presso la nuova banca o lasciare quanto basta sul vecchio conto per coprire quelli già emessi. Questi accorgimenti sono importanti per evitare di trovarsi in mancanza di fondi nelle more del trasferimento del saldo da un conto all’altro, circostanza che potrebbe esporre ad essere inadempienti nei confronti di un creditore, con conseguente obbligo di corrispondere interessi o, peggio, di vedersi intimati al pagamento da una lettera dell’avvocato.

Trasferimento del conto corrente: quali sono i tempi e i costi?

Per quanto riguarda il procedimento di trasferimento dei conti correnti, la richiesta può essere presentata sia alla vecchia banca che al nuovo operatore: in quest’ultimo caso, sarà la nuova banca ad assumersi il compito di eseguire il trasferimento nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

La richiesta si effettua mediante la compilazione di un modulo, che la banca è tenuta a mettere a disposizione dei propri clienti. In questo modulo, oltre agli estremi relativi alla nuova banca è necessario indicare anche la data di efficacia del trasferimento, cioè il termine a partire dal quale si vuole che i servizi di pagamento siano attivati sul secondo conto corrente. La data deve essere successiva di almeno 12 giorni da quella in cui la richiesta è presentata: si tratta del termine che la legge mette a disposizione per le banche per effettuare il trasferimento. La data di efficacia del trasferimento rappresenta il momento fino al quale restano attivi i servizi sul vecchio conto, e dal quale, invece, si attivano quelli sul nuovo conto (o, rispettivamente, il momento in cui è disponibile il saldo sul conto).

E’ necessario che il cliente consegni alla nuova banca una serie di documenti richiesti per il trasferimento del conto corrente. Tra questi, oltre ai propri dati anagrafici e agli estremi del vecchio conto corrente, bisogna inserire:

  • gli assegni non utilizzati del vecchio conto corrente;
  • le carte di credito e il bancomat collegati al vecchio conto;
  • gli estratti conto da cui desumere i servizi di pagamento effettuati sul vecchio conto per, ad esempio, le utenze, gli accrediti periodici, gli affitti, le rate del mutuo, e così via;
  • l’estratto conto titoli, se oltre ai servizi del conto corrente si vogliono trasferire anche gli investimenti effettuati con la vecchia banca.

Per quanto riguarda i tempi del trasferimento dei conti correnti, si è anticipato che a partire dalla richiesta, le banche hanno a disposizione un termine massimo di 12 giorni lavorativi: questo termine decorre dal momento in cui la nuova banca riceve la richiesta e ha a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessarie ad inserire il trasferimento. Ne deriva che, se non hai fornito tutte le informazioni o non hai eseguito tutti gli adempimenti a tuo carico, il termine comincerà a decorrere dal momento in cui l’operatore riceve la richiesta completa.
Altro elemento da considerare è quello dei costi del trasferimento dei conti correnti: in proposito, la legge afferma chiaramente che nessuno dei due operatori (la vecchia banca e la nuova) possono addebitare spese di alcun tipo per il servizio di trasferimento, o diverse forme di penalizzazione. Quindi, per legge, il trasferimento dei conti correnti è gratuito.
Alle banche, inoltre, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano ostacolare, rallentare o impedire il trasferimento dei conti correnti: le banche hanno l’obbligo di assicurare la continuità dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data di efficacia del trasferimento; inoltre, non possono imporre condizioni alle operazioni necessarie al trasferimento o bloccare le carte di credito e gli assegni per i pagamenti effettuati fino al giorno in cui il trasferimento diviene effettivo.

Oltre alla portabilità e quindi al trasferimento dei servizi di pagamento, è possibile anche chiedere la chiusura del vecchio conto. Secondo la legge, il cliente ha diritto di recedere dal conto corrente in ogni momento, senza che la banca possa applicare spese di chiusura o penalità per questa scelta. Se si desidera chiudere il vecchio conto corrente (ma è bene non farlo prima che il nuovo sia attivo e coperto dal saldo), è possibile farne richiesta direttamente al momento della portabilità presentata al nuovo operatore. Tuttavia, la chiusura del conto non è possibile quando il saldo presso la vecchia banca è negativo: ciò può accadere quando siete debitori nei confronti della banca delle commissioni o delle spese di gestione del conto stesso. Fin quando non verrano saldate le differenze, il vecchio conto resterà aperto [3].

Come reagire al ritardo o al rifiuto della banca?

Se la ratio delle nuove regole in tema di trasferimento dei conti correnti è quella di semplificare e rendere più agevole per i clienti questa operazione, va dato atto della prassi bancaria, storicamente ostile rispetto alla libertà di trasferire in tempi rapidi e, soprattutto, gratis, il proprio conto corrente. Alcuni operatori degli sportelli sembrano ignorare l’esistenza della procedura semplificata, in altri istituti mancano o non sono reperibili i moduli per la richiesta, altri, infine, sconsigliano di effettuare l’operazione, paventando costi e lungaggini che non trovano riscontro nella lettera della legge.

Cosa fare di fronte al tentativo di ostruzionismo delle banche? Anche su questi profili, a soccorrere è la legge. Si è anticipato che le norme prevedono un termine massimo entro il quale il trasferimento deve essere effettuato (12 giorni lavorativi da quando è consegnata la richiesta corredata di tutti i documenti necessari), e che, inoltre, c’è l’obbligo per le banche di provvedere a fornire il servizio di trasferimento senza dilazioni o condizioni svantaggiose. Se questi tempi e modi del trasferimento non sono rispettati, la legge assegna al cliente la possibilità di richiedere un indennizzo per ogni giorno di ritardo [4].

L’indennizzo per il ritardo nel trasferimento si compone di una quota fissa di 40 euro, cui si aggiunge una quota variabile in base ai giorni effettivi di ritardo; a suo volta, questa quota viene calcolata sulla giacenza presente sul conto, moltiplicata per il tasso massimo ai fini dell’usura pubblicato dalla Banca d’Italia. Per fare un esempio, se la vostra banca è in ritardo di 7 giorni e la giacenza sul conto ammonta a 4.000 Euro, avrete diritto ad un indennizzo di 2,65 Euro al giorno; moltiplicando per sette e aggiungendo i 40 Euro di quota fissa, si arriva ad una somma di 58,52 Euro.
La penale, secondo la legge, deve essere versata immediatamente dalla banca responsabile del ritardo: non è necessaria una richiesta, né un atto di messa in mora. Se ciò non avviene è possibile inviare un reclamo scritto alla banca, che ha 30 giorni dal ricevimento dello stesso per liquidare l’indennizzo. Se anche a seguito del reclamo non si riceve risposta, è possibile fare ricorso all’Arbitro bancario e finanziario o al giudice per avere il riconoscimento dell’indennizzo spettante per legge.

Questa procedura, peraltro, non esclude la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, se dal ritardo o dal disservizio sono derivati danni patrimoniali o non patrimoniali. Per far questo, però, sarà necessario fare causa alla banca e, quindi, la strada più opportuna è quella di rivolgersi al proprio avvocato di fiducia. L’indennizzo non esclude il risarcimento, e viceversa, per cui è possibile cumulare entrambe le voci, e tutelare le proprie ragioni contro le banche.
Infine, va precisato che gli istituti di credito che non si adeguano alle previsioni di legge in materia di trasferimento dei conti correnti, sono soggette al potere sanzionatorio della Banca d’Italia, che potrà condannarli al pagamento di sanzioni pecuniarie in caso di comportamenti scorretti o limitativi del diritto dei clienti alla portabilità del conto corrente [5].


note

[1] Le norme italiane sulla portabilità dei conti correnti sono contenute nel Testo Unico Bancario (TUB), come modificato dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33. In particolare, ai sensi dell’art. 126-septiesdecies TUB, gli istituti di credito devono mettere a disposizione dei clienti le informazioni relative al servizio di trasferimento dei conti correnti.

[2] La disciplina è stata oggetto della Direttiva PAD 2014/92/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 24 luglio 2014, intervenuta sulla comparabilità delle spese, sul trasferimento del conto e sulla creazione del conto base. La direttiva è stata attuata in Italia con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 37.

[3] V. art. 126-quinquiesdecies TUB, secondo cui se il cliente ha obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di origine, la vecchia banca deve comunque collaborare per rendere effettiva l’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, senza che la restituzione di documenti, assegni o strumenti di pagamento o l’adempimento degli obblighi pendenti possa rappresentare una condizione per operare la portabilità. L’unica cosa che non può essere riconosciuta è la chiusura del conto, almeno fin quando non vengono saldati i rapporti pendenti.

[4] V. art. 126-septiesdecies, co. 2 TUB, che assegna il diritto all’indennizzo in favore del cliente.

[5] La Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 128 TUB, è titolare di un potere di controllo e sanzionatorio nei confronti degli istituti di credito. Alla luce della nuova Direttiva PAD, se non vengono rispettate le modalità e i tempi per il trasferimento dei servizi di pagamento, è possibile applicare alla banca inadempiente una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 5.160 e i 64.555 Euro.


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