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Diritto e Fisco | Editoriale

Multa per divieto di sosta: c’è l’obbligo di comunicare i dati?

3 Giugno 2018 | Autore:
Multa per divieto di sosta: c’è l’obbligo di comunicare i dati?

Patente a punto: se nel verbale lasciato sul parabrezza non è riportata la sanzione accessoria, bisogna indicare i dati dell’effettivo conducente?

Quando sei tornato alla tua auto dopo una lunga passeggiata hai trovato un verbale della polizia municipale con una bella multa per divieto di sosta. Non ti eri accorto del cartello stradale piantato ad inizio marciapiede. Inutile e troppo costoso contestare il fatto che la segnaletica fosse coperta dalla vegetazione. Così ti decidi a pagare. Non è però l’importo della contravvenzione a preoccuparti (poche decine di euro), ma l’eventuale sottrazione dei punti della patente. Cosa che però, dal foglietto lasciato sul tuo parabrezza non si evince. La cosa ti fa ben sperare anche se sai che quel verbale non è che una comunicazione di cortesia mentre la vera e propria multa ti arriverà a casa dopo 15 giorni (sempre che tu non paghi subito). Così ti chiedi se, in caso di multa per divieto di sosta, c’è l’obbligo di comunicare i dati. È necessario che tu lo sappia perché, in caso di violazione dell’invito della polizia a fornire l’identità dell’effettivo trasgressore, scatta una seconda sanzione da 284 a 1.133 euro.

Ebbene, se questo è davvero il tuo problema, ti basterà prendere due minuti del tuo tempo per leggere la risposta qui di seguito. Ti spiegheremo infatti come comportarti in caso di multa per divieto di sosta e se, una volta ricevuto il cosiddetto “preavviso di accertamento” (ossia il verbale lasciato sul parabrezza) c’è bisogno di comunicare i dati del conducente dell’auto.

Multa per divieto di sosta: quali sanzioni?

La sosta vietata è disciplinata dall’articolo 158 del codice della strada [1]. La sanzione va da 24 a 97 euro. Nei casi più gravi va da 40 a 163 euro (ad esempio sosta in galleria, in prossimità dei binari o dei passaggi a livello, nei sottopassaggi, sui dossi e nelle curve, in prossimità di segnali stradali, sui marciapiedi, sulle aree per la sosta dei disabili o per il transito degli autobus).

La multa viene contestata in due passaggi.

C’è una prima fase in cui il verbalizzante lascia un preavviso di accertamento sul tergicristalli dell’auto in divieto, sempre che il proprietario non sia lì presente, nel qual caso procede invece alla contestazione immediata consegnandogliene a mano una copia. La consegna è considerata come notifica e, pertanto, il trasgressore non riceverà ulteriori comunicazioni a casa. Viceversa, se questi non è presente al momento, dopo 15 giorni dalla compilazione del preavviso di accertamento segue la notifica della multa vera e propria, con raccomandata a.r., presso la residenza dell’automobilista; in tal caso, però, gli vengono addebitati anche i costi del servizio postale (da 6 a 10 euro). È da questo momento – e non da quando ti accorgi del verbale sul parabrezza – che decorrono tutti i termini per pagare (nei primi 5 giorni con lo sconto del 30%; nei 60 giorni in misura ridotta) o per fare ricorso (entro 30 giorni al giudice di pace o entro 60 al Prefetto).

La consegna del preavviso di accertamento, dunque, non è che una comunicazione di cortesia che serve al cittadino a risparmiare sui costi di spedizione e all’amministrazione a evitare lunghe trafile nella compilazione del verbale, nell’individuazione del proprietario del veicolo e nella spedizione della busta.

Multa per divieto di sosta: sanzione accessoria e sottrazione punti 

Passiamo ora all’aspetto cruciale: la multa per divieto di sosta comporta la sottrazione dei punti dalla patente? La risposta a questa domanda porta con sé la soluzione al problema da cui siamo partiti: se cioè per la multa per divieto di sosta è necessario comunicare i dati dell’effettivo conducente. Quest’ultimo obbligo, infatti, viene imposto tutte le volte in cui, in assenza di contestazione immediata, è necessario individuare chi ha davvero violato il codice della strada poiché solo a questi è possibile togliere i punti.

Ebbene, salvo casi eccezionali che a breve vedremo, la multa per divieto di sosta comporta solo una sanzione pecuniaria, ma non prevede la sanzione accessoria della sottrazione dei punti della patente (cosa che invece è prevista, ad esempio, nel caso di eccesso di velocità). Pertanto, né il preavviso di accertamento, né l’eventuale e successivo verbale spedito a casa possono imporre al proprietario del mezzo di fornire i dati della patente del trasgressore. Ciò considerato, non si rischia neanche, in caso di inerzia, la seconda multa fino a 1.133 euro.

L’obbligo di comunicare i dati della patente scatta per le multe che implicano anche la sottrazione dei punti e sempre che la contestazione immediata non sia stata possibile (si pensi alle contravvenzioni elevate con autovelox o tutor).

Abbiamo detto che ci sono delle eccezioni. Difatti, il codice della strada prevede la decurtazione di 2 punti dalla patente per le seguenti multe per divieto di sosta:

  1. sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia;
  2. sosta o fermata negli spazi riservati a invalidi o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito;
  3. sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi.

In questi casi, insieme alla multa, arriverà a casa dell’automobilista l’obbligo di comunicare i dati dell’effettivo conducente e, in caso di mancata risposta, arriverà una seconda multa fino a 1.133 euro.

Attenzione però: la Cassazione ha di recente fornito un valido appiglio per non subire la decurtazione dei punti quando l’auto è condivisa dall’intero nucleo familiare o quando si tratta di auto aziendale in uso ai vari dipendenti. Basterà fornire la dichiarazione in cui si afferma di non riuscire a ricordare per via del decorso del tempo. Leggi a riguardo Niente multa se non ricordi chi guidava la tua auto.

Multa per divieto di sosta: come contestare?

Esistono svariati motivi per contestare la multa per divieto di sosta (leggi: Come contestare la multa per divieto di sosta). Quelli principalmente eccepiti dagli automobilisti riguardo la segnaletica poco visibile (perché deturpata dagli spray delle bombolette o coperta dalla vegetazione), la presenza di un tachimetro non funzionante o che non consente di pagare con la carta di credito o il bancomat, uno stato di necessità che ha imposto di lasciare l’auto nel primo posto utile per salvare sé o altri da un imminente pericolo (si pensi a un prelievo urgente in farmacia o a chi deve accorrere un anziano che si è sentito poco bene all’interno del proprio appartamento). Un altro motivo abbastanza ricorrente è l’invio della raccomandata con la multa oltre i termini di legge (90 giorni dall’infrazione).

Attenzione: secondo il Ministero degli Interni, il vigile ha il potere di annullare la contravvenzione illegittima o comminata per errore quando ha appena emesso il preavviso di contestazione (di tanto abbiamo parlato in Multa sul parabrezza: il vigile può annullarla), cosa che succede spesso dietro rimostranze dell’interessato.


note

[1] Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta (1);

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli (1);

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli. (2) (3) (4)

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli. (3)

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

(1) La competenza a disporre la rimozione dei veicoli, in questi casi, può anche essere conferita agli “ausiliari del traffico” istituiti dall’art. 17 della legge n. 127 del 1997. Così stabilito dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), in aggiunta ai poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento (qualora gli ausiliari siano stati nominativamente designati dal sindaco), che la medesima legge ha interpretato come compresi nelle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione ad essi attribuite dalla predetta legge n. 127 del 1997. (2) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(4) Per le violazini commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote la sanzione è da euro 78 a euro 311.


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7 Commenti

  1. Nei vostri articoli dite sempre che le spese di notifica della multa con raccomandata a.r. variano da 6 a 10 euro.
    Le Amministrazioni invece aggiungono spese di notifica che vanno da un minimo di 11 ad un massimo di 15 euro. E’ regolare?

    1. E poi ce il doppione della posta, che manda un altra raccomandata per avvisare chebe arrivata la raccomandata il giorno prima E siamo a 20 €..
      Vergogna Italiana.
      Anche associazioni dei consumatori parlo in TV. Di questa vergogna

  2. Quindi se trovo una multa sul parabrezza e su questa non è indicata decurtazione di punti, non è necessario inviare i miei dati?

    1. I punti non vengono scritti sul verbale, ma solo L art. del CDS. Poi saranno loro a chiedere i dati.

  3. Ringrazio per la risposta esaustiva sulla multa per divieto di sosta. Esistono però due problemi, almeno secondo me, relativi alle multe comminate dal Comune di Milano:
    1. La polizia locale non “attacca” più la contravvenzione (verbale più bollettino) sulla macchina, ma mette un generico foglietto in cui dice che è stata comminata una multa, foglietto uguale per tutte le multe. La conseguenza di questo è che si costringe chi subisce la multa ad attendere l’arrivo del verbale che lo costringe a pagare anche le spese di accertamento e notifica, sempre in modo esorbitante (da 11 a 15 euro, facendo pagare così anche i costi del servizio dato in appalto e non solo quelli di notifica atti giudiziari e accesso al Registro Automobilistico, che sommati fanno al massimo 6,45 euro).
    2. Ora in Milano esiste anche un’altra anormalità, rispetto alle regole. Gli ausiliari del traffico (dipendenti ATM a contratto) fanno multe non solo sulle strisce blu, ma anche per sosta sui marciapiedi e/o sulle strisce gialle. Che io sappia gli ausiliari del traffico possono solo fare multe sulle strisce blu, e questo configurerebbe penalità anche penali. E’ vero o qualche legge li ha autorizzati?
    Cordiali saluti
    Enrico Palma

    1. Enrico puoi trovare maggiori informazioni nei nostri articoli:
      -Ausiliare del traffico: mi può fare la multa? Multe e contravvenzioni per violazione del codice della strada: quali poteri hanno gli ausiliari del traffico? https://www.laleggepertutti.it/188415_ausiliare-del-traffico-mi-puo-fare-la-multa
      -Ricorso contro multe degli ausiliari traffico: come vincere https://www.laleggepertutti.it/197478_ricorso-contro-multe-degli-ausiliari-traffico-come-vincere
      -E’ nulla la multa dell’ausiliario del traffico sulle strisce pedonali? https://www.laleggepertutti.it/78152_nulla-la-multa-dellausiliario-del-traffico-sulle-strisce-pedonali
      -Gli ausiliari del traffico: poteri e limiti https://www.laleggepertutti.it/30282_gli-ausiliari-del-traffico-poteri-e-limiti
      -Multe nulle per ausiliari del traffico e ispettori del tpl https://www.laleggepertutti.it/111806_multe-nulle-per-ausiliari-del-traffico-e-ispettori-del-tpl

  4. Ho avuto una contravvenzione in un zona comunale con sosta consentita per un’ora, ma il mio tachimetro non indicava l’esatto orario di inizio sosta. Ho controllato le altre auto parcheggiate affianco alla mia, tutte senza tachimetro e senza il foglio di contravvenzione, lasciato dal vigile sul parabrezza. Strano…La mia auto era antipatica al vigile?

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