Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Scoprire di essere gay dopo sposato: che succede?

3 Giugno 2018
Scoprire di essere gay dopo sposato: che succede?

Non è più possibile convalidare la sentenza di annullamento del matrimonio del Tribunale ecclesiastico dopo tre anni. Non resta che la separazione e il divorzio.

Immaginiamo che una persona, dopo alcuni anni di matrimonio, scopra di essere gay. L’impossibilità di tenere segreta questa delicata situazione, lo porta a confessare al coniuge la propria omosessualità. Così gli propone un distacco sereno e pacifico. L’altro, invece, non ci sta: si sente preso in giro e vorrebbe ottenere un risarcimento del danno o, quantomeno, l’annullamento del matrimonio per potersi risposare in chiesa. Tra i due litiganti, a decidere sarà il giudice perché, giocoforza, se marito o moglie decide di citare l’altro in causa, quest’ultimo non potrà sottrarsi e obbligarlo a concludere un accordo bonario. Ma cosa dirà, in ipotesi di questo tipo, il tribunale? Cerchiamo di analizzare tutte le possibili soluzioni, anche alla luce di una recente ordinanza della Cassazione [1] che ha spiegato che succede se si scopre di essere gay dopo sposati. 

 

La prima domanda che ci si deve porre è se chi scopre di essere gay può essere ritenuto responsabile della fine del matrimonio e, pertanto, può subire il cosiddetto addebito. Dichiarare la propria omosessualità è una violazione dei doveri del matrimonio e quindi una colpa, anche se taciuta per molto tempo? La risposta non può che essere negativa: l’orientamento sessuale non è indicativo di una responsabilità. Tuttavia, lo diventa nel momento in cui il gay confessa anche di aver avuto rapporti sessuali con altre persone. L’infedeltà non conosce sesso: si è infedeli – e quindi colpevoli – anche se si tradisce il coniuge con una persona del proprio sesso. Questo significa che, in ipotesi del genere, non c’è scusa che tenga: il marito o la moglie che scopre di essere omosessuale e che rivela di aver anche solo un rapporto platonico (e, a maggior ragione, fisico) con un altro omosessuale, non può più chiedere l’assegno di mantenimento o rivendicare diritti ereditari (conseguenze queste che scattano con l’addebito). Dall’altro lato, chi nonostante sia gay non ha mai tradito il coniuge non può essere considerato responsabile e quindi subire l’addebito.

Chiaramente, in quest’ultima ipotesi, sono anche escluse possibili richieste di risarcimento del danno. Quanto invece all’infedeltà, il risarcimento è ammesso solo quando tale comportamento ha leso pubblicamente la reputazione dell’altro coniuge (ad esempio, una relazione nota a tutta la collettività). Sul punto leggi: Il coniuge tradito può chiedere i danni oltre all’addebito?

Da quanto abbiamo detto, ne discende che la prima e banale conseguenza, nel caso in cui una persona scopra di essere gay, è che l’altra può chiedere la separazione e poi il divorzio. Alla richiesta consegue anche l’addebito solo quando c’è stata la scoperta di un tradimento; ma se di tanto non vi dovessero essere le prove, sarà più conveniente optare per una separazione consensuale.

La seconda domanda che si pone è se, nel caso in cui una persona scopre di essere gay dopo sposata, l’altra può chiedere l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, o meglio al Tribunale ecclesiastico. La risposta, in questo caso, è affermativa. La rivelazione dell’omosessualità, anche dopo molti anni di matrimonio, porta con sé la nullità del matrimonio per la chiesa. Ma non sempre per lo Stato italiano. Come noto, la sentenza del tribunale ecclesiastico deve essere convalidata dalla Corte di Appello; ebbene, secondo la Cassazione [2] questa “delibazione” può avvenire solo se non ci sono stati più di tre anni di convivenza «come coniugi» dalla celebrazione del matrimonio. Quindi, se una persona scopre la propria omosessualità entro tale termine, può chiedere l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota e poi far convalidare la pronuncia alla Corte d’appello territorialmente competente, potendosi così risposare in chiesa. Viceversa, se lo fa dopo molti anni, magari a seguito della nascita di un figlio, la sentenza ecclesiastica non avrà valore per la legge italiana e la coppia risulterà ancora sposata nonostante la sentenza del tribunale eccelsiastico. Non resterà allora che chiedere la normale separazione e poi il divorzio.

Qui di seguito riportiamo alcuni orientamenti della giurisprudenza dei tribunali che abbiamo ritenuto pertinenti con il discorso in oggetto.

L’orientamento omosessuale del coniuge non incide sulla identità della persona, ma al più sulle sue qualità personali. Ne discende che, pur quando ignorato dall’altro coniuge, resta irrilevante ai fini della impugnazione del matrimonio ex art. 122 c.c.

La distinzione tra azione di nullità, e ordinaria azione di separazione, comporta che i profili di violazione dei doveri coniugali, in ipotesi connessi alla omosessualità non meno che alla eterosessualità, ben possono e devono trovare tutela in quest’ultima azione. Così per la mancata consumazione del matrimonio (art. 3, comma 3 lett. F, della legge 898/1970), e così per la violazione dell’obbligo di fedeltà (art. 143 comma 2 c.c.), essendo in entrambi i casi del tutto irrilevante che la condotta del coniuge derivi dal suo orientamento sessuale cosicché la scoperta o, meglio ancora, la slatentizzazione di una omosessualità prima mai colta né sperimentata (quanto meno a livello cosciente) – cui sia conseguita la interruzione della famiglia eterosessuale formata nelle more – non può costituire motivo di addebito. In questo caso, il logoramento affettivo\empatico della unione, in uno con la ‘scoperta della propria omosessualità da parte del coniuge, sono circostanze non ascrivibili alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una – non addebitabile – evoluzione del rapporto matrimoniale.

Trib. Foggia, sent 23.07.2015.

Nel caso di separazione giudiziale con addebito per infedeltà del marito (che ha intrapreso una relazione omosessuale, cessando i rapporti sessuali con la moglie) sussiste il diritto del coniuge tradito al risarcimento del danno non patrimoniale allorquando l’infedeltà è posta in essere attraverso comportamenti che, per la loro intrinseca gravità, offendono diritti fondamentali della persona del coniuge nell’essenza stessa della sua personalità e all’interno di un bilanciamento di posizioni volto ad accordare tutela all’interesse costituzionalmente prevalente: quale è quello della moglie che, dall’infedeltà del marito, può essere vulnerata non soltanto nella sua dignità, ma anche in ogni possibile e legittima aspettativa attinente all’esplicazione della dimensione familiare-sponsale della sua personalità.

Trib. Brescia sent. 14.10.2006

In terna di separazione giudiziale dei coniugi, la stabile relazione extraconiugale di un coniuge costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà, con conseguente addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che sia accertato il nesso causale tra l’adulterio e l’intollerabilità della convivenza (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici la decisione del giudice di merito che ha addebitato la separazione alla moglie, avendo accertato che il fattore causale -dissolutivo della convivenza era stato la relazione omosessuale intrattenuta dalla moglie stessa con altra donna).

Cass. sent. n. 4290/2005

In tema di delibazione la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per “incapacità assumendi onera matrimonii” derivante da omosessualità della coniuge non vi è contrasto con l’ordine pubblico sotto il profilo della violazione degli art. 3 e 29 cost., nonché art. 122 comma 1 n. 3 c.c. perché il matrimonio nel nostro ordinamento, non consente all’omosessuale la pratica delle sue tendenze in costanza di legame matrimoniale con persona dell’altro sesso, nè può definirsi discriminatorio un trattamento normativo che altro non fa se non regolare il vincolo nei modi opportuni e necessari non essendovi spazio di tutela giuridica per pulsioni omosessuali contro la famiglia ed al suo interno.

C. App. Milano sent. dell’8.02.2000


note

[1] Cass. ord. n. 11808/18 del 15.05.2018.

[2] Cass. sent. n. 1494/2015, n. 26188/2016, n. 1780/2012, n. 8926/2012.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 aprile – 15 maggio 2018, n. 11808

Presidente Genovese – Relatore Valitutti

Fatto e diritto

Rilevato che:

El. Te. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo illustrato con memoria – nei confronti della sentenza n. 878/2017, emessa dalla Corte d’appello di Bologna, depositata il 4 aprile 2017 e notificata il 5 aprile 2017, con la quale è stata rigettata- accogliendosi l’opposizione del marito An. Tr. – la domanda dalla Te. volta ad ottenere la declaratoria di efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale dell’Emilia – a motivo dell’incapacità del Tr. ad assumere gli oneri e gli obblighi del matrimonio, a norma del can.1095 nn. 2 e 3 del C.J.C – e confermata dal Tribunale della Rota Romana;

il Tr. ha resistito con controricorso;

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’articolo 8 n. 2 dell’Accordo 18 febbraio 1984 di Revisione del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano, richiamato dall’art. 82 del codice civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia di fatto disatteso le enunciazioni di diritto espresse dalle Sezioni Unite della Corte nella decisione del 17 luglio 2014, n. 16379, circa la valenza ostativa, al procedimento di delibazione, della «convivenza triennale» successiva all’atto di celebrazione del matrimonio;

Considerato che:

questa Corte, fin dalla pronuncia n. 1343 del 20/01/2011 – seguita, nello stesso senso da Cass., 15/06/2012, n. 9844 -, ha affermato che costituisce ragione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza prolungata dai coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio stesso, in quanto espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è incompatibile, quindi, l’esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge;

che le Sezioni Unite nel 2014 – chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto (delineato nell’ordinanza interlocutoria del 14/01/2013, n. 712), essendosi altre decisioni pronunciate nel senso che la convivenza dei coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto del matrimonio e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico (cfr. Cass., 08/02/2012, n. 1780; Cass., 04/06/2012, n. 8926) – hanno fatto proprio l’orientamento espresso dalla Prima sezione civile nel 2011;

si è, invero, statuito – al riguardo – che la convivenza «come coniugi», quale > elemento essenziale del «matrimonio-rapporto», ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di «ordine pubblico italiano«, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, preclusiva alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del «matrimonio-atto»;

che le suesposte statuizioni hanno ricevuto conferma nella successiva giurisprudenza di questa sezione (Cass., 27/01/2015, n. 1494; Cass., 19/12/2016, n. 26188);

Rilevato che:

la Corte d’Appello, nell’accogliere l’opposizione del Tr. alla richiesta di delibazione avanzata dalla ricorrente, ha fatto proprie le affermazioni di principio operate dalla giurisprudenza di legittimità, avendo accertato – sulla base del materiale probatorio in atti – che la convivenza dei coniugi si era protratta per quattordici anni, i primi sei o sette dei quali si erano «estrinsecati in una condotta oggettiva coerente con la unione coniugale», tanto che la coppia aveva, di comune accordo, deciso di avere una figlia, e che solo dopo la nascita di quest’ultima la «disinclinazione eterosessuale del marito era venuta alla luce;

per converso, l’articolazione del motivo – incentrato sulla non considerata rilevanza, da parte della Corte d’Appello, del dato fattuale della omosessualità del controricorrente nella formazione ed estrinsecazione di quella convivenza effettiva, stabile e continua nel tempo che la Corte, come dianzi detto, ha qualificato in termini di ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio – viene sostanzialmente a tradursi in una richiesta di differente valutazione del materiale probatorio, ed, a monte, in un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità;

Ritenuto che:

peraltro, l’esame del motivo non offra neppure elementi per mutare// l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, avendo la Corte d’appello deciso la questione di diritto – ossia l’efficacia ostativa alla delibazione della convivenza duratura – in modo del tutto conforme all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 21/03/2017, n. 7155);

Ritenuto che:

pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100, per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube