Cartella di pagamento già pagata: che fare?


Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione sbaglia: come far sospendere e annullare la cartella esattoriale per imposte già versate dal contribuente.
Ti è arrivata una cartella di pagamento per un’imposta già pagata. Hai provato a farlo presente all’ufficio dell’Agenzia Entrate Riscossione recandoti lì di persona ma i dipendenti allo sportello non ti hanno saputo dare alcuna spiegazione e, anzi, e ti hanno liquidato con quattro parole. In modo generico e sbrigativo ti hanno inviato a presentare un reclamo in carta semplice. Hai chiesto un modello, un facsimile o qualsiasi altro documento già precompilato che ti potesse aiutare a sbrogliare il loro stesso errore, ma neanche in questo ti hanno saputo aiutare. Anzi, vista la tua inesperienza nel settore, ti hanno invitato a farti assistere da un avvocato non potendo loro farci nulla. È davvero così? Che fare con una cartella di pagamento già pagata? Ti voglio rassicurare: la cosa è molto più semplice di quanto non possa sembrare e, anzi, non solo esistono degli appositi moduli realizzati apposta per bloccare ogni procedura di pignoramento nei tuoi riguardi, ma puoi presentare l’istanza anche da solo, gratuitamente e senza bisogno di avvocati o di commercialisti. Vediamo dunque tutti i passi da fare per bloccare la cartella di pagamento già pagata.
Una cosa è certa. Se sei arrivato a questo articolo è perché non hai mai letto la nostra guida dedicata alla sospensione della cartella di pagamento: proprio lì abbiamo spiegato tutte le vie d’uscita da imboccare nel caso di cartelle esattoriali palesemente illegittime come quelle prescritte o, appunto, già pagate.
La legge finanziaria del 2013 [1] ha infatti previsto un particolare meccanismo per contrastare le cosiddette “cartelle pazze”, quelle cioè emesse per un palese errore dell’esattore. In particolare, il contribuente destinatario di uno di tali atti può chiederne la sospensione presentando una domanda all’ufficio di competenza e attendendo 220 giorni, all’esito dei quali, se non avrà ricevuto alcuna risposta, la cartella si considererà automaticamente annullata. Vige cioè la regola del cosiddetto “silenzio accoglimento”. Ma procediamo per gradi e vediamo come annullare la cartella di pagamento già pagata.
La prima cosa che devi fare è scaricare questo modulo e compilarlo in ogni sua parte. Si tratta di una richiesta di sospensione dell’atto illegittimo. Dovrai ovviamente spiegare i motivi per cui non devi pagare. L’Agente della Riscossione, in realtà, non farà altro che inviare la tua istanza all’ente titolare del credito e attendere che questi gli dia riscontro, confermandogli o meno l’avvenuta estinzione. Nel frattempo, però, la cartella viene “sospesa”: essa non può cioè più dar luogo a una esecuzione forzata nei tuoi riguardi se prima non è arrivata una risposta.
Il modulo è composto di due pagine, più una terza in caso di delega alla presentazione affidata a una terza persona. La comprensione dei campi da compilare è molto semplice, per cui basterà leggere lo stesso senza bisogno di istruzioni particolari.
Presta però molta attenzione alla sezione relativa agli allegati: visto che devi dimostrare di aver già corrisposto il dovuto, dovrai anche allegare la prova del pagamento e l’atto a cui tale pagamento si riferisce. Tanto per fare un esempio, se la cartella di pagamento si riferisce a una multa che hai estinto con versamento nei sessanta giorni successivi alla notifica del verbale, dovrai indicare e allegare tanto la contravvenzione quanto la ricevuta di pagamento o del bonifico; se la cartella si riferisce a un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate dovrai indicare e allegare quest’ultimo nonché il modello F23/F24 per certificare l’avvenuto pagamento; infine se hai ricevuto una intimazione di pagamento per una precedente cartella non corrisposta, dovrai indicare e allegare tanto la cartella quanto la ricevuta di versamento.
La seconda cosa a cui devi fare molta attenzione sono i termini. Questa procedura, infatti, deve essere attivata entro massimo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento già pagata. Se fai partire la richiesta di sospensione dopo il 60° giorno, la stessa viene convertita in una istanza di autotutela che non ha però l’effetto di sospendere la cartella esattoriale né implica l’automatico annullamento nei 220 giorni in caso di silenzio. Quindi, mi raccomando: non ritardare.
L’istanza può essere depositata personalmente presso gli uffici dell’Agente della Riscossione o inviata on-line con il servizio “Sospensione” (https://servizi.equitaliaspa.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do).
In alternativa puoi inviare la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.
Come dicevamo un apertura, il primo e più importante effetto dell’invio della richiesta di sospensione della cartella di pagamento è che, già dallo stesso giorno, non potrai più subire alcun pignoramento, fermo o ipoteca se prima non ricevi risposta. Ciò vale anche quando vi siano motivi per avviare urgentemente la riscossione.
Nei 10 giorni successivi al deposito, l’Esattore invierà la tua richiesta all’ente titolare del credito il quale sarà tenuto a fornire una risposta alla problematica sollevata; nel caso in cui effettivamente risulti che il contribuente ha già pagato, l’ente emetterà un provvedimento di sgravio; diversamente declinerà la richiesta del contribuente.
Se la comunicazione di cui al punto precedente non viene inviata entro 220 giorni dalla data di presentazione, la cartella è annullata di diritto.
note
[1] Art. 1 co. 537 – 543 della L. 228/2012.
L’invio di una cartella di pagamento già pagata, è a mio avviso un tentativo subdolo di estorsione punibile come reato dal codice penale a carico di chi ha dato seguito all’invio errato del documento. Solo così si può aggiustare una volta per tutte la questione?
Perfettamente d’accordo, giusto questa sera, ho passato ore….del MIO tempo, per cercare un verbale, pagato doppio (ho perso il ricorso…per il verbale scaduto…) per fortuna avevo tutto ben conservato poiche….il verbale del 2006…..come detto pagato secondo l’Ordine del Prefetto..286 euro, .e’ arrivato con L’agenzia di riscossione a quasi 700 euro!! dopo solo 12 anni….risultato NON pagato! poverini…peccato che io pago tutto e conservo tutto…domani stesso mi attivo in vari modi per comunicare la mia onesta’…..
Massimiliano ciao anche a me sta succedendo la stessa cosa… Mi ha mandato l agenzia delle entrate un sollecito di pagamento di euro 1322.. Morta ci loro….. Ente creditore prefettura di Viterbo.. Sanzioni violazioni amministrative… Contravvenzione codice della strada.2017.. Che poi avevo già avevo pagato tutto e fatto levare il fermo.. Ho la documentazione…. A chi posso rivolgermi grazie. La mia mail è.. [email protected]