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Gazebo pieghevole e smontabile: ci vogliono autorizzazioni?

5 Giugno 2018 | Autore:
Gazebo pieghevole e smontabile: ci vogliono autorizzazioni?

Il permesso di costruire del Comune è necessario tutte le volte in cui la struttura è ancorata al suolo in modo definitivo ed è di dimensioni elevate. 

Hai un piccolo giardino attorno alla casa del mare. Nella bella stagione lo allestisci di oggetti che possono allietare il tempo libero tuo e della tua famiglia: una piccola piscina per i bambini, un’altalena, una serie di lettini per prendere il sole e, soprattutto, un gazebo pieghevole e smontabile di plastica, dei tanti che si trovano anche su internet. Il tuo vicino però ha manifestato una certa insofferenza: ti ha detto che il gazebo non è a distanza regolamentare e che, soprattutto, non può essere installato se non c’è l’autorizzazione del Comune. A te sembra assurdo: si tratta di una struttura leggera, facilmente rimovibile, che toglierai a fine agosto non appena le ferie saranno finite. Chi dei due ha ragione? Per il gazebo pieghevole e smontabile ci vogliono autorizzazioni? Ecco come la pensa, a riguardo, la giurisprudenza.

Il permesso di costruire – spesso chiamato ancora col vecchio termine “licenza edilizia” – è necessario tutte le volte in cui si ha a che fare con una «nuova costruzione». Il concetto di nuova costruzione non è sempre facile da individuare, ma possiamo, in modo sintetico e generico, dire che si ha tutte le volte in cui non solo viene realizzata un’opera tale da generare nuova superficie coperta e vivibile, ma anche – e soprattutto – quando questa ha il carattere di stabilità e definitività, il che si può evincere anche da come questa è fissata al suolo. Inoltre, non sono tanto i materiali – leggeri o pesanti – a determinare il carattere di «nuova costruzione» bensì le dimensioni. Tradotto in pratica, significa ad esempio che una tettoia di mattoni di pochi centimetri, non creando uno spazio vivibile ed essendo di dimensioni modeste, non richiede autorizzazioni comunali. Stesso discorso vale per il gazebo e qualsiasi altro arredo da giardino (come ad esempio il pergolato): non si può applicare una regola generale e automatica, ma bisogna valutare caso per caso. In particolare, ciò che importa è se la volumetria complessiva della struttura possa essere idonea a qualificarla come una nuova opera, permanente o comunque stabile, per la quale occorre il permesso di costruire. L’opera che invece viene utilizzata per fini transitori o stagionali (pensa anche a un gazebo allestito per una fiera o per un ricevimento) non ha bisogno di permessi. 

 

Come già abbiamo detto in Gazebo e pergolato: non hanno bisogno di permesso di costruire e in Gazebo, ci vuole l’autorizzazione del Comune?, la sottile linea divisoria tra il gazebo che richiede la licenza edilizia e quello che invece può essere installato liberamente sta nelle dimensioni e, soprattutto, nella stabilità dell’opera. La costruzione che viene fissata al suolo in modo definitivo ed è tale da creare uno spazio vivibile deve fare i conti con le autorizzazioni amministrative. Quello invece “da asporto” no. Se vuoi qualche esempio concreto, basta che digiti su Amazon le parole chiave “gazebo pieghevole” e troverai un mare di offerte: partono da 30 euro e arrivano anche a 200. A questo link troverai il campionario. Del resto, se dovessimo ritenere che il gazebo pieghevole e smontabile richiede il permesso di costruire dovremmo ragionare nello stesso modo anche per le normali tende da campeggio, visto che si tratta di strutture assimilabili tra loro.

Vediamo ora come la pensa la più recente giurisprudenza in tema di gazebo. Le più recenti sono le pronunce del Tar Toscana [1] e del Tar Calabria [2]. Secondo la prima è necessario il permesso di costruire per l’installazione di gazebo di grandi dimensioni o che, per le loro caratteristiche, non possono definirsi opere precarie. Infatti, per stabilire la necessità o meno della licenza edilizia è necessario verificare il concreto utilizzo che si intende fare dell’opera costruita. Se si tratta di un utilizzo temporaneo, siamo innanzi a un’opera precaria che rientra nell’edilizia libera, non richiede permessi, né deve rispettare distanze minime dal confine. Discorso opposto se l’impiego è permanente e non limitato. In buona sostanza, ciò che caratterizza una costruzione precaria non è tanto il materiale impiegato o la tipologia di fissaggio a terra, ma l’uso alla quale è destinata. 

Per il Tar Toscana, non si può considerare una struttura precaria il gazebo in tubi di ferro ed infissi in una platea di cemento, cementati al suolo, e copertura in plastica. Rientra dunque nel concetto di «nuova costruzione» e richiede il permesso di costruire. I gazebo non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con sicuro incremento del carico urbanistico. Non rileva la struttura leggera dell’opera, la sua facile rimovibilità (anche se cementato al suolo, può essere facilmente tolto in pochi minuti) e l’assenza di opere murarie. Il gazebo non precario non è deputato a un uso per fini contingenti, ma è destinato a un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale dell’attività svolta. Nel caso esaminato dai giudici, il gazebo aveva una superficie di 24 metri quadri, era dotato di una struttura con tubi di ferro, infissi in una piastra di cemento e di una copertura di plastica.

Stessa sorte – afferma il Tar Calabria – per la struttura utilizzata per lo svolgimento di un’attività commerciale, che non può essere certo considerata di carattere transitorio. Nel caso di specie si trattava di un porticato dotato di chiusura, di dimensioni notevoli e costituito da due locali (di mt. 13,00 x mt. 4,60 e di mt. 2,50 x mt. 1,60).


note

[1] Tar Toscana, sent. n. 556/2018 

[2] Tar Calabria, sent. n. 887/2018.


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1 Commento

  1. occorre che i Municipi non approfittino per fare cassa magari a spese degli anziani dove possono ritrovarsi.
    per non pagare multe salatissime è facile che le strutture poi vengano abbattute con la pace di tutti . ci vogliono le elasticità mentali anzi capacità intellettive non comuni per non fare danni a chi poi dovrai chiedergli il voto elettorale.

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