Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 17 aprile – 4 giugno 2018, n. 14355
Presidente Amendola – Relatore Cirillo
Fatti di causa
1. Ad. Sa., nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore Cr. La., convenne in giudizio il Ministero dell’istruzione, università e ricerca davanti al Giudice di pace di Reggio Calabria, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla figlia a causa della distorsione di un dito avvenuta durante lo svolgimento di una partita di pallavolo in orario scolastico.
Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace accolse la domanda.
2. La pronuncia è stata impugnata dal Ministero soccombente e il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 3 ottobre 2016, in riforma di quella di primo grado, ha rigettato la domanda ed ha condannato la Sa. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria ricorre Ad. Sa., quale genitore di Cr. La., con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste il Ministero dell’istruzione, università e ricerca con atto finalizzato alla partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2048 cod. civ., sul rilievo che il Ministero non avrebbe fornito la prova, gravante a suo carico, di aver adeguatamente istruito la minore in vista della particolare situazione verificatasi (schiacciata eseguita da un’altra allieva).
1.1. Il ricorso non è fondato.
La sentenza impugnata, correttamente richiamando il precedente costituito dalla sentenza 8 aprile 2016, n. 6844, di questa Corte, ha affermato che in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l’onere della prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto. Ha quindi aggiunto il Tribunale che, nel caso di specie, l’originaria attrice non aveva né allegato né provato che l’infortunio fosse avvenuto a causa di un’azione di gioco eccedente la normale prassi, trattandosi di un danno subito a causa della schiacciata di un’altra alunna, attività del tutto normale in una partita di pallavolo, avvenuta per di più alla presenza dell’insegnante.
A fronte di tale ricostruzione, la ricorrente osserva che l’esecuzione di una schiacciata richiederebbe una particolare preparazione anche per chi la deve ricevere, che il Ministero non avrebbe provato di avere fornito all’allieva.
In tal modo, però, il ricorso contraddice una valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito oltre che i più elementari canoni di logica e ragionevolezza, posto che la schiacciata fa parte del gioco della pallavolo; senza considerare che non è stata in alcun modo superata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il gioco si stava svolgendo normalmente ed alla presenza dell’insegnante (v. pure le sentenze 28 settembre 2009, n. 20743, e 17 luglio 2012, n. 12235).
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.