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Parcheggio davanti al proprio magazzino ed usucapione

16 Giugno 2018 | Autore:
Parcheggio davanti al proprio magazzino ed usucapione

Lo scorso anno ho acquistato un garage, alla cui destra si trova un magazzino e il suo proprietario, di cui allego atto di compravendita, parcheggia davanti alla porta di ingresso. Alla mia obiezione di togliere l’automobile risponde di avere diritto a parcheggiare. L’area antistante al predetto magazzino è di proprietà del condominio a fianco dove abita il suddetto proprietario, e quindi di un altro condominio. Interpellato l’amministratore mi ha risposto che l’assemblea condominiale non lo ha mai autorizzato a parcheggiare in via esclusiva rispetto agli altri condomini. Inoltre, quella superficie è soggetta a servitù di passaggio in quanto io devo uscire dal mio garage e devo compere una sterzata per evitare lo spigolo di fabbricato arrivando a pochi centimetri dalla sua auto. Il suddetto proprietario, considerando che il suo acquisto nel 2006, è divenuto proprietario della superficie davanti al suo magazzino per usucapione?

Come stabilito dall’articolo 1158 del codice civile, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.

Dal momento che l’acquisto dell’immobile da parte del proprietario in questione è intervenuto solo nel 2006, questi non potrà rivendicarne la proprietà per intervenuta usucapione.

Ad ogni modo, affinché possa decorrere il termine di venti anni stabilito per l’usucapione deve intervenire un’interversione del possesso dagli altri condomini al signore suddetto.

Se questi utilizza lo spazio condominiale comune per parcheggiare la propria auto, va dedotto che non sempre quell’area sia occupata dalla sua autovettura e che, quindi, le volte in cui il predetto proprietario decida di uscire con la propria macchina, lascia potenzialmente (e concretamente) la possibilità agli altri condomini di fruire di quello spazio comune. Conseguenza è che l’interversione del possesso, richiesta dalla legge per l’usucapione, non si è mai compiuta.

Diverso sarebbe stato il caso in cui questi avesse delimitato l’area con delle recinzioni con le quali limitava agli altri condomini la possibilità di usufruire di quello spazio comune.

Pertanto, a parere dello scrivente, si può tranquillamente contestare il diritto al parcheggio di cui abusivamente il predetto proprietario  si è appropriato.

Soprattutto, alla luce del fatto che quel tipo di condotta crea un danno al lettore – titolare di un diritto a passare da quella zona – che per uscire con la sua  autovettura deve compiere diverse manovre.

Né quello spazio potrà essere deliberato come parcheggio dall’assemblea condominiale, se non in presenza del consenso del lettore, così come stabilito dalla Suprema Corte: “i diritti spettanti a ciascun  condomino (in base agli atti di acquisto, ovvero al regolamento condominiale in essi richiamato) sulle parti comuni dell’edificio non possono essere oggetto di delibere assembleari approvate a maggioranza che ne ledano il contenuto, essendo necessaria, a tal fine, una manifestazione unanime di volontà da parte di tutti i condomini, senza che, su tale principio, possa legittimamente incidere il disposto dell’art. 9, commi 1 e 3, della l. n. 122 del 1989, che stabilisce le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le opere e gli interventi per la realizzazione dei parcheggi, ma non prevede alcuna deroga al principio generale che esclude il potere della maggioranza dei condomini di menomare diritti validamente acquisiti da ciascuno di essi (fattispecie in tema di delibera condominiale, adottata a maggioranza, autorizzativa del parcheggio di autoveicoli in spazi comuni dell’edificio – costruito anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 765 del 1967 – nonostante una espressa previsione in senso contrario contenuta nel regolamento di condominio contrattuale)” (Cassazione civile, sez. II, 14/06/1997, n. 5369).

Fatta questa premessa, si consiglia al lettore di rivolgersi all’amministratore del suo condominio, al fine di far convocare un’assemblea straordinaria con la quale rilevare questa situazione e intimare al proprietario in questione di non parcheggiare più in quell’area comune, poiché non autorizzato e, cosa più importante, perché in danno del lettore.

Nel caso in cui l’intimazione non dovesse sortire alcun effetto, occorrerebbe passare alle vie legali, con una messa in mora da parte di un avvocato a cui far seguire, in caso di esito negativo, un’azione giudiziale per bloccare quel condomino da ulteriori azioni che, se continuate, potrebbero essere considerate a tutti gli effetti come molestie e, quindi, rilevanti anche dal punto di vista penale.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla



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