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Rumori nel giardino di condominio: tagliare il pallone è reato?

7 Giugno 2018
Rumori nel giardino di condominio: tagliare il pallone è reato?

Si può parlare di minaccia nei confronti dei bambini quando si usa un coltello per sgonfiare la palla? Giocare nel cortile condominiale è legale?

Arriva la bella stagione e i bambini scendono nei giardini a giocare. Una scena che si ripete da generazioni e, anzi – a dirla tutta – oggi è più rara rispetto al passato, complice l’assenza di spazi verdi, l’avvento dei videogiochi e, per fortuna, le numerose palestre e circoli sportivi o ricreativi. Ciò nonostante l’intolleranza di molte persone ha reso quello che, un tempo, era un fatto del tutto normale e naturale in un problema di tipo legale. È possibile impedire ai bambini di giocare nel cortile del condominio e, così facendo, dare fastidio con i propri schiamazzi agli altri condomini? In verità, ai tempi che furono c’era maggior rispetto del vivere civile e i genitori imponevano ai figli un orario per non interferire nell’altrui riposo. Oggi non sempre succede. Così potrebbe capitare che qualche burbero scenda sotto il palazzo a redarguire i giovani. E anzi, preso da un gesto di collera, incida la palla con un bel coltello a seghetta. Che succede in una ipotesi del genere? In caso di rumori nel giardino di condominio, tagliare il pallone è reato? La soluzione è stata data, come sempre, dalla Cassazione che, sul punto, ha avuto modo di analizzare proprio un caso simile a quello qui esemplificato [1]. Vediamo qual è stato il responso dei giudici supremi.

Innanzitutto è giusto chiedersi: è lecito giocare a palla nel giardino del condominio? La risposta è, come sempre: “dipende”. Dipende innanzitutto se nel regolamento di condominio vi è un divieto. Se così dovesse essere non ci sarebbero dubbi: niente giochi nel cortile. A rispondere dell’azione illecita dei bambini minorenni saranno i relativi genitori ma, in verità, le tutele del condominio sono minime: solo se il regolamento prevede la possibilità di applicare sanzioni a chi viola le sue clausole possono scattare “multe” fino a 200 euro. Diversamente bisognerà agire in tribunale.

Il regolamento potrebbe limitarsi a prevedere delle fasce orarie entro cui legittimare i giochi nel cortile, in modo da contemperare l’interesse dei bambini con il riposo delle persone. Una decisione di questo tipo andrebbe presa, in seconda convocazione, nell’assemblea di condominio, con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi del condominio. 

Se il regolamento non dice nulla, dobbiamo rifarci alle previsioni contenute nel codice civile. La legge consente a tutti i condomini – ivi compresi i loro figli – di usare le parti comuni dell’edificio come appunto il giardino, a condizione di rispettarne la “destinazione d’uso”. Un cortile adibito a parcheggio non può essere scambiato per un campo di calcio, tanto più se, da una ipotesi del genere, i veicoli potrebbero subire dei danni alla carrozzeria. Altrettanto dicasi per il giardino allestito a spazio verde laddove il pallone potrebbe rovinare aiuole e fiori piantati e curati con tanta premura.

Quando invece non si frappongono ostacoli di questo tipo, i bambini possono giocare nel cortile condominiale. Leggi Cortile condominiale: i bambini possono giocare a pallone? Ma sempre a condizione di non dare fastidio, con il rumore, ai condomini che affacciano sull’area in questione. 

Non esistono fasce orarie in cui, per legge, non si può giocare. Il codice civile impone di non superare la “normale tollerabilità”: un concetto che, per forza di cose, deve fare i conti anche con l’orologio. La partita a mezzanotte è quindi vietata in modo assoluto, così come quella alle due del pomeriggio. Ma alle sei, quando il sole non è troppo forte, è difficile vietare ai bambini di giocare se il rumore da questi prodotto non è eccessivo. E a lamentarsi potrebbe essere anche solo il condomino che abita al primo piano e che, specie nella bella stagione, ha tutto il diritto a tenere le finestre aperte.

Se le grida dei bambini dovessero essere troppo rumorose, ciascun condomino può redarguirli, usando però dei toni non violenti o minacciosi. La Cassazione ha detto che non ogni forma di rimprovero, seppur vigoroso e perentorio, integra il reato di minaccia. Si rientra nel penale solo quando il comportamento – in base alle circostanze concrete – è tale da incutere un serio timore e limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà.

Non c’è quindi alcun reato nella condotta di chi rimprovera più volte dei minorenni che fanno rumori nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo. Peraltro – aggiunge la Cassazione – non costituisce neanche reato tagliare con un coltello il pallone con il quale i bambini giocano: tale condotta è infatti da ritenersi giustificata e motivata dalla necessità di far rispettare le regole condominiali.

È quindi anche da escludere l’obbligo di risarcire il danno per la rottura del pallone.

Ciò posto, afferma sempre la Suprema Corte [2], il reato di minaccia risulta configurato qualora ci si rivolga al condomino “antagonista” con frasi del tipo «ti faccio sparire dal condominio», considerato che ci si trova al cospetto di una condotta di chiara e marcata valenza minacciosa che, in quanto tale, appare capace di provocare un turbamento psichico nel soggetto destinatario della stessa. In questo caso, peraltro, assume rilievo anche il generale contesto di tempo e di luogo in cui viene posta in essere una tale condotta e, in particolare, la sua collocazione nell’ambito di una discussione tra le parti. Difficile pensare a una minaccia seria nei confronti di bambini. 


note

[1] Cass. sent. n. 1786/2016. 

[2] Cass. sent. n. 24890/2018.

Cassazione penale, sez. V, 20/09/2016, (ud. 20/09/2016, dep.16/01/2017),  n. 1786  RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2012, il Tribunale di Salerno condannava P.M. alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di atti persecutori, perchè reiteratamente minacciava, aggrediva ed ingiuriava alcuni minorenni che facevano rumori nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello i palloni con i quali i bambini giocavano.

La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado riqualificava il fatto contestato come delitto di violenza privata, riducendo la pena a due mesi di reclusione; la Corte evidenziava che i bambini, impauriti per effetto del comportamento tenuto dall’imputato, spesso si vedevano costretti a rientrare in casa o scendevano nel cortile evitando di giocare con la palla.

2. Propone ricorso per cassazione personalmente imputato, articolando due motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 610 cod. pen., poichè la condotta dell’imputato era in definitiva orientata a far rispettare il regolamento condominiale, il quale prevedeva il divieto di giocare a pallone durante certi orari della giornata e, comunque, i minori non avevano paura del ricorrente, tanto da continuare a scendere nel piazzale dello stabile e continuare a giocare.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla richiesta della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, pur richieste in sede di appello.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Preso atto che non è in discussione lo sviluppo degli accadimenti, mette conto soffermare l’attenzione sulla idoneità della minaccia, o violenza, spiegata, nella specie, dall’imputato per la determinazione dell’evento contemplato dall’art. 610 cod. pen..

1.2 E’ noto che l’oggetto di tutela del reato in questione è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione (Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014 – dep. 16/01/2015, C, Rv. 26272701); perchè attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014. – dep. 26/01/2015, Lillia, Rv. 262848).

Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell’art. 610 cod. pen., ma solo quella idonea – in base alla circostanze concrete a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l’esigenza di confinare nel “giuridicamente indifferente” i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei – pur tuttavia – a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo.

1.3 Alla luce di tali criteri, deve escludersi nella fattispecie concreta la sussistenza del reato contestato, poichè la condotta del P. era motivata, secondo lo stesso capo di imputazione, dal rispetto delle regole condominiali e se anche temporaneamente faceva allontanare i minori, non impediva loro di riprendere i giochi che disturbavano la quiete del P..

2. In conclusione, escluso il carattere offensivo della condotta incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017


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