Cassazione penale, sez. V, 20/09/2016, (ud. 20/09/2016, dep.16/01/2017), n. 1786 RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 maggio 2012, il Tribunale di Salerno condannava P.M. alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di atti persecutori, perchè reiteratamente minacciava, aggrediva ed ingiuriava alcuni minorenni che facevano rumori nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello i palloni con i quali i bambini giocavano.
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado riqualificava il fatto contestato come delitto di violenza privata, riducendo la pena a due mesi di reclusione; la Corte evidenziava che i bambini, impauriti per effetto del comportamento tenuto dall’imputato, spesso si vedevano costretti a rientrare in casa o scendevano nel cortile evitando di giocare con la palla.
2. Propone ricorso per cassazione personalmente imputato, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 610 cod. pen., poichè la condotta dell’imputato era in definitiva orientata a far rispettare il regolamento condominiale, il quale prevedeva il divieto di giocare a pallone durante certi orari della giornata e, comunque, i minori non avevano paura del ricorrente, tanto da continuare a scendere nel piazzale dello stabile e continuare a giocare.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla richiesta della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, pur richieste in sede di appello.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Preso atto che non è in discussione lo sviluppo degli accadimenti, mette conto soffermare l’attenzione sulla idoneità della minaccia, o violenza, spiegata, nella specie, dall’imputato per la determinazione dell’evento contemplato dall’art. 610 cod. pen..
1.2 E’ noto che l’oggetto di tutela del reato in questione è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione (Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014 – dep. 16/01/2015, C, Rv. 26272701); perchè attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014. – dep. 26/01/2015, Lillia, Rv. 262848).
Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell’art. 610 cod. pen., ma solo quella idonea – in base alla circostanze concrete a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l’esigenza di confinare nel “giuridicamente indifferente” i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei – pur tuttavia – a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo.
1.3 Alla luce di tali criteri, deve escludersi nella fattispecie concreta la sussistenza del reato contestato, poichè la condotta del P. era motivata, secondo lo stesso capo di imputazione, dal rispetto delle regole condominiali e se anche temporaneamente faceva allontanare i minori, non impediva loro di riprendere i giochi che disturbavano la quiete del P..
2. In conclusione, escluso il carattere offensivo della condotta incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017