Associazione senza fine di lucro e società agricola semplice


Un componente del consiglio direttivo di una associazione senza fine di lucro può prestare la propria opera a favore dell’associazione in qualità di dipendente o di collaboratore, essendo previsto nello statuto? In una società agricola semplice, composta da due soci al 50% e amministrazione congiunta, si può modificare l’atto costitutivo e prevedere per un amministratore la firma congiunta e per l’altro la firma disgiunta?
Essendo previsto dallo statuto, il consigliere direttivo potrà tranquillamente ricoprire il ruolo di dipendente o collaboratore all’interno dell’associazione. Problemi potrebbero sorgere dal punto di vista fiscale. Secondo la legge, infatti, le associazioni senza fine di lucro non possono distribuire degli utili. L’art.10 del d.lgs. n.460 del 1997 stabilisce, tra le altre cose, … d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; … La norma continua disciplinando, tra i casi in cui debba considerarsi “distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; … …e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Ciò significa che non sarà possibile, ai sensi della lettera c) del sopra citato articolo, corrispondere compensi ai membri del Consiglio Direttivo per la semplice carica ricoperta. Detti soggetti possono però essere compensati, ai sensi della sopra richiamata lettera e), per le attività che essi realmente prestano come dipendenti o collaboratori. Bisognerà, sul punto, dimostrare la natura dei compensi percepiti da un componente del Consiglio Direttivo, riconducibile ad attività lavorativa effettivamente svolta per il bene del sodalizio, e non a compensi per la carica ricoperta, rientranti nel divieto previsto dalla legge di distribuzione diretta e/o indiretta di utili e avanzi di gestione. Divieto che si estende ai casi di monetizzazione del consigliere direttivo per fini lucrativi o per un beneficio strettamente personale. Quindi, attenzione a conservare tutta la documentazione atta a smentire eventuali contestazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda il secondo quesito, la modifica dell’atto costitutivo di una società semplice è disciplinata dall’art. 2252 del codice civile che, molto concisamente, stabilisce che il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. A tal proposito, quindi, basterà il consenso dei due soci per modificare quanto ad oggi prevede l’atto costitutivo, in modo da prevedere la firma congiunta per un amministratore e disgiunta per l’altro.
Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 2251 cod. civ., il contratto relativo alla società semplice non è soggetto a forme speciali, se non a quelle eventualmente richieste dalla natura dei beni conferiti (pensiamo ai beni immobili e all’obbligo della forma scritta); in mancanza, non sono presenti disposizioni specifiche per l’atto costitutivo che non ha, quindi, requisiti di forma né un contenuto tipico. Ai due soci basterà, quindi, recarsi dal notaio e dichiarare la volontà, statuto alla mano, di voler cambiare alcuni aspetti dell’atto costitutivo, quali la disciplina sulle firme congiunte e disgiunte dei soci stessi, che operano quali amministratori della società, oggetto della pretesa modifica.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla