Commercio ambulante: quali obblighi per la vendita?


Per quanto riguarda la vendita di spremute di arance in una bancarella in località turistica, quali sono gli obblighi da rispettare? È necessario un corso di somministrazione di alimenti e bevande? I clienti non consumano al tavolo ma la vendita è solo da “asporto”.
L’attività di commercio ambulante (definita come “commercio al dettaglio su area pubblica”) è disciplinata dagli articoli 27 ss. del D.Lgs. n. 114/98. La legge stabilisce alcuni principi generali, rimandando alle singole Regioni la normativa di dettaglio.
Innanzitutto, la possibilità di vendita su aree pubbliche necessita di una preventiva autorizzazione da parte del Comune: per tale ragione, il primo passo da compiere per chi intende avviare questo tipo di attività è sicuramente la richiesta della licenza per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Tale autorizzazione può essere di due tipi, a seconda che l’attività di commercio ambulante sia svolta su posteggio fisso o in forma itinerante. Si avrà quindi:
-autorizzazioni per il commercio ambulante con sede fissa, di durata decennale;
-autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante.
L’autorizzazione per il commercio ambulante con sede fissa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ed è concessa per un preciso giorno in un certo mercato o fiera. Questo tipo di autorizzazione riguarda l’acquisizione del diritto ad avere un posto fisso in un mercato per dieci anni. Periodicamente ogni Regione pubblica sul Bur l’elenco dei posteggi liberi, suddivisi per ogni Comune. I soggetti interessati dovranno presentare domanda al Sindaco del proprio Comune di appartenenza, che assegnerà il posto in un mercato.
Questo tipo di autorizzazione permette di esercitare la vendita ambulante nella stessa Regione e di partecipare a fiere in tutta Italia.
L’autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, consente l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati, ma limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari.
L’autorizzazione è gratuita: è stata abolita sia la tassa di rilascio che quella di rinnovo.
Non rientrano nel settore del commercio ambulante sullearee pubbliche:
-coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio (essendo una forma di vendita disciplinata nell’ambito del commercio al dettaglio in sede fissa);
– gli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli; è necessario comunque essere in possesso di documentazione che provi la Scia e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
L’attività di commercio ambulante permette di offrire la vendita al dettaglio di diversi tipi di articoli: abbigliamento, prodotti per la casa, calzature, generi alimentari, ecc..
È esclusa invece la vendita di gioielli, superalcolici e armi.
Se si esercita il commercio su area pubblica senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, si è puniti con la sanzione amministrativa prevista e con la confisca delle attrezzature e della merce. In casi specifici l’autorizzazione può essere sospesa.
I Comuni stabiliscono gli orari del commercio sul suolo pubblico che normalmente sono gli stessi del commercio al dettaglio in sede fissa.
L’attività di venditore ambulante può essere esercitata sia dalle ditte individuali che dalle società di persone, ma anche dalle società di capitali e dalle cooperative.
Per quanto riguarda la vendita di alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante, la licenza e i requisiti professionali richiesti sono specifici. È necessario seguire il corso di somministrazione di cui parla nel quesito. In particolare, oltre a dover possedere i requisiti morali e soggettivi (e cioè non essere stati dichiarati falliti, non aver riportato condanne penali, ecc.) previsti dalla legge, bisognerà rispettare la normativa di settore che, per quello alimentare esercitato in qualsiasi forma, impone l’aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio nel settore alimentare (d.lgs. n. 59/2010).
È possibile evitare di seguire questo corso solamente nei seguenti casi:
– avere, nel quinquennio precedente alla frequentazione del corso, esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure avere svolto la propria attività, presso imprese di questo settore, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o somministrazione o preparazione di alimenti oppure in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni di egual valore oppure, infine, di coadiutore familiare (se si tratti di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore);
– essere in possesso di diploma di laurea anche triennale o diploma di scuola superiore o diploma di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale attinente alla vendita, al commercio e/o alla somministrazione di cibi o bevande;
– essere stato iscritto al Rec (registro esercenti) in uno dei settori previsti negli ultimi cinque anni.
I corsi sono organizzati dalla Regione e, in linea di massima, hanno una durata che va dalle 60 alle 100 ore. Anche il costo varia da Regione a Regione.
Per tutti i soggetti che vogliono effettuare commercio ambulante riguardante l’attività di vendita, trasformazione, produzione, e trasporto di generi alimentari, è obbligatorio il rilascio dell’autorizzazione sanitaria. L’autorizzazione sanitaria deve essere richiesta presso l’ufficio igiene del Comune.
La verifica dei requisiti morali ed eventualmente professionali spetta al Comune in cui ha sede l’attività.
Una volta ottenuta l’autorizzazione amministrativa alla vendita occorre chiedere l’apertura della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate. Contestualmente deve essere effettuata l’iscrizione presso la Camera di Commercio competente, con il pagamento del diritto annuale.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv.Mariano Acquaviva
Il
Commercio ambulante itinerante di panino e bevande può essere posizionato in aree pubbliche e a pochi metri di distanza da un’abitazione privata? (5-10metri)
Può esercitare posizionando dei tavoli e sedute quindi con la consumazione sul posto?