Come recuperare i contributi versati se la pensione è già stata liquidata


Ho contributi sia come dipendente che come commerciante. Ho fatto richiesta di pensione di vecchiaia e nel digitare la pratica mi viene richiesto su quale posizione si vuole venga liquidata la pensione. Io ho richiesto la liquidazione nella gestione lavoro dipendente e mi è stata liquidata la pensione senza tenere conto dei contributi commercianti. L’Inps asserisce che trascorsi 2 anni posso fare richiesta di supplementi perdendo di fatto i due anni di pensione. Ho possibilità di recuperare questi contributi come commerciante sin dall’età di 66 anni e 7 mesi.
Innanzitutto si può dire che la questione attiene più specificatamente alla possibilità di poter cumulare i contributi versati nel Fpld (Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti) con quelli corrisposti dal lettore come commerciante all’Inps alla fine della sua carriera lavorativa.
Sia la pensione di vecchiaia (per la quale il lettore ha optato) sia la pensione derivante dalla Gestione Inps commercianti, è raggiungibile all’età di 66 anni e 7 mesi. Dai documenti inviati dal lettore è possibile notare che questi ha tralasciato al momento della richiesta di pensionamento ben 676 settimane di contributi, che non gli sono state considerate insieme a quelli derivanti da lavoro dipendente.
Detto ciò, è opportuno sapere che il sistema previdenziale italiano prevede in favore dei lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa discontinua, degli strumenti in grado di ricongiungere i contributi versati in diverse gestioni previdenziali. Si parla, in particolare, della ricongiunzione, della totalizzazione e del recentissimo cumulo gratuito.
Tali strumenti, che hanno caratteristiche differenti, consentono in pratica a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. Purtroppo è necessario rispettare delle regole molto rigide per fruire di tali strumenti: come ad esempio l’impossibilità di poter cumulare i contributi in un’unica pensione se si è già titolari di una pensione diretta (come nel caso di specie).
Una volta ottenuta la pensione, che sia di vecchiaia o anticipata, i ripensamenti non sono più possibili. Nel senso che, la valutazione di riunire i contributi è una scelta che deve essere fatta in prossimità del pensionamento, ossia prima che venga liquidato il trattamento pensionistico.
Chi, ad esempio, come nel caso di specie, possiede dei contributi accreditati presso l’Inps, sia nel Fpld che nella gestione commercianti, decidendo di non avvalersi né della totalizzazione né della ricongiunzione, non può più recuperare i contributi Inps versati sommandoli agli altri, nemmeno attraverso il cumulo: liquidata la pensione, non si torna più indietro.
Tornare indietro e optare per il cumulo, invece, è possibile, per chi non è ancora pensionato, se è stata chiesta la ricongiunzione dei contributi senza che sia avvenuto il pagamento dell’intero onere, oppure se è stata chiesta la totalizzazione ma la procedura amministrativa non è stata ancora chiusa (ma questo non è il caso specifico).
E allora come bisogna fare? Se non può utilizzare né il cumulo, né la ricongiunzione e né la totalizzazione, perché la pensione del lettore è già stata liquidata, come può recuperare i contributi versati all’Inps?
A questo punto, le modalità sono due:
– ottenere un’autonoma pensione presso l’istituto (però in questo caso avrebbe dovuto avere almeno 20 anni di contributi versati alla gestione commercianti. Al momento ne risultano solo 13);
– oppure la pensione supplementare.
Se i contributi Inps non sono sufficienti ad ottenere una pensione autonoma, si possono integrare con contributi volontari o da riscatto, con onere a carico dell’interessato.
In ogni caso, l’Inps non restituisce mai i contributi, a meno che non si tratti di versamenti indebiti o erronei.
In definitiva, il lettore dovrà attenere i tempi richiesti dall’Inps chiedendo i supplementi di pensione. Si tratta di un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. Il supplemento di pensione può essere concesso solo decorso un periodo di tempo minimo dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare o dal precedente supplemento. La disciplina è differente a seconda della gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento.
Nel caso specifico, quindi, la liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione. Gli anni trascorsi non possono essere recuperati.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio