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Lavori di ristrutturazione in condominio e detrazione delle spese

30 Giugno 2018 | Autore:
Lavori di ristrutturazione in condominio e detrazione delle spese

Il condominio deve sostituire quest’anno, l’impianto di pressurizzazione rete acqua potabile (autoclave) e nuovo circuito impianto antincendio (quelli esistenti hanno altre 50 anni), con un capitolato di euro 33.000,00. I pagamenti verranno dilazionati in 3 o 5 anni (ancora in discussione), senza interessi (la ditta che propone il lavoro è la stessa che lo scorso anno ha provveduto a sostituire il generatore termico, le valvole termostatiche e contabilizzatori, mediante stipula di contratto “ servizio energia plus” quinquennale). Quale percentuale di detrazione fiscale deve essere applicata ( 36%, 50%, 65%)? Quale cifra, anno su anno, è possibile portare in detrazione, supportata da regolamenti e circolari Ade vigenti, trattandosi di lavori straordinari?

La detrazione delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 16-bis del DPR 917/86.

In particolare, la norma prevede la possibilità di portare in detrazione il 36% degli esborsi sostenuti entro il limite di 48.000 euro.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205) ha modificato tale previsione, stabilendo – con particolare riferimento alle parti condominiali dell’edificio – la possibilità, per gli interventi di ristrutturazione, della detrazione del 50% per i pagamenti effettuati dal 26/6/2012 fino al 31/12/2018, entro il limite di 96.000 euro di spesa per ciascuna unità immobiliare.

Invece, i pagamenti compiuti dall’1/1/2019 in poi beneficeranno della detrazione ordinaria del 36% entro il limite di 48.000 euro di spesa per ciascuna unità immobiliare, così come previsto dal menzionato DPR.

I versamenti che possono beneficiare di tale detrazione sono soltanto quelli effettuati tramite bonifico dall’amministratore condominiale.

Dunque, è bene ribadire che, per determinare la percentuale della detrazione da applicare, bisogna fare riferimento non all’anno nel quale sono stati realizzati i lavori bensì a quello nel quale sono stati compiuti i pagamenti a mezzo bonifico.

Il singolo condomino potrà fruire della detrazione – ovviamente in rapporto ai millesimi di sua spettanza – a condizione di avere versato la propria quota entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo (comprendendo l’anno nel quale è stata sostenuta la spesa).

Va infine ricordato che la detrazione di cui si parla non è cumulabile con l’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica (detrazione del 65%). Pertanto, nel caso in cui i lavori effettuati siano ascrivibili sia alla ristrutturazione edilizia e sia alla riqualificazione energetica, si dovrà optare per uno dei due benefici.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Massimo Coppin

 



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