Telelaser: l’apparecchio consente di rilevare la velocità in tempo reale e quindi la pattuglia deve fermare subito l’auto.
Attualmente esistono tre strumenti di controllo elettronico della velocità degli automobilisti: l’autovelox, il tutor e il telelaser. Tutti e tre devono essere omologati all’atto del collaudo e vanno periodicamente sottoposti a revisione (senza la taratura annuale le multe sono nulle). Il loro funzionamento è però completamente diverso: l’autovelox scatta una foto dell’auto quando questa passa (per cui è difficile poter stabilire in anticipo se questa sta violando i limiti di velocità); il tutor rileva invece la velocità media tra un punto di partenza e uno di arrivo (anche in questo caso, la verifica dell’infrazione richiede un’elaborazione tecnica non così immediata); infine c’è il telelaser che, a differenza degli altri due apparecchi, misura la velocità in tempo reale e la rende nota al poliziotto tramite un display luminoso. Proprio questa caratteristica, prevista su gran parte di tali strumenti, fa sì che la contravvenzione possa essere contestata immediatamente all’automobilista. La questione è determinante al fine di stabilire come annullare la multa col laser. A dare importanti chiarimenti in merito è stata una recente sentenza del tribunale di Torino [1]. Ecco cosa hanno detto i giudici piemontesi.
La regola vuole che tutte le multe, anche quelle accertate con sistemi di controllo elettronico della velocità, siano contestate immediatamente al conducente. Significa che i poliziotti devono provvedere a intimare lo stop all’automobilista e consegnargli il verbale. Solo in casi eccezionali si può procedere alla contestazione “differita”, tramite cioè la spedizione a casa della raccomandata: ciò succede quando ci sono interessi superiori come la tutela del traffico o l’impossibilità per gli agenti di lanciarsi in un inseguimento del trasgressore oppure quando la natura dello strumento di controllo elettronico non consente un immediato riscontro della velocità.
In città, ad esempio, la multa con autovelox va contestata immediatamente al trasgressore; diversamente è nulla. Nelle strade extraurbane invece la contestazione differita è possibile solo se c’è un previo decreto del Prefetto a consentirlo e sempre che la pattuglia motivi, nel verbale, le concrete ragioni per cui non è stato possibile fermare l’auto in corsa (ad esempio, dimostrando che l’apparecchio utilizzato non consente la rilevazione preventiva della velocità tenuta dal veicolo) [2]. Leggi Multa nulla per mancata contestazione. In autostrada, invece, si può procedere direttamente alla multa senza contestazione immediata.
Queste regole, però, quando traslate sul telelaser, devono fare i conti con la particolarità dello strumento che, a differenza dell’autovelox, consente in gran parte dei casi di conoscere l’andatura del mezzo diverse centinaia di metri prima che questo arrivi al posto di blocco. Se così stanno le cose, allora, è doveroso per la polizia fermare l’automobilista in contravvenzione o, in alternativa, indicare nel verbale quali sono state le reali ragioni della mancata contestazione immediata. Ragioni però che non possono essere generiche o rinviare a quelle previste dalla legge per gli autovelox; non possono essere cioè formule di stile che non trovano alcun riscontro nella realtà. Diversamente la multa può essere annullata facendo ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dal suo ricevimento.
Ti starai, a questo punto, chiedendo come fare per annullare la multa con il telelaser. Semplice: il primo suggerimento è verificare il modello di telelaser impiegato dalla pattuglia e reperire da internet informazioni sullo stesso. Eventualmente dovrai procurarti il depliant informativo della casa produttrice (la quale dovrebbe risultare dalla multa o, in caso contrario, potrà essere richiesta alla polizia con una istanza di accesso agli atti). In esso deve essere indicato se il telelaser impiegato dalla polizia risulta ideale per la contestazione immediata dell’infrazione. Esistono infatti apparecchi per i quali, per legge [3], si può fare a meno della contestazione immediata.
A questo punto verifica cosa è stato scritto sul verbale e quali sono le ragioni per cui la polizia ha dichiarato di non aver potuto contestare immediatamente la multa. Se l’indicazione non è pertinente la contravvenzione è illegittima.
note
[1] Trib. Torino sent. n. 2795/2018 del 5.06.2018.
[2] Cass. sent. n. 25030/17 del 23.10.2017.
[3] Art. 4 del decreto legge 121/02.