Chi cerca di rassicurare lo stalker con un atteggiamento conciliante, per non aggravare la situazione, può ugualmente sporgere la denuncia?
La psiche umana è davvero contorta e complessa. Impossibile definire una regola di comportamento quando si ha a che fare con una persona disturbata o con problemi di relazione. È il caso dello stalker che, di certo, presenta una più o meno marcata pericolosità di cui forse egli stesso non si rende neanche conto. Quando si ha a che fare con uno stalker la prima cosa che si è portati a fare è scappare. Ma qualcuno potrebbe anche preferire il dialogo, per far comprendere all’altro, con serenità e rassegnazione, il senso e le conseguenze delle azioni commesse. Il fatto è però che, secondo alcune sentenze, non si può più parlare di stalking quando la vittima ha dato causa al comportamento del persecutore, lo ha cioè – se non incentivato – motivato prestandogli confidenza, rispondendo alle sue provocazioni e, magari, facendogli credere di essere gradito. Insomma, per poter denunciare lo stalking bisogna tenere un comportamento con cui, manifestamente, si esprima il proprio dissenso ai rapporti con questa persona. Ma la linea di confine, per chi cerca un dialogo solo per rasserenare il colpevole e non aggravare la situazione, è molto più difficile. Ecco perché, in una recente sentenza [1], la Cassazione ha spiegato come comportarsi in caso di stalking.
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Stalking: quando vale la parola della vittima?
Se c’è una cosa che preoccupa le persone quando si parla di stalking è che basta una “parola” della vittima per incriminare una persona. Questo per due ragioni. Da un lato la vittima è, nel processo penale, testimone dei fatti da questa esposti (cosa che invece non può fare l’imputato). Dall’altro lato, lo stalking è un reato a “forma libera” ossia può consistere in qualsiasi comportamento purché generi determinati effetti sulla vittima: a) o uno stato di timore per l’incolumità propria o di un proprio caro; b) o uno stato d’ansia; c) o un mutamento delle proprie abitudini di vita. Per quanto riguarda lo stato d’ansia e il turbamento interiore la Cassazione ha detto che non servono certificati medici, per cui è ben possibile affidarsi alle dichiarazioni della parte offesa. Ecco perché quanto da questa affermato ha certamente un peso all’interno del processo penale.
La Cassazione ha detto che, in tema di atti persecutori, la prova del fatto di aver causato nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata a «elementi sintomatici» di tale turbamento psicologico ricavabile dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente e anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata [2].
È chiaro però che le dichiarazioni della vittima non possono porsi in contrasto coi fatti. Per cui, se questa sostiene di aver ricevuto decine di messaggi da un ammiratore, ma poi nella chat si leggono anche le sue risposte, è allora più difficile parlare di atti persecutori. Tale almeno è stato il senso di alcune sentenze emesse dalla Suprema Corte [3]. Il reato di atti persecutori (lo stalking, appunto) esige una reiterazione dei comportamenti minacciosi nei riguardi del soggetto che si opponga in modo deciso ad essi; se la vittima prosegue nel dialogo telefonico con il suo oppressore presta «una sorta di complicità implicita, incompatibile con la struttura del reato». La ragione è semplice: non si può ravvisare certo un turbamento psicologico per chi si intrattiene a parlare con lo stalker e non fa nulla per evitarlo. Dove sta il timore, dove sta la paura e l’ansia se si va incontro al proprio “carnefice”?
Stalking: come comportarsi da un punto di vista legale?
Ma allora come comportarsi in caso di stalking se si vuole comunque invitare il responsabile a desistere? È davvero necessario non parlare minimamente con lui e non intrattenere alcun tipo di relazione, a pena poi di non poterlo più querelare? Ecco cosa ha detto la Cassazione a riguardo.
L’atteggiamento conciliante della vittima di stalking non rappresenta un elemento che comporta uno sconto di pena nei confronti dell’imputato. Nel caso di specie è stata confermata la responsabilità dell’imputato grazie alla testimonianza della persona offesa; quest’ultima aveva riferito che, di fronte alla reiterata petulanza dell’imputato e conoscendo la sua fragilità psicologica, spesso non sapeva come comportarsi e per questo aveva tenuto un atteggiamento conciliante, in altre aveva risposto al telefono in maniera più decisa. Non aveva voluto e potuto cambiare il numero del telefono in quanto diversi soggetti avevano quel numero e per la vittima il cambiamento avrebbe comportato un’altra serie di problemi.
Su tutto quindi avrà un peso decisivo la valutazione del giudice sul caso concreto, valutazione che dovrà soffermarsi sulle ragioni per cui la vittima ha cercato il colloquio con lo stalker e la frequenza di tali colloqui. Sarà bene quindi che anche colui che tenta di evitare lo “strappo forzato” con l’oppressore – comportamento questo che potrebbe suscitare una reazione violenta e contraria – e che magari spera che, col tempo, questi si rassereni e si dimentichi della vittima, evidenzi comunque in modo chiaro e netto la propria contrarietà ad avere qualsiasi tipo di rapporto e di non voler essere più “seccato”. Insomma, se anche è vero che per querelare una persona per stalking è necessario non darle confidenza, è anche vero che un messaggio chiaro e diretto può essere anche dato con educazione e in modo non drastico.
Stalking: dopo quanto tempo denunciare?
Peraltro, è molto importante tenere conto che la legge consente alla vittima di agire contro lo stalker senza dover aspettare troppo tempo, quando magari la situazione è divenuta ormai intollerabile. Secondo diverse sentenze [4], infatti, il numero minimo di condotte moleste o minacciose necessarie ad integrare il reato di atti persecutori è due se sono idonee ad alterare le abitudini di vita o a provocare un turbamento emotivo nella vittima per il timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto o di persona legata da una relazione affettiva. Peraltro, la mancanza di prova su alcuni episodi non esclude di per sé il reato se gli altri provati siano tali da produrre gli effetti dannosi nella vittima voluti dalla norma [5].
Se poi la vittima vuol evitare di creare situazioni che potrebbero determinare nello stalker una reazione ancora più violenta, può – in alternativa alla querela – presentare una richiesta al Questore affinché ammonisca il responsabile. Il procedimento non apre un giudizio penale e ha certo minore incisività, seppur può essere rivolto a far capire al responsabile la serietà delle proprie intenzioni nel perseguire la via legale.
note
[1] Cass. sent. n. 27466/18.
[2] Cass. sent. n. 14200/2018.
[3] Cass. sent. n. 9221/2016.
[4] Trib. Torino sent. n. 969/2018.
[5] Trib. Napoli Nord sent. n. 493/2018.