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Pedone investito fuori dalle strisce: di chi è la colpa?

17 Giugno 2018 | Autore:
Pedone investito fuori dalle strisce: di chi è la colpa?

Investimento fuori dalle strisce pedonali: al passante danneggiato può essere riconosciuto un concorso di colpa.

In base al codice della strada non si può attraversare fuori dalle strisce, a meno che queste non siano più lontane di 100 metri dal luogo in cui si intende passare. Due sono le cose: se le strisce sono a meno di 100 metri si rischia una multa da 25 a 99 euro. Se invece le strisce sono più lontane di 100 metri, si può attraversare ma è necessario farlo seguendo una linea retta e non obliqua (in pratica bisogna disegnare una L) visto che la linea retta è anche quella più breve. In più bisogna guardare attentamente la strada e fare in modo di non costituire un pericolo per il traffico. Resta fermo il divieto di attraversare in corrispondenza di curve, gallerie o dossi. Ma se il pedone è investito fuori dalle strisce, di chi è la colpa se questi ha attraversato là dove non poteva (ossia a meno di 100 metri dalla pista zebrata)? A farci capire come stanno le cose e come potrebbe decidere il giudice un caso del genere è una recente sentenza del tribunale di Roma [1]. Ecco cosa è stato detto in questa occasione.

Chi investe un pedone ha sempre torto salvo prova contraria

Non v’è dubbio che l’automobilista debba evitare le situazioni di pericolo per gli altri automobilisti e, ancor di più, quelle per i pedoni. Questo significa fare in modo di prevedere anche le altrui violazioni del codice della strada, moderando la velocità e prefigurandosi tutti i possibili rischi.

Chi investe un pedone ha vita difficile. Il pedone si presume sempre dalla parte della ragione, sia quando attraversa sulle strisce che negli altri casi. È ciò per due ragioni. Un pedone difficilmente è tanto veloce da porsi come evento imprevisto e inevitabile; egli è quasi sempre visibile. Inoltre il conducente ha un obbligo superiore di vigilanza proprio per via dell’uso di un oggetto pericoloso quale è l’automobile.

Non perché il pedone si trova fuori dalle strisce l’automobilista è autorizzato a investirlo. Quest’ultimo, al contrario, in quanto guida un mezzo pericoloso, deve comunque prevedere e prevenire il rischio di incidenti derivati dagli illeciti degli altri.

Ciò non toglie che chi investe un pedone può ugualmente dimostrare di aver fatto di tutto per evitare l’ostacolo, osservando tutte le regole di diligenza e prudenza, e ciò nonostante di non esserci riuscito. È il caso di un passante che sbuca all’improvviso da una siepe e attraversa la strada senza guardare quando, a pochi metri da lì, sta passando un’auto; in una situazione del genere, anche il conducente più accorto e tempestivo non avrebbe la possibilità di frenare per tempo. Leggi sul punto Quando il pedone investito non ha ragione.

Il pedone fuori dalle strisce è ugualmente dalla parte della ragione

Abbiamo detto che l’automobilista può essere dichiarato responsabile anche se investe un pedone che sta attraversando fuori dalle strisce. Non conta che quest’ultimo stia violando il codice della strada visto che il conducente deve porsi nella condizione di prevedere gli altrui illeciti. In città è verosimile, ad esempio, trovare gente indisciplinata che passa da un lato all’altro della strada senza badare alle strisce zebrate; ecco perché i limiti di velocità sono più bassi e l’automobilista deve confrontarsi con la situazione concreta del traffico e valutare la possibile presenza di gente attorno alla via.

Perché al pedone possa essere riconosciuta una percentuale di colpa non è sufficiente che attraversi fuori dalle strisce, ma devono concorrere altri fattori come ad esempio, il non aver guardato la strada, l’aver attraversato in zona poco illuminata, l’aver agito in modo rapido e imprevedibile. In tal caso il giudice può riconoscere il cosiddetto concorso di colpa. In pratica riconoscerà una parte di colpa all’automobilista investitore e una parte al pedone.

Al pedone fuori dalle strisce il concorso di colpa sempre

Nel caso deciso dal tribunale di Roma, però, il giudice adotta un criterio più rigoroso e, nell’assegnare il concorso di colpa, si limita a valutare il semplice fatto che il pedone avesse attraversato fuori dalle strisce. Per ciò soltanto gli riconosce il 20% di responsabilità per l’investimento, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento. «Deve ritenersi – si legge in sentenza – che anche il pedone abbia concorso in parte al verificarsi dell’evento [il suo investimento, ndr], per aver attraversato fuori dall’attraversamento pedonale distante soltanto pochi metri dal punto di investimento, come risultante dal rapporto degli agenti di polizia municipale. Ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro ha dunque fornito un contributo causale al verificarsi dell’evento dannoso: (l’automobilista) per aver omesso la necessaria prudenza e per non essere riuscito a far fronte alla presenza del pedone che attraversava fuori dalle strisce pedonali; (il pedone) per aver attraversato fuori dall’attraversamento pedonale malgrado quest’ultimo fosse prossimo».


note

[1] Trib. Roma, sent. n. 16538/17.


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