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Diritto e Fisco | Editoriale

Autovelox: multa nulla se generica

19 Giugno 2018
Autovelox: multa nulla se generica

Si può annullare la contravvenzione se il verbale per l’eccesso di velocità rilevato dalla polizia non spiega come mai l’infrazione non è stata subito contestata al conducente, come invece prevede il regolamento di attuazione del codice della strada.

Comuni: è finita la pacchia. È finito cioè il tempo in cui gli agenti della polizia, dopo aver installato l’autovelox, potevano mettersi sul margine della strada e attendere i click della macchina fotografica, senza preoccuparsi di nient’altro. Dopo che la Cassazione [1] ha stabilito che è sempre necessario fermare il conducente al momento dell’infrazione o, in caso contrario, spiegare nel verbale le reali (e non generiche) ragioni che hanno reso ciò impossibile, ora anche i giudici di pace si stanno adeguando al nuovo e più rigoroso orientamento. E la conferma viene da una recente pronuncia del giudice di pace di Torre Annunziata [2]. In sintesi, nel momento in cui l’eccesso di velocità non viene contestato subito al conducente, la multa imbustata e spedita a casa del proprietario del mezzo deve indicare qualcosa in più rispetto alle norme violate, alle sanzioni e alle modalità di pagamento: le concrete motivazioni che hanno impedito la cosiddetta «contestazione immediata». Insomma, in materia di autovelox, la multa è nulla se generica.

Ricordiamo, in tema di multe per autovelox, quali sono le regole che disciplinano la contestazione immediata. Nelle strade urbane, il conducente che incappa nell’autovelox deve essere fermato dalla polizia sul posto affinché possa difendersi e dedurre eventuali giustificazioni, senza dover per forza ricorrere dopo al giudice. Ne consegue che gli autovelox montati sui box ai margini della strada che funzionano in modalità automatica, senza cioè la pattuglia, sono illegittimi (leggi Autovelox: dove possono essere installati).

Sulle autostrade invece vale la regola inversa: la pattuglia non è tenuta a fermare gli automobilisti, cosa che potrebbe generare un serio pericolo per il traffico e la circolazione.

Il problema sorge in tutti gli altri casi che si collocano nella “zona grigia”: si pensi alle numerose strade urbane ma a scorrimento. La regola vuole che, in tali ipotesi, sia il Prefetto a stabilire in quali strade è possibile il rilevamento automatico della velocità, senza la presenza della pattuglia e senza la contestazione immediata. Valendosi di questa facoltà come scudo per effettuare multe a tutto spiano, i Comuni hanno sempre piazzato le loro trappole come reti in mezzo al mare, senza poi preoccuparsi di spiegare le ragioni per cui il trasgressore non è stato fermato immediatamente ma limitandosi a richiamare gli estremi del provvedimento prefettizio. Il che è evidentemente illegittimo, visto che il Prefetto non consegna nelle mani dell’amministrazione la legittimazione a violare il diritto alla difesa sancito dalla Costituzione ma autorizza solo una deroga in condizioni eccezionali e straordinarie, le quali vanno comunque indicate e motivate nel verbale. Il richiamo al semplice provvedimento del sostituto del Governo non è infatti sufficiente a giustificare l’omessa contestazione immediata.

Viene così annullata la multa se il verbale per l’eccesso di velocità rilevato dalla postazione mobile non spiega come mai l’infrazione non è stata subito contestata al trasgressore, come prevede il regolamento di attuazione del codice della strada [3]: l’atto redatto dagli agenti della Polstrada pregiudica il diritto di difesa del trasgressore.

A questo punto ti starai chiedendo: in pratica cosa devo fare per controllare se la multa che ho ricevuto è valida o invece può essere annullata? Molto facile. Innanzitutto recupera il verbale che ti è stato notificato e vai a leggere la parte dove viene descritta l’infrazione. Lì è indicata la velocità della tua auto rilevata dall’autovelox, il limite stabilito dal codice della strada in quel particolare tratto e di quanti chilometri hai sforato tale limite. Deve essere poi indicata la ragione per cui la multa ti è stata spedita a casa con una raccomandata e non data a mano nello stesso momento in cui hai violato la legge. E di solito qui la polizia sbaglia, perché si limita a scrivere «Multa elevata su tratto di strada che non consente la contestazione immediata, come stabilito dal provv. del Prefetto di … n. … del …». Ebbene, tale dicitura è incompleta e generica; al suo posto l’autorità deve spiegare le effettive ragioni per cui non ti è stata data la possibilità di difenderti nell’immediatezza come, ad esempio: «È stato utilizzato un modello di autovelox che consente il rilevamento della velocità solo in un momento successivo all’infrazione» oppure «Trattasi di strada con doppio senso di circolazione, caratterizzata da curve, che non consente di intimare lo stop all’automobilista dopo la contestazione per non mettere a repentaglio la sicurezza del traffico» o frasi del genere.

In sintesi, se  il verbale notificato al proprietario del veicolo non fa cenno ai «motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata» come prevede la legge, il verbale va annullato.


note

[1] Cass. sent. n. 25030/17.

[2] Trib. Torre Annunziata sent. n. 4963/18 del 13.06.2018.

[3] Art. 384 Cod. strada.


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