Abbandonare la famiglia è reato?


Cosa succede se si scappa via dalla famiglia? Quali conseguenze nel caso di abbandono all’interno dell’unione civile? Si può fuggire dal coniuge?
Quando si è giovani, non si vede l’ora di trovare un lavoro per poi metter su famiglia: una bella moglie, degli splendidi bambini, una vita felice insieme. Col passare del tempo, però, le cose cambiano e i piani di una volta si ribaltano completamente: se il sogno giovanile era quello di passare la vita insieme alla propria dolce metà, il desiderio da persona matura è quello di lasciare tutto e andarsene. Un ritorno alla tanta agognata libertà, insomma. Soltanto che scappare via non è così facile: dal matrimonio, così come dall’unione civile, derivano precisi obblighi, sia nei confronti dei figli che nei riguardi del coniuge; le conseguenze possono essere anche molto gravi. Con questo articolo vedremo se abbandonare la famiglia è reato.
Indice
Matrimonio: quali doveri?
Come anticipato, per capire se abbandonare la famiglia è reato bisogna partire dai vincoli che il matrimonio impone. Secondo il codice civile, dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Inoltre, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia [1]. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni [2].
In buona sostanza, dall’unione di marito e moglie derivano non soltanto obblighi reciproci, ma anche specifici doveri nei confronti della prole. Ad esempio, i genitori sono tenuti a mantenere i figli fintantoché non diventino economicamente indipendenti: il che significa anche per molti anni dopo il compimento della maggiore età. Oltre al mantenimento, i genitori sono comunque tenuti ad assicurare gli alimenti, cioè quel sostegno minimo derivante dal vincolo di solidarietà familiare che si insatura tra coniugi e figli.
Stessi doveri tra marito e moglie, doveri che sopravvivono anche all’allentamento e allo scioglimento del vincolo coniugale: si pensi all’assegno di mantenimento e all’assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole.
Unioni civili: quali doveri?
Nel 2016 sono state introdotte anche in Italia le unioni civili [3]. Trattasi di istituto giuridico che tutela la convivenza tra persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe alcuni dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio. Va necessariamente specificato, infatti, che tra unioni civili e matrimonio corrono delle profonde differenze:
- l’unione civile può riguardare solo persone dello stesso sesso;
- l’unione civile non riconosce espressamente l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione;
- nel matrimonio la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia: le parti, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi;
- in caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.
Unioni civili e matrimonio: aspetti comuni
Nonostante le differenze sopra elencate, gli aspetti che accomunano le unioni civili al matrimonio sono numerose. Di seguito le principali:
- entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni dell’unione;
- le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato;
- il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni;
- sotto il profilo successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.
Abbandonare la famiglia: cosa si rischia?
Unioni civili e matrimonio vincolano i partner: ma che succede se si decidesse di abbandonare la famiglia? È possibile rompere le maglie del vincolo affettivo? Non è così facile. Chi è stufo dei propri familiari può certamente piantare tutto e scappare via, ma deve sapere che incorrerà in conseguenze di non poco conto, sia civile che penali. Vediamo di cosa si tratta.
Abbandonare la famiglia: è reato?
Innanzitutto, abbandonare la famiglia può costituire reato: chi abbandona un proprio familiare che necessiti di assistenza, fisica o economica, rischia il carcere fino a cinque anni (addirittura fino a otto, se dall’abbandono derivi la morte della persona stessa). Secondo il codice penale, infatti, commette reato chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, della quale abbia la custodia o debba avere cura [4]. La pena è perfino aumentata se il fatto è commesso dal coniuge.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la persona che abbandoni il genitore anziano risponde del suindicato reato se la vittima si trovi in condizioni di grave incapacità fisica o mentale [5]. Allo stesso modo, incorre nel medesimo delitto l’individuo che abbandoni il coniuge che si trovi in precarie condizioni di salute, perché invalido o comunque non autosufficiente [6].
Chi abbandona la propria famiglia, però, rischia di commettere anche un altro reato: quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Secondo la legge, chiunque, abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno [7]. Incorre in questo reato chiunque decida di non prendersi più cura dei propri familiari, anche non abbandonando fisicamente la casa, scegliendo di venire meno a tutti gli obblighi che abbiamo visto derivare dal matrimonio: si prenda il papà che, anziché conservare i soldi per i bisogni del proprio figlioletto, li sperperi tutti al gioco.
Abbandonare la famiglia: è illecito civile?
È chiaro che abbandonare la famiglia, se comporta conseguenze penali, avrà dei riflessi anche in punto di sanzioni civili: ed infatti, chi scappa via di casa viola i doveri nascenti dal matrimonio, con tutte le conseguenze che ne derivano. Innanzitutto, l’abbandono ingiustificato del coniuge comporta il serio rischio di vedersi addebitata la separazione prima e il divorzio poi, con importanti ripercussioni sul piano economico (perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori).
L’abbandono della famiglia incide anche sull’affidamento della prole: è difficile, infatti, che il giudice decida di collocare i figli presso il genitore che si è allontanato volontariamente dalla casa. D’altronde, già questa scelta è sintomo della volontà di non occuparsi della famiglia.
Abbandono famiglia nelle unioni civili: quali conseguenze?
Abbiamo detto che un vincolo giuridico tra due persone avvinte da legame affettivo può sorgere anche in caso di unione civile. In questa ipotesi, valgono tutte le conseguenze giuridiche, civili e penali, viste nei paragrafi precedenti per l’abbandono della famiglia matrimoniale? La risposta è negativa. Nonostante la legge che ha introdotto il nuovo istituto contenga un generico rinvio con il quale si rende applicabili alle unioni civili fra persone dello stesso sesso (quasi) tutte le norme che riguardano il matrimonio a condizione che ciò renda effettivi diritti e doveri derivanti dall’unione, per la materia penale si pone un problema di non poco conto.
Per diretta previsione costituzionale [8], nessuno può essere punito penalmente se non in forza di una legge che, oltre ad essere entrata in vigore prima che il fatto sia commesso, preveda espressamente una sanzione penale per quella condotta specifica. In altre parole, la pena deve essere contemplata specificamente, senza possibilità di ricorrere all’analogia. Da ciò l’impossibilità di estendere tutti i reati previsti in ambito familiare all’unione civile.
È possibile che la persona che infranga l’unione risponda del reato di abbandono di persone minori o incapaci, poiché la norma non si rivolge solo al coniuge, ma a chiunque sia obbligato per legge a prendersi cura di altra persona. Lo stesso non si può dire per il diverso reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in quanto la norma parla esplicitamente di figli e di coniugi, terminologia estranea alle unioni civili (e alle convivenze di fatto).
In punto di conseguenze civili, anche nell’ipotesi di unioni civili il soggetto debole avrà diritto all’assegno di mantenimento nel caso di scioglimento del vincolo. Pertanto, vale quanto detto per il matrimonio: chi abbandona ingiustificatamente il partner non potrà poi pretendere anche il mantenimento.
note
[1] Art. 143 cod. civ.
[2] Art. 147 cod. civ.
[3] Legge n. 76/2016 del 20.05.2016 (cosiddetta legge Cirinnà).
[4] Art. 591 cod. pen.
[5] Cass., sent. n. 44089 del 18.10.2016.
[6] Cass., sent. n. 31905/2009.
[7] Art. 570 cod. pen.
[8] Art. 25 Cost.
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