Compro Oro osservati speciali: a metterli sotto la lente è un decreto legislativo approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” [1]. Il decreto delinea una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.
La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.
Nuova normativa Compro Oro
L’apertura di un esercizio di Compro Oro non è soggetta a una regolamentazione specifica, poiché è sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi e soprattutto al privato che vuole vendere oggetti di valore è sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali oggetti. Invece, la nuova normativa impone ai titolari delle attività di Compro Oro precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.
Le principali novità previste sono:
- istituzione di un registro degli operatori professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;
- obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;
- previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
- piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I Compro Oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;
- previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).
Compro oro: uso contante limitato a 500 euro
Con il decreto è stata inoltre abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore ed è stato introdotto l’obbligo per il negoziante di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e di conservare due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.
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Autore immagine: Google Immagini