Promessa di mutuo: cos’è e come funziona


Si può revocare una promessa di un prestito di denaro solo se le condizioni economiche del mutuatario peggiorano.
Se hai avuto a che fare con una banca e con l’acquisto di una casa avrai certamente sentito parlare di mutuo, da molti chiamato anche più semplicemente «finanziamento». Il mutuo non è altro che un prestito di una somma di denaro dietro promessa di restituzione maggiorato (di norma) con gli interessi. Il fatto però che il mutuo venga erogato prevalentemente da istituti di crediti e finanziarie, non toglie che questo stesso contratto non possa essere firmato tra privati. Anzi, è molto più frequente di quanto tu non creda. Ogni volta che presti una somma di denaro a tuo fratello o a un amico stai concludendo un mutuo. Non c’è bisogno di firmare un documento scritto, né che rinunci agli interessi. Il mutuo infatti si conclude anche verbalmente e può essere a titolo oneroso (ossia dietro pagamento di interessi) che gratuito (senza interessi). Forse però non hai mai sentito parlare di promessa di mutuo: si tratta cioè dell’impegno a erogare un prestito a una determinata data. Un po’ come, in tema di acquisto di un’abitazione, il compromesso sta al rogito del notaio. Ma procediamo con ordine e vediamo cos’è e come funziona la promessa di mutuo.
Indice
Mutuo: quando è valido?
Perché il mutuo sia valido ed efficace, e vincoli le parti, non è necessaria la forma scritta: non bisogna cioè necessariamente firmare un contratto. Basta anche un accordo a voce. Ciò che rende il mutuo vincolante è la consegna materiale della somma di denaro. Solo in questo modo si perfeziona l’accordo. I giuristi sintetizzano questo concetto dicendo che il mutuo è un «contratto reale». Nonostante ciò, è anche possibile anticipare gli effetti vincolanti (obbligatori) del mutuo stipulando una promessa di mutuo. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Promessa di mutuo: cos’è?
Non c’è bisogno di scervellarsi per capire cos’è la promessa di mutuo: si tratta dell’impegno che una parte assume nei confronti di un’altra a prestarle del denaro a una certa data o entro un certo termine.
Tale contratto può essere firmato con un istituto di credito (anche se è poco frequente) ma anche tra privati. Ad esempio, immaginiamo che Mario voglia comprare una casa ma, non avendo la disponibilità economica per pagare il prezzo, chiede un aiuto all’amico di vecchia data Giovanni. Quest’ultimo gli offre la propria disponibilità e si impegna a voce a prestargli i soldi per quando ne avrà bisogno. Ma per evitare che Giovanni possa tirarsi indietro all’ultimo minuto, magari dopo che Mario ha già firmato il contratto, così mettendolo in difficoltà, i due decidono di firmare una promessa di mutuo in base alla quale Giovanni erogherà i soldi a Mario non appena questi firmerà il contratto di compravendita.
Se però il mutuo ha effetto con la consegna dei soldi, la promessa di mutuo diventa efficace e vincolante già con l’accordo (verbale o scritto).
In sintesi si può dire che la promessa di mutuo è un contratto preliminare (comunemente detto compromesso) di mutuo in forza del quale il mutuante si impegna a trasferire denaro o altre cose fungibili al mutuatario che a sua volta si obbliga, una volta ricevuta la somma o i beni promessi, alla restituzione e al pagamento dei relativi interessi.
La promessa di mutuo si perfeziona per effetto del solo consenso tra le parti, ma il trasferimento del denaro può avvenire solo a seguito della stipula del contratto di mutuo vero e proprio.
Promessa di mutuo: come funziona?
A regolare la promessa di mutuo è il codice civile [1]. La norma è molto sintetica e afferma quanto di seguito: «chi ha promesso di dare a mutuo una somma può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione se le condizioni patrimoniali sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione del mutuo e l’aspirante mutuatario non offra idonee garanzie». In buona sostanza la legge finisce per ammettere, anche se indirettamente, la possibilità di un contratto “preliminare” di mutuo, un vincolo cioè a prestare il denaro; ma tale vincolo viene meno se, dopo la stipula di questo contratto, il soggetto da finanziare diventa non più solvibile. Si pensi al caso di una persona che, dopo aver firmato una promessa di mutuo, ceda tutti i propri beni ai figli o venga licenziata.
Se però le condizioni economiche del futuro mutuatario non cambiano, una volta firmata la promessa di mutuo, il mutuante – così come il mutuatario – non si può più tirare indietro.
Che fare se il mutuante non firma il mutuo?
Immaginiamo, nell’esempio di poc’anzi, che Giovanni, nonostante la promessa di mutuo, non dia più i soldi a Mario. Che potrà fare quest’ultimo? Secondo la giurisprudenza può solo chiedere il risarcimento del danno (danno che andrà dimostrato) e non anche la consegna forzata del denaro.