Adozione di minore in casi particolari e di maggiorenni: come rendere proprio erede il figlio “acquisito”, quello cioè del proprio coniuge o del partner.
Potrebbe succedere di sposarsi con una persona che ha già un figlio nato da una precedente unione e di affezionarsi così tanto al giovane da considerarlo al pari di un proprio discendente. Tuttavia, almeno per la legge, questi resta un estraneo, sicché viene escluso da ogni rapporto di successione. Insomma, se il nuovo partner della madre dovesse morire, al ragazzo non spetterebbe nulla. Come tutelare il figlio del coniuge o del convivente? Se l’amore prevale sul dna, come garantirgli un futuro? La legge non dice nulla in modo espresso, ma offre comunque degli strumenti giuridici validi anche per questi fini. Li vediamo qui di seguito.
Il modo più sicuro, e tradizionale, per tutelare il figlio del coniuge è certamente di adottarlo. Ma, a seconda dell’età del giovane, si deve procedere in due modi diversi. In particolare, per i minorenni si dovrà avviare il procedimento di adozione in casi particolari e per chi ha compiuto diciotto anni si procederà con l’adozione dei maggiori di età. Queste due forme di adozione (al contrario di quella tradizionale) sono possibili anche se la coppia non è sposata. Difatti, i conviventi di fatto sono di regola esclusi dall’adozione di minori, con l’eccezione dell’adozione in casi particolari e dell’adozione di un maggiorenne.
Ma vediamo meglio in cosa consistono questi due strumenti e come tutelare il figlio del coniuge o del convivente.
L’adozione di minori in casi particolari
In alcuni casi tassativamente previsti dalla legge, i minori possono essere adottati anche se non sono stati dichiarati in stato di adottabilità in quanto non si trovano in stato di abbandono. È il caso di chi è figlio (anche adottivo) di solo uno dei due coniugi. In tal caso l’altro coniuge lo può adottare.
L’adottato deve essere necessariamente minore e, a seguito dell’adozione, assume lo stato di figlio legittimo dell’adottante ma, nello stesso tempo, conserva il legame di parentela con la famiglia di sangue (quindi con la madre e, se ancora in vita, con il padre naturale). Dunque il minore ha un doppio status giuridico.
Pertanto il minore conserva il proprio cognome originario, al quale si antepone quello del genitore adottivo. Il minore inoltre acquista tutti i diritti di un figlio dell’adottante tra cui il diritto all’eredità e ad essere istruito, educato e mantenuto fino all’indipendenza economica (anche in caso di separazione tra l’adottante e il genitore naturale del bambino).
La responsabilità genitoriale viene esercitata in via esclusiva dai soli adottanti.
Se l’adottato ha dei beni propri, l’adottante li amministra finché l’adottato è minorenne, ma non ne ha l’usufrutto legale; può tuttavia impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero.
La domanda di adozione di minori in casi particolari va presentata al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. È necessario:
- il consenso dell’adottante e, se ha compiuto 14 anni, anche dell’adottando. Se invece l’adottando ha compiuto 12 anni dev’essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso se l’adottando non ha compiuto 14 anni, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante. Se si tratta di minore affetto da handicap che non può essere sentito o non può prestare il suo consenso a causa delle sue condizioni di minorazione deve essere sentito il suo legale rappresentante;
- l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando. Se è negato l’assenso il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, se ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, può pronunciare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell’adottando.
Adozione di maggiorenni
Se l’adottato ha già compiuto 18 anni non è più possibile l’adozione in casi particolari ma si ricorrerà all’adozione dei maggiori di età. Gli effetti sono identici all’adozione di minori in casi particolari, per cui l’adottato assume la posizione di figlio legittimo degli adottanti ma al contempo conserva i legami di parentela anche con la famiglia di sangue (doppio status). Quindi anche in questo caso, si può tutelare il figlio del coniuge o del convivente adottandolo e rendendolo proprio erede.
L’ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età inferiore, purchè dotato di capacità di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice, con specifica e circostanziata motivazione, non ritenga l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore.