Per via della separazione giudiziale devo pagare alla mia ex moglie € 350 mensili, a patto che il suo reddito non raggiunga la quota di € 1.200 mensili (netti). Il giudice ha fatto riferimento al reddito del 2015 dove la mia ex dichiarò un netto di € 900 netti mensili. Lo scorso anno è stata però assunta con contratto part time di 4 ore e il netto da lei dichiarato verbalmente è stato di € 1.100 circa. Le ho chiesto di esibire idonea documentazione che comprovi che il suo reddito è ancora al di sotto del limite imposto dal giudice di € 1.200 ma mi ha risposto di rivolgermi al suo avvocato. Ho scritto a quest’ultimo ma ancora dopo tre settimane non ho ricevuto risposta. Devo rivolgermi al mio avvocato o posso autonomamente intimare di non versare il mantenimento finchè non ottengo la risposta?
La legge, cioè l’articolo 156, 7° comma, del codice civile, stabilisce che l’assegno di mantenimento che il giudice abbia posto a carico di un coniuge nella sentenza di separazione può essere anche revocato del tutto o ridotto di importo.
Ma per ottenere la revoca totale dell’assegno di mantenimento, oppure la riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento, o c’è una rinuncia spontanea all’assegno da parte del coniuge che lo incassa, oppure il coniuge che è obbligato a versarlo (il lettore nel caso specifico) deve:
– proporre, con la necessaria assistenza di un avvocato, un’apposita istanza al giudice
– e, soprattutto, deve dare al giudice la prova che ci siano giustificati motivi sopravvenuti (cioè che si siano verificati dopo la sentenza di separazione) che fanno venire meno la necessità del versamento dell’assegno di mantenimento (la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11.720 del 1° agosto 2003, ha infatti chiaramente detto che è il coniuge che chiede la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento che deve dare al giudice la prova che esistano i motivi che giustificano la revoca o la riduzione dell’assegno).
Fatta questa necessaria premessa, se il lettore sospetta che sua moglie adesso guadagni una somma che supera il tetto stabilito dal giudice nella sentenza di separazione e che perciò egli non è più obbligato a versarle l’assegno, il consiglio che può darsi è di farsi assistere da un avvocato affinché scriva al legale che assiste sua moglie per ottenere informazioni sull’attuale che lei percepisce.
Questo perché il lettore non può sospendere il pagamento dell’assegno di mantenimento se non c’è o una rinuncia scritta all’assegno da parte di sua moglie oppure se non c’è un provvedimento del giudice che stabilisce la revoca o la riduzione dell’assegno (sospendere il pagamento dell’assegno senza che vi sia stato un provvedimento di revoca o di riduzione del giudice costituisce anche un reato).
Quindi se la moglie del lettore (attraverso il suo avvocato):
– non dovesse dargli alcuna risposta,
– oppure non dovesse ammettere nella sua risposta di guadagnare più del tetto fissato dal giudice nella sentenza di separazione, e se non dovesse, quindi, rinunciare spontaneamente all’assegno, il lettore, per ottenere la revoca o la riduzione dell’assegno, dovrà obbligatoriamente proporre istanza al giudice (attraverso il suo avvocato) con la necessità, però, di avere le prove del fatto che sua moglie, dopo la sentenza di separazione, ha cominciato a percepire redditi in misura superiore al tetto fissato dal giudice nella sentenza stessa.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte