Inoltrare un’email: quali regole vanno rispettate?


Ho inviato una mail a un’agente immobiliare che sta curando la vendita di un immobile di cui sono comproprietario, per comunicarle le mie disponibilità per la data del rogito, i miei prossimi impegni lavorativi e che mi sarei dovuto sottoporre a delle terapie mediche alla fine del mese, senza specificarle. Detto agente, senza il mio consenso, per poter pervenire alla definizione di una data condivisa per il rogito, ha scritto agli altri tredici comproprietari (ai quali comunque era già noto il mio indirizzo) inoltrando in calce la mia mail. Ha commesso un illecito per la divulgazione non autorizzata di un simile contenuto (in particolare per quanto riguarda il riferimento alle terapie mediche, che, sebbene non specificate, avrei voluto non fossero rese note a nessuno dei destinatari)?
Il problema dell’inoltro di una email riguarda due aspetti diversi: il contenuto del messaggio e l’indirizzo del mittente. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, l’indirizzo email è un dato personale e, pertanto, deve essere trattato secondo le regole dettate dalla normativa sulla privacy.
Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.
Da ciò deriva che la comunicazione a terzi di un indirizzo di posta elettronica può avvenire solo con il consenso dell’interessato. Pertanto, inoltrare una email senza il consenso del titolare dell’indirizzo costituisce un illecito. Nel caso specifico, tuttavia, l’illecito non sussiste atteso che l’indirizzo del lettore era già noto agli altri comproprietari.
A questo punto, il problema si sposta sul contenuto del messaggio: inoltrare un messaggio di posta elettronica ad un terzo può violare la segretezza della corrispondenza (tutelata addirittura in Costituzione) laddove il contenuto della email sia riservato o comunque contenga informazioni personali.
Ovviamente il divieto riguarda il tipo di messaggio: ad esempio, sarà possibile inoltrare senza problema il programma di un evento, di una gita, il listino prezzi di una ditta o un volantino di offerte di un negozio. Non si potranno al contrario inoltrare messaggi che contengano informazioni personali, anche se non siano espressamente qualificate come riservate, nonché i dati del mittente.
Si pensi, ad esempio, ad una email contenente dati sensibili, quali, ad esempio, quelli che possono rivelare lo stato di salute del mittente. Questa email non solo non potrà essere inoltrata senza il consenso del mittente ma, una volta acquisito il relativo consenso, dovranno anche essere oscurati i relativi dati sensibili.
Un caso del tutto analogo a quello in esame è stato affrontato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 242 del 23.04.2015) chiamata a decidere sul reclamo proposto da una persona che aveva inviato ad una società immobiliare una email contenente anche informazioni di natura confidenziale relative al proprio stato di salute. Questa posta elettronica era stata successivamente trasmessa, in assenza di informativa e consenso, in allegato a una email inoltrata a numerosissimi altri affiliati del medesimo gruppo; ciò avrebbe determinato, a detta del ricorrente, un trattamento dei suoi dati personali e sensibili non sorretto da adeguati presupposti giustificativi.
Il Garante ha ritenuto fondato il reclamo, atteso che l’operazione compiuta dalla ditta destinataria del messaggio ha comportato un’illegittima divulgazione della comunicazione del ricorrente, comunicazione che non poteva essere diffusa senza il previo consenso del diretto interessato.
Secondo il Garante, sussiste un illecito nel trattamento dei dati personali del cliente, in quanto l’inoltro della email recante in allegato i dati personali del mittente (tra cui il suo numero di cellulare) è avvenuta senza informare previamente l’interessato e senza acquisire il relativo consenso, presupposti necessari non già per l’utilizzo dello strumento di posta elettronica (sempre possibile, sia pure nel quadro delle tutele accordate dal codice), ma per il corretto trattamento dei dati personali.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva