Visita fiscale: se arrivo con 10 minuti di ritardo


Sono a casa per malattia. Ho comunicato correttamente la residenza presso un hotel al mare. Durante gli orari di vista fiscale mi trovo nella spiaggia privata dell’albergo a 300 metri dallo stabile dell’albergo e ho avvisato il titolare di chiamarmi al cellulare in caso di visita. La visita si concretizza e vengo avvisato e ci metto 10 min a raggiungere l’hotel. Sono in regola oppure no?
Innanzitutto va detto che esistono determinati casi nei quali l’assenza a visita fiscale si considera giustificata e pertanto non è sanzionabile. Infatti, il dipendente pubblico o privato può uscire dal proprio domicilio, previo rilascio del certificato medico che giustifichi l’assenza, per i seguenti motivi:
– visite mediche;
– prestazioni sanitarie;
– terapie sanitarie;
– accertamenti specialistici regolarmente prescritti;
– o altri giustificati motivi.
Per “giustificato motivo” s’intendono:
– situazioni di forza maggiore;
– quando è imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
– oppure in concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.
È importante quindi che il dipendente giustifichi l’esistenza del giustificato motivo al fine di evitare le sanzioni. In ogni caso, chi salta la visita fiscale deve comunque sottoporsi al controllo medico il girono successivo. Se ciò non avviene, e il dipendente non presenta valide giustificazioni che comprovano la sua assenza entro dieci giorni, l’Inps sospende il 50% del trattamento economico di malattia. Mentre la sospensione totale si ha solo in caso di terza assenza.
Alla luce di ciò, la mancanza del lavoratore alla visita fiscale è giustificata qualora ricorra “un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio“. Pertanto, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è appunto sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio.
Venendo più specificatamente al caso proposto, è possibile richiamare la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 21621 del 21 ottobre 2010, la quale ha respinto il ricorso di un’azienda che aveva licenziato in tronco una dipendente che era risultata assente alla visita fiscale ed era anche stata vista recarsi al mare, a trecento metri di distanza dal suo domicilio, e restare lì per qualche ora della mattinata.
La Corte, respingendo il ricorso dell’azienda, concorda con le motivate e argomentate valutazioni dei Giudici di merito, ritenendo “l’assenza giustificata sia dalla natura della patologia (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato” e sottolinea l’evidente sproporzione tra la condotta della dipendente e il licenziamento disciplinare, che costituisce la estrema ratio.
Dunque, una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia, la breve assenza della resistente non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, sia sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.
In conclusione, se l’allontanamento dal luogo in cui dovrebbe farsi trovare il lettore per la visita fiscale è giustificato, per esempio da una patologia come nel caso della sentenza, allora non subirà alcuna sanzione per il suo comportamento. È chiaro che può effettuare anche brevi assenze se ciò non influisce in maniera negativa sul suo stato di salute.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio