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Affitti, cosa sono i contratti a canone concordato?

1 Giugno 2017 | Autore:
Affitti, cosa sono i contratti a canone concordato?

Cresce il numero dei nuovi contratti di locazione: un meccanismo che comporta vantaggi per le parti e che è stato recentemente allargato a tutti i Comuni.

La disciplina dei contratti a canone concordato [1] viene rinnovata [2]: conquista i proprietari e gli inquilini di casa e risulta essere lo strumento principe per regolare i nuovi affitti.

Ma partiamo dall’inizio. È bene ricordare che fino all’anno scorso questa tipologia di contratto poteva essere stipulata solo nei comuni delle 11 aree metropolitane, nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta densità abitativa (consulta il nostro approfondimento Cedolare secca: cos’è e quando conviene). Con le novità introdotte quest’anno dal Governo, invece, la possibilità di stipulare il contratto è allargata a tutti i comuni, purché siano stati firmati o aggiornati gli accordi territoriali tra gli stessi Enti, le associazioni di inquilini e le associazioni dei proprietari.

Cos’è l’affitto a canone concordato?

Il contratto di locazione a canone concordato si differenzia dall’affitto a canone libero perché il canone non è di mercato ma calmierato: non può superare un tetto massimo stabilito da accordi territoriali tra le principali Organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.

Riguarda i contratti a uso abitativo, ma anche a uso transitorio o per gli studenti universitari. Riguarda le abitazioni di proprietà dei privati concesse in locazione a privati, studenti e cooperative/enti senza scopi di lucro.

Per la durata:

  • di 3 anni + 2 di rinnovo (o 3) per le abitazioni;
  • da 6 mesi a 3 anni, per gli studenti universitari;
  • da 1 a 18 mesi, per i contratti transitori.

I vantaggi del contratto a canone concordato

Con il canone concordato locatari e locatori usufruiscono di grossi vantaggi.

I primi pagano un affitto inferiore a quello di mercato e usufruiscono di detrazioni fiscali ai fini Irpef nel caso in cui l’immobile diventi residenza principale. I proprietari beneficiano di agevolazioni fiscali utilizzando la cedolare secca al 10% anziché quella al 21% prevista per i canoni liberi.

Contratti canone concordato: un successo

Il trend positivo viene confermato da un’analisi di Solo Affitti, agenzia immobiliare specializzata proprio in locazioni, dove si apprende che Verona è la città italiana dove è più diffuso (99%) il ricorso al canone concordato, seguita da Grosseto (96%) e Forlì (93%).

Subito dopo il podio, le città dove il contratto 3+2 è largamente utilizzato sono Asti e Arezzo, con una percentuale del 90% ciascuna, e Latina (89%). A seguire nella classifica si trova ancora il Centro: Latina, Livorno e Perugia, tutte con una percentuale dell’88%. Molto diffuso è poi a Bolzano (88%), Frosinone (85%) e Gorizia (80%).

Per trovare le prime città dell’Italia meridionale o insulare dobbiamo spostarci a Sassari, dove quasi 2 nuovi contratti di locazione su 3 (60%) sono a canone concordato. Seguono Palermo e Oristano, dove l’utilizzo di questo contratto è superiore alla metà dei casi (55%). Si scende sotto la soglia del 50% a Barletta (41%) e Cagliari (40%), mentre in poco più di un caso su 3 (35%) è utilizzato a Catanzaro e Bari. Solo Affitti rileva che nonostante il recente rinnovo degli accordi territoriali, questo tipo di contratto stenta a decollare a Napoli (28%) e Milano (15%), forse anche perché i canoni concordati su alcune aree si discostano troppo dai prezzi di mercato.

Cosa dice il nuovo decreto sul canone concordato?

Una delle principali novità contenute nel decreto è che associazioni e sindacati potranno attestare la rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione, ovvero per i contratti non assistiti da organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, a discrezione delle parti potrà essere richiesta, ad associazioni e sindacati, l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione.

Gli accordi territoriali definiranno quindi le modalità di attestazione di questi, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Altra importante novità, come anticipato, rispetto al passato è la possibilità di siglare contratti a canone concordato dovunque, grazie al fatto che le norme convenzionali sono applicabili sia nei Comuni dove sia stato fatto un accordo territoriale (presupposto necessario per fare contratti “concordati”) ma anche, a quelli sottoscritti negli altri Comuni, di conseguenza adesso, anche nei comuni privi di alta tensione abitativa diventa possibile fare gli accordi territoriali e stipulare contratti concordati (si ricorda che prima ci si doveva limitare ai Comuni ad alta tensione abitativa).

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Autore immagine: Google Immagini


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