Nullità cartella di pagamento per omessa notifica


La cartella esattoriale che risulta notificata dagli estratti di ruolo ma mai consegnata al contribuente non va pagata.
Non capita di rado che i contribuenti si accorgano di avere debiti con il fisco per vie traverse come, ad esempio, da un controllo della propria posizione attraverso la lettura dell’estratto di ruolo dell’Agenzia Entrate Riscossione. Lo stesso dicasi per chi riceve la notifica di un preavviso di fermo auto, di un’ipoteca o un pignoramento senza che prima gli sia mai stato inviato un avviso di pagamento. Che fare in questi casi? Ci si può difendere facendo valere la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica. Cerchiamo di capire, più nello specifico, di cosa si tratta e come bisogna muoversi.
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Cartella di pagamento: deve arrivare sempre?
L’arrivo della cartella di pagamento segna il passaggio dalla fase di accertamento dell’inadempimento del contribuente a quella della materiale riscossione. Una volta, infatti, che l’ente titolare del credito ha messo in mora il debitore e gli ha intimato di versare le somme all’amministrazione, iscrive il proprio credito “a ruolo”: forma cioè un documento con cui delega l’agente della riscossione alle procedure esecutive per recuperare gli importi non corrisposti.
La cartella di pagamento è quindi un atto necessario per avvisare il contribuente dell’imminente procedura esecutiva nei suoi confronti e per dargli un termine di 60 giorni per pagare o per chiedere una dilazione.
Non sempre, però, la cartella di pagamento viene notificata prima del pignoramento. Ci sono degli atti di accertamento che sono “immediatamente esecutivi”, ossia sono di per sé sufficienti ad avviare l’esecuzione, senza ulteriori avvisi. Si parla, a riguardo degli avvisi di addebito dell’Inps e degli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi dell’Agenzia delle Entrate. In tali ipotesi, il contribuente non riceve la cartella di pagamento ma un semplice “avviso o comunicazione di presa in carico” (inviatogli comunque da Agenzia Entrate Riscossione) che ha la stessa funzione della cartella: quella di dare un “ultimo avviso”. L’avviso di presa in carico è impugnabile.
Che fare per sapere se ci sono cartelle di pagamento non notificate?
Non è raro che la cartella di pagamento, pur risultando negli estratti di ruolo dell’agente della riscossione, non sia mai stata notificata al contribuente o che sia stata consegnata ad un indirizzo non corretto o affidata nelle mani della persona sbagliata. In tale ipotesi l’interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento di notifica per verificare se vi sono vizi da opporre davanti al giudice.
Per comprendere meglio la questione possiamo fare due diversi esempi.
Omessa notifica della cartella risultante dall’estratto di ruolo
Mario decide di verificare la propria posizione debitoria con il fisco e, rivolgendosi all’agente della riscossione, chiede un estratto di ruolo. Dall’analisi del documento riconosce gli estremi di alcune cartelle di cui ha copia a casa e che gli sono state consegnate dal postino diversi mesi prima; altre però non gli sono mai state consegnate, pur essendo riportate sull’elenco medesimo. Che può fare? La legge (interpretata dalle Sezioni Unite della Cassazione) gli consente di opporsi all’estratto di ruolo entro 60 giorni dalla consegna dello stesso (fermo restando che, se scadono i termini, potrebbe sempre farsi consegnare un successivo estratto di ruolo e poi avviare il giudizio per tempo). La causa avrà ad oggetto la “cancellazione” della cartella mai notificata dal debito complessivo del ricorrente. Mario può quindi far valere la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica.
Tuttavia, potrebbe succedere che, nel corso del processo, l’Esattore produca le regolari ricevute di notifica della cartella e che, solo in quella sede, Mario si accorga che effettivamente non si è accorto degli avvisi di giacenza lasciatigli nella cassetta delle lettere o che l’atto è stato consegnato a familiare convivente il quale non lo ha avvisato di nulla. Fermo restando che la prova della notifica deve essere data con i documenti in originale o in copia autentica (ossia con l’avviso di ricevimento del postino e l’attestazione di avvenuta giacenza), il contribuente può evitare tale rischio – che gli imporrebbe di pagare le spese processuali – facendo una verifica preventiva. Mario può quindi, prima di impugnare l’estratto di ruolo, presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi (presso l’agente della riscossione) con cui chiede di verificare le cartoline di ritorno delle raccomandate o le relazioni di notifica dell’ufficiale giudiziario riferite alla cartella in contestazione. In tal modo può accertarsi, in anticipo, che la notifica sia davvero viziata o meno.
Se, da questo esame, il contribuente dovesse accorgersi che la notifica è stata effettivamente eseguita nelle forme corrette non potrà far altro che sperare che, nelle more, il debito cada in prescrizione.
Omessa notifica della cartella conosciuta con un successivo atto
Prendiamo un secondo esempio. Giovanni riceve un preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo. Oppure un pignoramento dello stipendio. In tutti questi casi, l’atto riporta, a motivazione del debito scaduto, i numeri di alcune cartelle che Giovanni non ritiene aver mai ricevuto. Anche in questo caso il contribuente potrà presentare opposizione: questa volta non contro l’estratto di ruolo ma contro l’atto che gli è stato notificato e che, a conti fatti, risulta essere il primo documento in suo possesso che certifica il debito. Il ricorso non blocca l’esecuzione forzata, tuttavia l’interessato ne può chiedere la sospensione in via d’urgenza.
Il ricorso sarà diretto a ottenere la cancellazione della cartella e anche degli atti esecutivi fondati su tale debito. E ciò perché la nullità dell’atto presupposto (la cartella mai notificata) si riversa su tutti i successivi atti del procedimento amministrativo.
Anche qui, per precauzione, il contribuente potrà – prima di presentare il ricorso – depositare un’istanza di accesso agli atti amministrativi per verificare che la cartella gli sia stata effettivamente notificata. In questo modo eviterà, in caso contrario, di imbarcarsi in un giudizio che lo vedrebbe sconfitto.
Omessa notifica della cartella: istanza in autotutela
Sia Giovanni che Mario potrebbero, in alternativa al ricorso al giudice, presentare un’istanza in autotutela con cui chiedono all’agente della riscossione la cancellazione del debito sulla scorta dell’inesatta notifica dell’atto presupposto ossia della cartella. Nella prassi queste istanze non vengono quasi mai prese in considerazione – comportamento di certo poco corretto – ma, poiché sono del tutto gratuite e prive di formalità (potendo essere presentate dall’interessato senza bisogno dell’avvocato), un tentativo non costerà nulla.
Ho presentato istanza di autotutela per alcune cartelle di debito dell’Equitalia per non averle mai ricevute al proprio domicilio (nuovo) pur avendo comunicato al Comune prededente il cambio residenza molti anni prima dell’emissione di dette cartelle. All’istanza di autotutela, come giustamente evidenzia l’articolo, non vi è stata alcuna risposta. Ho aderito alla ultima rottamazione ma ancora non convinto di accettarla. Chi, cortesemente, potrebbe consigliarmi cosa fare? Pagare e dimenticare tutto o insistere ad oppormi? Grazie