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Contratto bancario nullo se firmato solo dal cliente?

25 Giugno 2018 | Autore:
Contratto bancario nullo se firmato solo dal cliente?

Se manca la firma del funzionario di banca il contratto di conto corrente, mutuo o di intermediazione finanziaria è ugualmente valido? 

Hai un debito con la banca di quasi mille euro: hai infatti lasciato il conto corrente a lungo inattivo e, su di esso, sono maturate le spese che lo hanno portato al di sotto dello zero. Ti tocca pagare peraltro degli addebiti per acquisti fatti con la carta di credito, ma in questo momento non hai la disponibilità economica per saldare la morosità nonostante il direttore ti abbia già inviato una lettera di sollecito. A questo punto prendi in mano il contratto che, a suo tempo, hai firmato con l’istituto di credito per verificare quali fossero le condizioni dell’accordo e quali soluzioni hai per contestarlo. Ti accorgi però che sulla copia in tuo possesso è presente solo la tua firma e non quella del funzionario di banca. Ti chiedi se una situazione di questo tipo possa consentirti di non pagare e se la scrittura privata possa considerarsi nulla. Il contratto bancario è nullo se firmato solo dal cliente? La risposta è stata data da una recente ordinanza della Cassazione [1].

L’argomento è delicato e contrassegnato da sentenze di segno contrastante tra loro. Anche la stessa Corte Suprema ha mostrato, nel tempo, orientamenti tra loro discordi. Il tutto per via di un “equivoco” prestato dalla legge che impone [2] l’obbligo della forma scritta per tutti i contratti bancari. Da tale disposizione alcuni giudici hanno ritenuto che fosse necessaria anche la firma di entrambe le parti su ciascuna copia del contratto. Oggi però la Cassazione ha sposato l’interpretazione opposta. Ecco cosa è stato detto nel caso di specie.

È vero: nell’ambito della materia civilistica, laddove la legge impone al contratto la forma scritta (ad esempio la compravendita di una casa, una locazione, ecc.) se la scrittura non presenta le firme dei contraenti è nulla. E questo perché manca la possibilità di ricondurre la volontà alle parti in assenza di una loro espressa accettazione. 

Tuttavia, nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dalla legge, va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità dei contratti, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista; pertanto tale requisito [quello cioè della forma scritta] è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la firma di quest’ultimo e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi dai comportamenti concludenti da questi tenuti. 

Detto in soldoni, quando è dimostrato che il contratto ha avuto esecuzione (si pensi alla concessione del mutuo al cliente, all’estratto conto che dimostra gli addebiti e gli accrediti sul conto corrente, all’esecuzione di ordini per la gestione di un portafoglio titoli) è indubbio che vi sia stato il consenso della banca: consenso ricavabile proprio dall’aver questa eseguito le proprie obbligazioni indicate in contratto. Nessuna banca darebbe in prestito dei soldi a una persona senza aver accettato prima l’impegno di questa a restituirli e, quindi, aver stipulato un contratto. Tale regola è stata, peraltro, condivisa proprio di recente dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione [3], sicché sul punto non dovrebbero esserci più contrasti.

Contraria dovrebbe essere la soluzione se, sul contratto, non risulta presente neanche la firma del cliente: in tal caso questi potrà far valere la nullità del contratto anche se lo stesso ha avuto esecuzione. 

I principi appena affermati dalla Corte possono essere estesi a tutti i contratti bancari (per i quali vige l’obbligo della forma scritta): non solo al rapporto di conto corrente ma, ad esempio, anche ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e intermediazione finanziaria. 

Ed è del resto di qualche settimana fa l’altra pronuncia che afferma la medesima interpretazione [4]: «in tema di contratti bancari soggetti alla disciplina del testo Unico bancario, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, “sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa». Lo ha affermato la Cassazione al fine di individuare il momento della validità di un contratto di conto corrente in una vicenda fallimentare per l’insinuazione nel passivo per credito chirografario di più di 500mila euro. Per la Corte, dunque, che si ricollega così alle sezioni Unite, la sottoscrizione dell’intermediario non è necessaria.

Infatti in generale la produzione in giudizio della scrittura privata del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, «con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc». Ciò posto se ai fini del perfezionamento della fattispecie, non è necessaria la sottoscrizione dell’istituto di credito, come nel caso di specie, «che normalmente assume la veste di proponente nei contratti bancari», niente impedisce che il negozio esista da prima delle produzione in giudizio della scrittura privata e che, inoltre, la certezza della data sia dedotta «da evidenze comprovanti, in modo univoco, che il contratto, documentato dalla scrittura privata recante la proposta della banca firmata dal cliente, sia stato concluso prima di quel momento».


note

[1] Cass. ord. n. 16362/2018 del 21.06.2018. 

[2] Art.  23 d.lgs. n. 58/1998.

[3] Cass. Civ. Sez. Unite sent. n. 898/18.

[4] Cass. sent. n. 14243/2018.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 maggio – 21 giugno 2018, n. 16362

Presidente Didone – Relatore Fichera

Fatti di causa

Banco Popolare soc.coop. propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della (…) s.p.a., in liquidazione, nel quale era risultata respinta la domanda di insinuazione per il saldo passivo di un conto corrente aperto dalla società poi fallita.

Con decreto depositato il giorno 5 febbraio 2014, il Tribunale di Venezia respinse l’opposizione, osservando che l’opponente non aveva dato prova della stipula del contratto di conto corrente in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, considerato che l’unico documento prodotto – munito di data certa – non recava la sottoscrizione dell’istituto di credito.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, Banco Popolare soc.coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il fallimento della (…) s.p.a., in liquidazione.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo deduce la ricorrente violazione degli artt. 1326, 1350, 2697 e 2704 c.c., avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il contratto di conto corrente non fosse stato già stipulato, mediante lo scambio di proposta ed accettazione, al momento della sottoscrizione della sola correntista – pacificamente anteriore alla dichiarazione del suo fallimento – del documento prodotto in giudizio.

2. Il motivo è fondato.

Com’è noto, intervenute a risolvere un contrasto giurisprudenziale in atto all’interno di questa Corte, le Sezioni Unite hanno affermato di recente in tema d’intermediazione finanziaria, che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. s.u. 16/01/2018, n. 898).

Siffatto orientamento pare al Collegio invocabile anche per i contratti bancari in generale, considerato che il comma 1 dell’art. 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il TUB), pone l’obbligo della forma scritta e della consegna di un esemplare al cliente (al pari del citato art. 23, comma 1, TUF), sancendo poi, nel comma 3, la nullità del contratto per difetto di forma scritta (come disposto sempre dal ridetto art. 23, comma 1, TUF) che può essere fatta valere soltanto dal cliente ai sensi del disposto dell’art. 127, comma 2, TUB (esattamente come stabilito dall’art. 23, comma 3, TUF).

Dunque, può dirsi che la nullità dell’art. 117 TUB per difetto di forma è posta nell’interesse del cliente, così come è a tutela esclusiva di quest’ultimo la previsione della consegna del contratto, dovendosi allora trarre la conclusione – alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite sopra ricordato – che il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l’altro composito, in quanto vi rientra, per specifica disposizione normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell’ambito di quello che è stato definito come “neoformalismo” o “formalismo negoziale”, vada inteso secondo quella che è la funzione propria della norma (di protezione del cliente) e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità (così Cass. s.u. n. 898 del 2018, cit.).

In definitiva, può affermarsi che, come per i contratti quadro nell’ambito della intermediazione mobiliare, anche per i contratti bancari, compreso quello di conto corrente, perché sia rispettato l’onere della forma scritta, debba ritenersi sufficiente che il documento negoziale sia stato sottoscritto soltanto dal cliente, potendosi invece desumere il consenso della banca dal comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l’apertura del conto e la sua concreta operatività.

Deve allora pronunciarsi il seguente principio di diritto: “nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall’art. 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

3. Il decreto impugnato, avendo erroneamente ritenuto che il contratto, pure pacificamente stipulato in data certa anteriore alla sua dichiarazione di fallimento, fosse in realtà invalido perché sottoscritto dal solo correntista e non anche dall’istituto di credito che poi aveva dato concreta esecuzione al rapporto, deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, perché si adegui al principio sopra esposto e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 febbraio – 4 giugno 2018, n. 14243

Presidente Di Virgilio – Relatore Falabella

Fatti di causa

1. – Il Tribunale di Napoli rigettava, in data 9 gennaio 2009, l’opposizione proposta da Nettuno Gestione Crediti s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di Mutina s.r.l., società appartenente al gruppo bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna, avverso la mancata ammissione al passivo del fallimento di (omissis) s.r.l. di un credito chirografario dell’importo di Euro 543.923,96: tale credito era dato dal saldo di un conto corrente acceso il 24 ottobre 1996 dalla stessa fallita, all’epoca denominata omissis s.r.l..

2. – Era proposto gravame che la Corte di appello di Napoli rigettava. Riteneva il giudice distrettuale che, ove pure si fosse ritenuto che la prova di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, come il contratto di apertura di conto corrente, potesse essere fornita attraverso la produzione in giudizio della scrittura privata contenente la sola accettazione della proposta, sottoscritta dall’oblato, la data della conclusione del negozio avrebbe potuto ritenersi certa, a norma dell’art. 2704 c.c., solo dal momento in cui la scrittura privata fosse stata versata in atti, “mentre nella specie occorreva dimostrare che il contratto di apertura del conto corrente era stato concluso in data anteriore non solo alla dichiarazione del fallimento della correntista, ma anche alla prima delle operazioni da cui deriva(va), secondo l’appellante, il credito in questione”.

3. – La sentenza di appello, pubblicata il 14 maggio 2012, è impugnata per cassazione da Nettuno Gestione Crediti con un ricorso, illustrato da memoria, che si fonda su di un unico motivo. Il fallimento (omissis), intimato, non ha svolto difese nella presente sede.

Ragioni della decisione

1. – La ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1326, 2704 e 2697 c.c.. Ricorda che la proposta del contratto di conto corrente era stata sottoscritta dalla società omissis e che essa recava la data del 24 ottobre 1996; rileva, altresì, che tale data risultava certa, in quanto il documento contrattuale recava il timbro postale sulla quarta facciata, la quale faceva corpo unico con la parte restante della scrittura privata in questione. Osserva inoltre la ricorrente che, in ogni caso, la banca aveva manifestato l’intenzione di avvalersi del contratto con la propria istanza di ammissione al passivo e che tale dichiarazione doveva produrre effetti ex tunc, non già ex nunc.

2. – Il motivo, nei termini che si vengono ad esporre, è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, in due recenti pronunce, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. Sez. U. 23 gennaio 2018, n. 1653; Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n. 898).

Tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, non può non operare nella materia dei contratti bancari soggetti al d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.). Si osserva, in proposito, che l’art. 117, comma 1, del detto decreto, nel prevedere che “(i) contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente” reca una formulazione del tutto sovrapponibile a quella che l’art. 23, comma 1 d.lgs. n. 58/1998 (t.u.f.) riserva ai contratti aventi ad oggetto servizi di investimento; inoltre, l’art. 127 t.u.b., nella versione applicabile ratione temporis alla presente vicenda (il contratto di anticipi su fattura data 28 aprile 2008), e anteriore alla modificazione introdotta col d.lgs. n. 141/2010, disponeva che detta nullità potesse essere fatta valere solo dal cliente: ciò in piena simmetria con la prescrizione contenuta nell’art. 23, comma 3, t.u.f.. È da osservare, per completezza, che l’espressa previsione del rilievo officioso della nullità di protezione, introdotta nel 2010 per i soli contratti bancari, non ha generato una divaricazione tra i regimi giuridici applicabili alle due categorie di negozi. Va ricordato, infatti, che secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il rilievo ex officio di una nullità negoziale, ove anche sia configurabile una nullità speciale o “di protezione”, deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26243; Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242). In conseguenza, il dato testuale della consentita rilevabilità d’ufficio della nullità formale (presente nell’art. 127 t.u.b., ma assente nell’art. 23 t.u.f.) non sembra giustificare la conclusione per cui, avendo riguardo alla disciplina della nullità, i contratti bancari e quelli di intermediazione finanziaria siano assoggettati, anche per il periodo di vigenza del d.lgs. n. 141/2010, a diverse discipline giuridiche.

Avendo riguardo a tale corrispondenza degli elementi normativi è possibile cogliere anche nei contratti bancari una scelta legislativa che è chiaramente orientata a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire. Sicché pure in tema di contratti bancari pare spendibile la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite allorquando evidenziano come il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna, a quest’ultimo, di un esemplare del documento medesimo.

Il contratto bancario non esige, dunque, la sottoscrizione del cliente per il suo valido perfezionamento. Ciò implica che la certezza della data del contratto possa essere conseguita non solo con la produzione in giudizio del documento (e cioè con le attestazioni previste dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.), ma anche in un momento antecedente, ove la certezza stessa sia desumibile da uno dei fatti espressamente previsti dall’art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice del merito reputi significativo ai fini indicati. La necessità di ancorare la certezza della data al momento in cui il documento contrattuale è acquisito al giudizio può infatti giustificarsi solo nella prospettiva che individua nella produzione della scrittura privata il momento di perfezionamento del contratto: ove infatti il contratto dovesse ritenersi concluso con la detta produzione, esso non potrebbe avere, nemmeno per i terzi, una data certa anteriore a quel momento. Che attraverso la produzione della scrittura privata si possa pervenire al perfezionamento del contratto soggetto a un obbligo di forma scritta è indubbio: si insegna, infatti, che per tali contratti la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano (così, di recente, Cass. 24 marzo 2016, n. 5919, in tema di intermediazione finanziaria; in senso sostanzialmente conforme, Cass. 3 gennaio 2017, n. 36, in materia di contratti bancari). Se, però, ai fini del perfezionamento della fattispecie, non è necessaria la sottoscrizione di una delle parti, e cioè, nella specie, dell’istituto di credito, che normalmente assume la veste di proponente nei contratti bancari, nulla impedisce che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della scrittura privata e indipendentemente da tale evenienza; e nulla impedisce, inoltre, che la certezza della data ex art. 2704 c.c. sia desumibile da evidenze comprovanti, in modo univoco, che il contratto, documentato dalla scrittura privata recante la proposta della banca firmata dal cliente, sia stato concluso prima di quel momento.

3. – Per quanto detto la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli che dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa”.

Spetterà al giudice di rinvio regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. 


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