La sentenza passata in giudicato, relativa al riconoscimento del diritto del titolare della cassetta di sicurezza ad ottenere la liquidazione dell’intero massimale assicurativo, non costituisce giudicato sostanziale in ordine alla quantificazione del valore degli oggetti custoditi, nel successivo giudizio introdotto al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno subito, mancando il nesso causale inscindibile tra l’accertamento compiuto nel giudizio chiusosi con sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto esclusivamente l’integrità del massimale, e quello successivo, volto ad accertare il valore degli oggetti custoditi nella cassetta, né costituendo il primo giudizio la premessa logica ineludibile del secondo.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 09.10.2013, n. 22922
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto – il quale non integra il caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto – grava sulla banca, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., l’onere di dimostrare che l’inadempimento dell’obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile (per avere tempestivamente predisposto impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate nel settore), non essendo sufficiente, ad escludere la colpa, la prova generica della sua diligenza, dal momento che tale disposizione generale, che regola l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica anche in presenza di una clausola limitativa della responsabilità della banca, da ricondurre all’art. 1229 cod. civ. e che riguardi l’ammontare del debito risarcitorio, non l’oggetto del contratto.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27.12.2011, n. 28835
In tema di responsabilità della banca verso l’utente nell’esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, ed in presenza di una clausola di esonero da responsabilità, operante nei limiti indicati dall’art. 1229 cod. civ., ovvero con esclusione della responsabilità del custode per dolo e colpa grave, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto, incombe sempre sul debitore inadempiente, vale a dire sull’istituto di credito, l’onere di dimostrare che l’inadempimento dell’obbligazione di custodia sia ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad esso non imputabile, dovendosi coordinare il citato art. 1229 con l’art. 1218 cod. civ., che è norma generale del regime processuale della responsabilità contrattuale, in forza della quale la regola della presunzione della responsabilità non trova motivo di essere derogata, in difetto di norme scritte o di ragioni giustificative di un’interpretazione dell’art. 1229 di segno contrario.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22.12.2011, n. 28314
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale che disponga che l’uso delle cassette è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite e che comporti l’obbligo dell’utente di non conservare nella cassetta medesima cose aventi nell’insieme valore superiore a detto importo, in correlazione con altra che, in caso di risarcimento del danno verso l’utente, imponga di tenere conto della clausola precedentemente indicata, va qualificata come attinente alla limitazione della responsabilità. Ne consegue che, essendo tale clausola valida nei limiti di cui all’art. 1229, primo comma, cod. civ., la banca è tenuta a rispondere soltanto per dolo o per colpa grave, operando l’esonero da responsabilità in caso di colpa lieve anche per l’ipotesi di furto, pur in mancanza di prova del caso fortuito.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22.12.2011, n. 28314
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale che limiti il risarcimento del danno da parte della banca (nella specie, per furto) nell’ambito del valore massimo dei beni introdotti nella cassetta, ancorché tale valore sia ragguagliato a vari livelli di canone, senza tuttavia che sia evidenziato preventivamente il divieto per il cliente di custodirvi valori eccedenti il pattuito, non delimita l’oggetto del contratto – con il quale la banca non assume l’obbligo della custodia e della garanzia delle cose contenute nella cassetta, bensì quello di fornire locali idonei, di custodirli e di garantire l’integrità della cassetta – ma integra un patto di esonero di responsabilità, il quale è nullo, ai sensi dell’art. 1229, primo comma, cod. civ., nell’ipotesi in cui il danno derivi da colpa grave della banca, senza che tale clausola possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità del danno stesso (art. 1225 cod. civ.).
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30.09.2009, n. 20948
In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, ha natura vessatoria sia la clausola relativa al servizio di cassette di sicurezza che limita la responsabilità contrattuale del professionista, in caso di danneggiamento o distruzione delle cose custodite, ai soli danni comprovati ed obiettivi, con esclusione del valore d’affezione, assumendo come limite quantitativo del risarcimento il valore dichiarato dal cliente ed il conseguente massimale assicurativo, sia quella che riconosce alla banca il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza tra il valore dichiarato dal cliente ed il valore effettivo, per essere, entrambe, oltre che lesive del divieto di limitazione della responsabilità contrattuale in caso di dolo o colpa grave, contenuto nell’art. 1229, primo comma, cod. civ., anche produttive di un significativo ed ingiustificato squilibrio tra le parti ex art. 1469-bis, primo comma, cod. civ., o, in caso di clausola formante oggetto di trattativa, ex art. 1469-quinquies, secondo comma, n. 2, cod. civ., in quanto dirette a limitare il diritto del consumatore ad agire, in caso d’inadempimento del professionista, anche per colpa lieve.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 21.05.2008, n. 13051
In tema di responsabilità della banca verso l’utente nell’esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto – che non costituisce caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto – grava sulla banca l’onere di dimostrare che l’inadempimento dell’obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile e, al fine di escludere la colpa, è insufficiente la generica prova della diligenza, essendo esteso detto onere probatorio sino al limite della dimostrazione dell’assenza di qualunque colpa, anche in quanto la prestazione alla quale è tenuta la banca ricade nella sua sfera di controllo, con la conseguenza che il creditore neppure ha la possibilità di identificare nel suo contenuto l’atto colposo che ha determinato l’inadempimento (In applicazione del succitato principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non adempiuto l’onere probatorio gravante sulla banca, dato che questa si era limitata ad indicare le misure di sicurezza predisposte per evitare l’accesso al ‘caveaù, senza spiegare e giustificare le ragioni della loro inidoneità ad impedire l’accesso dei ladri nel locale).
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 05.04.2005, n. 7081
Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, la clausola che contempli la concessione dell’uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando gravare sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell’oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, ed è pertanto soggetta alla disposizione dell’art. 1229 cod. civ. in tema di nullità dell’esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave; ne consegue che, una volta che il cliente abbia fatto uso delle naturali potenzialità del contratto – la cui funzione tipica consiste nel mettere a disposizione una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa, idonea a realizzare condizioni di sicurezza, superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata -, non è configurabile, da parte sua, una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che egli abbia omesso di informare la banca in ordine ai beni immessi e al loro valore, nè tale mancata comunicazione è suscettibile di circoscrivere l’obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1225 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 29.07.2004, n. 14462
In tema di responsabilità della banca verso l’utente nell’esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, il parametro di valutazione di detta responsabilità, individuato dall’art. 1839 cod. civ. nella idoneità dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso fortuito, deve necessariamente raccordarsi con quanto previsto in tema di clausole di esonero dalla responsabilità dall’art. 1229 cod. civ., secondo cui è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché con il principio di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., il quale stabilisce che, per le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata; ne consegue che, dovendo l’esercizio dell’attività bancaria (per la sua natura derivante dal modo in cui l’attività è “autorizzata” e “riservata” agli istituti di credito e disciplinata dal legislatore) ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca, in caso di inadempimento derivante dall’omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 07.03.2003, n. 3389
Con riguardo al contratto bancario inerente al servizio delle cassette di sicurezza, la clausola che contempli la concessione dell’uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando gravare sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell’oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto, a fronte dell’inadempimento di essa all’obbligo di tutelare il contenuto della cassetta (obbligo svincolato da quel valore, alla stregua della segretezza delle operazioni dell’utente), fissa un massimale all’entità del danno dovuto in dipendenza dell’inadempimento stesso. Tale clausola, pertanto, è soggetta tanto alle disposizioni dell’art. 1229 primo comma, cod. civ., in tema di nullità dell’esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave, quanto a quelle di cui agli artt. 1469-bis seguenti stesso codice, in tema di “inefficacia” (“rectius”, nullità) di clausole comportanti uno squilibrio a carico del cliente-consumatore, che si risolvano, in caso di inadempimento della banca, in una limitazione nella proposizione dell’azione risarcitoria nei confronti della stessa (art. 1469 quinquies, punto 2 cod. civ.).
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 04.04.2001, n. 4946
In tema di responsabilità della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza, la motivazione, con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della “colpa grave” contemplata dall’art. 1229 cod. civ., l’omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza “affidato ad elementi umani”, idoneo a rilevare tempestivamente l’esecuzione dell’impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell’istituto bancario (nella specie, dal pomeriggio di un venerdì alla mattina del lunedì successivo), svaligiando ben 545 casette di sicurezza.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10.09.1999, n. 9640
L’art. 1839 cod. civ. delinea, in relazione al servizio delle cassette di sicurezza, una presunzione di responsabilità della banca dalla quale essa può liberarsi soltanto dimostrando il fortuito, che, comunque, non può individuarsi nel furto in quanto tale, atteso che trattasi di situazione prevedibile. Pertanto, non grava sull’utente l’onere di dimostrare l’inadeguatezza delle difese esistenti, dovendo egli limitarsi alla dimostrazione del danno subito e della sua entità, ma grava sulla banca l’onere di dimostrare il caso fortuito.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 27.08.1997, n. 8065
Nel contratto a prestazioni corrispettive di cui all’art. 1839 cod. civ. relativo al servizio delle cassette di sicurezza, la banca si obbliga, verso il pagamento di un canone, a mettere a disposizione del cliente locali idonei all’espletamento di tale servizio e a provvedere alla custodia dei medesimi e all’integrità della cassetta (locazione di cose con concorrente “locatio operis”), senza alcun riferimento agli oggetti immessi nella cassetta (che non costituiscono oggetto della custodia), nè, in particolare, differenziazione di locali o di modalità di custodia in relazione al contenuto della cassetta. Ne consegue che la clausola secondo cui l’uso della cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite, con l’obbligo dell’utente di non conservare nella cassetta medesima cose aventi un valore superiore a tale importo, alla quale si correla la ulteriore previsione che, ai fini del risarcimento del danno subito dal cliente, deve tenersi conto di detta clausola, non può che avere la funzione di limitare la responsabilità risarcitoria della banca, ed è quindi soggetta alle disposizioni dell’art. 1229, primo comma, cod. civ., sulla nullità dei patti limitativi della responsabilità anche per i casi di dolo e colpa grave. (Nella specie, i concessionari della cassetta di sicurezza, titolari di una gioielleria, avevano immesso nella cassetta, così come provato con testimoni, lingotti, sfoglie e monete d’oro per un valore, all’epoca della decisione, di circa 210 milioni, nonostante il limite contrattuale di un milione e mezzo; la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha riconosciuto il pieno risarcimento, data la colpa grave della banca).
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24.01.1997, n. 750