Infedeltà sospetta: vale per la separazione?


Matrimonio, separazione e infedeltà: per la Cassazione non si può lasciare casa anche se si scopre l’altrui tradimento.
Gran parte dei matrimoni finiscono per infedeltà. Anche solo sospetta. Non è necessario scoprire il misfatto con l’amante. Basta un semplice messaggino, un’email o una chat sullo smartphone. Chi vuol fare il cavilloso potrebbe anche pensare che un semplice testo non dimostra nulla e una cosa è scrivere “sono in crisi con mia moglie, vorrei scappare con te” e un’altra è invece consumare un rapporto sessuale. Eppure non è così: secondo la giurisprudenza, infatti basta la sola infedeltà sospetta per la separazione. A ribadirlo è una recente sentenza della Cassazione [1]. Non è tutto: chi si accorge del tradimento del coniuge non può lasciare casa e lasciarlo da solo prima che intervenga l’autorizzazione del giudice. Diversamente rischia di addossarsi anche l’addebito [2]. Come si suol dire: Cornuto e mazziato.
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L’email con l’amante prova l’infedeltà?
Secondo i giudici, ciò che rileva non è tanto il tradimento in sé, inteso come unione carnale, quanto il comportamento che genera sospetto o viola la dignità del coniuge. Quindi anche un’amicizia “fin troppo platonica”, ostentata in pubblico, con un’amica/o può essere giudicata sufficiente all’addebito della separazione. Infatti, è vero che il codice civile impone l’obbligo della fedeltà ed è questo che più conta, ma è anche vero che si può considerare parimenti colpevole chi, con il proprio comportamento, rende intollerabile la convivenza. Ecco perché uno scambio di email con l’amante nel quale si manifesta la volontà di lasciare il coniuge può fondare l’addebito della separazione: si tratta infatti di una chiara denuncia dell’intollerabilità della convivenza.
Infedeltà sospetta: come difendersi?
Chi viene scoperto con il messaggio compromettente può subire l’addebito, a meno che dimostri la natura scherzosa della conversazione. Ma, per essere convincente, bisogna produrre le conversazioni precedenti e difficilmente si può essere disposti a farlo. Non resta che basare la propria difesa su un’altra prospettiva, se non per evitare la separazione, quantomeno per scongiurare la pronuncia di addebito. Bisogna allora dimostrare che il comportamento contestato è stato generato da uno stato di crisi della coppia già conclamato, di cui è la conseguenza e non la causa. In altre parole, bisogna convincere il giudice del fatto che la convivenza era già divenuta intollerabile per altre ragioni, diverse dal messaggino in chat. Solo in questo modo si può evitare l’addebito. Si pensi al marito che, sorpreso a inviare un’email all’amante, riesca però a dimostrare che con la moglie non c’era più alcun rapporto, che i due già da tempo non andavano d’accordo e che avevano già deciso di separarsi. La causa della rottura del matrimonio, in questo caso, non va trovata allora nell’infedeltà ma nella precedente situazione.
Se il giudice accerta una condotta contraria ai doveri matrimoniali è onere del coniuge che ha violato tali doveri fornire la prova dell’esistenza di valide giustificazioni, ad esempio provando che l’infedeltà è stata determinata da una giusta causa o non ha provocato la crisi coniugale. Per evitare l’addebito può inoltre dimostrare che la relazione extraconiugale è intervenuta in un momento successivo al verificarsi della crisi o che l’abbandono della casa coniugale è stato indotto dall’altro coniuge a causa di una situazione di per sé intollerabile.
Ci si può allontanare di casa se si scopre il tradimento del coniuge?
Con una diversa sentenza la Cassazione ha anche affrontato il caso di un uomo che, dopo aver scoperto il tradimento della moglie, ha abbandonato il tetto coniugale. E ciò nonostante è stato confermato l’addebito in capo all’uomo e non alla donna. Perché questa decisione? Se è vero che conta chi per primo ha violato i doveri del matrimonio e non chi, per reazione, si è comportato altrettanto male qual è la ragione che ha spinto i giudici a ritenere illegittimo l’allontamento dalla casa per chi ritiene la convivenza ormai intollerabile? Difficile scrutare a volte le motivazioni dei giudici. Del resto esistono anche sentenze di segno contrario [3]. Evidentemente in questo caso la Corte ha ritenuto l’abbandono del tetto un comportamento più grave sia perché già provato in radice mentre il tradimento era tutto da dimostrare, poi perché fa venir meno il mantenimento materiale del coniuge se questi non è indipendente dal punto di vista economico.
Meglio sarebbe stato allora, per l’uomo, attendere la prima udienza davanti al giudice che avrebbe confermato la separazione autorizzando i coniugi a vivere separatamente.
Che vuol dire “addebito”?
Se il giudice verifica che le violazioni dei doveri matrimoniali di un coniuge hanno determinato la crisi definitiva del matrimonio, dichiara nella sentenza a quale dei coniugi è addebitabile la separazione. Ma quali sono gli effetti di questo tanto temuto “addebito”? Sono solo due. Il coniuge al quale la separazione è stata addebitata:
- non ha diritto al mantenimento a prescindere dalla sua condizione economica. Per cui, ad esempio, in una situazione in cui la donna disoccupata dovesse tradire il marito, quest’ultimo non dovrà più mantenerla. Ma se il tradimento dovesse essere imputabile al marito, questi sarebbe tenuto al mantenimento non per l’addebito ma per via del reddito superiore. Significa che chi guadagna di più, con o senza addebito, deve comunque versare l’assegno all’ex;
- perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge qualora questi dovesse morire prima del divorzio.
note
[1] Cass. sent. n. 16980/18 del 27.06.2018.
[2] Cass. sent. n. 16982/18 del 27.06.2018.
[3] Cass. 4 dicembre 2014 n. 25663, Cass. 27 gennaio 2014 n. 1696, Cass. 19 dicembre 2012 n. 23426.
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