Congedo straordinario per borse di studio, ricerca o dottorato e aspettativa


Sono stata immessa in ruolo il giorno 01/09/2015 come docente di scuola secondaria di secondo grado. In tale data ero intestataria di un assegno di ricerca presso la SNS della mia città; pertanto, al momento dell’immissione in ruolo, ho chiesto e ottenuto l’aspettativa per motivi di studio. Successivamente, ho vinto una posizione presso l’Università di Oxford che terminerà il 31/01/2019, per cui ho prolungato l’aspettativa fino al 31/08/2018, data in cui mi troverò ad aver usufruito di un periodo di aspettativa di complessivi 36 mesi. Non ho svolto l’anno di prova. Posso richiedere, e in base a quale legge, un ulteriore periodo di aspettativa per i 5 mesi per finire l’assegno di ricerca di Oxford prima di rientrare a scuola in Italia?
Secondo quanto previsto dal contratto collettivo del comparto scuola (Art.18 Co.2 Ccnl Scuola 2009), i docenti possono richiedere un’aspettativa per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca.
Per quanto riguarda le borse di studio e gli incarichi, il contratto collettivo specifica che bisogna far riferimento al Testo Unico della Scuola (Art.453 D. lgs.n.297/1994); questo testo, a sua volta, per le borse di studio ed i dottorati di ricerca nelle Università, enti esteri compresi, fa riferimento alla legge che disciplina questo particolare ambito (Art.2 L. n. 476/1984, modificata dalla legge 488/2001).
Le fonti normative che disciplinano l’aspettativa per svolgere il dottorato di ricerca prevista dal Ccnl Scuola, nello specifico, sono le seguenti:
– circolare MIUR N. 15 Prot. N. AOODGPER 1507 del febbraio 2011;
– circolare MIUR n. 120 del 4 novembre 2002;
– L. n. 240/2010;
– L. n. 476/1984 “Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.”, così come modificata dalla legge n. 488/2001 (finanziaria 2002).
La normativa in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università (Art. 2 L. n. 476/1984), in particolare, prevede che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisca della borsa di studio nel caso in cui ricorrano le condizioni richieste.
La finanziaria 2002 (Art.52, Co.57, L. n.448/2001) ha poi integrato la normativa in materia di borse di studio e dottorati, stabilendo che in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
La finalità della disposizione in esame è chiaramente quella di aiutare il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo nel caso in cui non riceva un altro sostegno economico.
Se, però, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica termina, per volontà del dipendente, nei due anni successivi, questi deve restituire gli importi corrisposti. Il periodo di congedo straordinario è comunque utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Successivamente, la normativa in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento (Art.19, Co.3, L. n. 240/2010) ha modificato le disposizioni analizzate. In particolare è stato stabilito che:
– la collocazione a domanda del dipendente in congedo straordinario debba essere compatibile con le esigenze dell’amministrazione (“il dipendente è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”);
– non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di questo congedo.
In base a quanto analizzato, emerge dunque che il congedo straordinario per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca non è più attribuito a domanda, ma concesso compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione. Quanto prescritto dalla norma, tuttavia, è molto generico, perché non sono spiegati quali potrebbero essere i motivi di un eventuale diniego da parte dell’amministrazione, nel caso dei docenti da parte del dirigente scolastico.
Dal tenore letterale dell’articolo il dirigente può respingere la domanda esclusivamente “per motivi di servizio”, che vanno ovviamente enunciati nel provvedimento.
A tal proposito si deve ricordare che il dirigente è sempre tenuto a motivare l’eventuale provvedimento di diniego: l’art. 3, comma 1 della legge 241/90 (integrato dalla legge 15/05) indica, infatti, che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
Un eventuale diniego del congedo deve quindi essere sempre motivato dal Dirigente e rispondere ai criteri della trasparenza e dell’imparzialità, per evitare ogni dubbio circa l’obiettività e l’opportunità delle determinazioni adottate.
È comunque chiaro che il dirigente scolastico potrebbe negare l’autorizzazione solo in quelle ipotesi in cui l’assenza del dipendente sarebbe di effettivo impedimento per le esigenze organizzative della scuola.
La norma di riorganizzazione del 2010 toglie, inoltre, il diritto al congedo straordinario ai dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, o che siano stati iscritti a corsi di dottorato almeno per un anno accademico.
Prima delle modifiche esposte, la circolare Miur n. 120 del 2002 aveva fornito alcune precisazioni importanti e una sintesi della normativa vigente, indicando che:
– il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza;
– il vincitore di concorso, che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario, così come ha precisato la circolare n. 376 del 4.12.1984;
– il congedo straordinario è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale del dirigente scolastico (tale disposizione, come abbiamo appena visto, è stata poi modificata dalla normativa di riordino del 2010);
– la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
– la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato.
– il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;
– il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’INPDAP – Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – con nota prot.1181 del 19 ottobre 1999.
Il Miur, dopo l’introduzione della normativa di riordino, ha emanato un’ulteriore circolare in materia di congedo straordinario per motivi di studio e ricerca, la n. 15/2011; questa circolare, oltre a richiamare la circolare n. 120/2002, chiarisce che:
– l’eventuale proroga del congedo oltre l’effettiva durata del corso, richiesta per preparare e discutere la tesi, non è possibile e non è giustificata da alcuna disposizione normativa; si può concedere una proroga solo a causa di un periodo di malattia certificata, ricadente nel periodo di frequenza del corso;
– il congedo al personale con nomina a tempo determinato può essere concesso sino al termine delle attività didattiche o sino al 31/08 ed è riconosciuto sotto il profilo giuridico ma non economico (sul punto però ci sono state delle sentenze discordanti);
– al personale che svolge dottorati di ricerca presso Università straniere si applica l’art. 2 della legge n. 476/84 (e seguenti modificazioni) e conseguentemente lo stesso trattamento economico riservato a coloro che sono stati ammessi al corso di dottorato senza borsa di studio presso università italiane;
– in merito alla restituzione delle somme percepite, questa è dovuta esclusivamente se il dipendente termina volontariamente dal rapporto intrattenuto con qualsiasi amministrazione pubblica (ad esempio, se il dipendente cessa volontariamente il rapporto di lavoro con la Scuola, per essere assunto presso una qualsiasi altra pubblica amministrazione, non deve restituire nulla); queste indicazioni sono
– valide anche per il personale che abbandona il corso di dottorato o cessa dal servizio di docente, prima che siano trascorsi i due anni dal conseguimento, per svolgere servizio in qualità di ricercatore;
– il congedo straordinario è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda la valutazione del servizio del personale docente durante la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, si deve fare riferimento al CCNI relativo alla mobilità e alla tabella di valutazione titoli ad esso allegata.
Secondo questa tabella, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda e d’ufficio:
– al personale docente di ruolo che abbia frequentato i corsi di dottorato di ricerca;
– al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.
Il servizio non è, invece, valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola; non è utile, inoltre, né per il Tfr (Circolare Inpdap n. 11 del 12 marzo 2001), né per le ferie.
Nella circolare 15/2011 è stato anche ricordato che:
– la concessione del congedo straordinario per dottorato di ricerca non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
– la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all‘intera durata del dottorato;
– il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
Analizzata in modo completo la normativa in materia, assieme alle circolari, nel caso specifico è possibile affermare che:
– non appare il limite complessivo di 36 mesi di aspettativa, ma si fa esclusivamente riferimento al periodo di durata del corso;
– la concessione dell’aspettativa non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
– l’aspettativa, o la sua proroga, potrebbe comunque non essere concessa per diniego del dirigente scolastico; questo diniego dovrebbe però essere motivato da esigenze dell’amministrazione; a questo proposito, non esiste una casistica precisa a cui fare riferimento (soprattutto nella scuola) per stabilire quale potrebbe essere un rifiuto motivato del dirigente.
Si consiglia, dunque, di richiedere la proroga sino al termine della durata del dottorato di ricerca, citando come riferimento la Circolare Miur 15/2011 e l’art. 2 L. n. 476/1984, in quanto specificano che la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all‘intera durata del dottorato.
La lettrice non precisa se sia già in possesso, o meno, del titolo di dottore di ricerca. Sul punto, come si è osservato, la normativa di riordino del 2010 ha stabilito che non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di questo congedo.
È da ritenere però che, in caso positivo, l’amministrazione scolastica della lettrice non avrebbe concesso il congedo per il dottorato di ricerca a Oxford sin dall’inizio, quindi queste ulteriori disposizioni non dovrebbero influire sulla posizione della lettrice.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Noemi Secci
Buongiorno,
rispetto a quanto ho letto nella consulenza alla collega, vorrei chiarito, se è possibile, il punto relativo ai limiti di concessione del congedo retribuito.
Ho già ottenuto il titolo di dottore di ricerca quando non ero docente di ruolo e lavoravo in un liceo paritario. Quindi non ho mai usufruito di congedo presso la pubblica amministrazione. Come devo interpretare la norma? Posso usufruire del cngedo come se fosse (e lo è) la prima volta? Grazie.
Credo che sia scritto che si può chiedere congedo per dottorato qualora non si sia già frequentato un corso e in possesso del titolo.
Salve, lo scorso anno ho usufruito del congedo straordinario per dottorato di ricerca. Una volta concluso il dottorato, avrò probabilmente una borsa di studio o un assegno di ricerca. Anche in questo caso potrò richiedere il congedo straordinario?
Credo ci sia un errore nell’interpretazione della lettera, in quanto l’autrice non si riferisce a dottorati di ricerca, ma ad assegni di ricerca (a cui solitamente si accede dopo il dottorato, ma non sempre!).
Inoltre, non credo che la lettrice si riferisca al congedo retribuito, ma all’aspettativa per motivi di studio (non retribuita).
La domanda (che interessa anche me) è se l’aspettativa possa essere prorogata per l’ennesima volta, e aggiungo io, se possa poi essere richiesta ogni qualvolta si presenti un assegno di ricerca (anche dopo la ripresa del servizio a scuola).
E’ l’aspettativa per motivi di studio (non per forza per il dottorato, ma anche per assegni di ricerca) rinnovabile, e poi richiedibile più di una volta?
Avrei due domande da fare:
1) In caso di mancato conseguimento del dottorato per demeriti, bisogna restituire le somme percepite in aspettativa?
2) In caso di licenziamento dal dottorato per motivi personali e conseguente ritorno immediato a scuola, bisogna restituire le somme percepite in aspettativa?
Grazie
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