Contratto di comodato d’uso gratuito: può essere stipulato oralmente?


Due coniugi vorrebbero concedere ad un loro amico, che non farà parte del loro nucleo familiare, parte del loro appartamento in comodato d’uso gratuito e quest’ultimo vorrebbe trasferire lì la residenza. Può un tale accordo essere solo verbale (come sarebbe preferito), oppure occorre una scrittura privata o un atto registrato?
Il comodato d’uso gratuito si caratterizza per la libertà di forma: l’art. 1803 cod. civile si limita a fornire la definizione e il contenuto del comodato (contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta) senza prescrivere la forma scritta. È dunque perfettamente valido ed efficace il comodato stipulato verbalmente, senza atto scritto. La mancanza di forma scritta consente di evitare la registrazione dell’atto. Ai sensi del Testo unico sull’imposta di registro sono infatti soggetti a registrazione esclusivamente:
– i comodati redatti in forma scritta (registrazione obbligatoria entro 20 giorni dalla data dell’atto);
– i comodati stipulati in forma verbale solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione (per esempio previsione, nell’ambito di un contratto di locazione, del comodato di una determinata area comune).
Nel caso di specie, i due coniugi ed il loro amico possono stipulare il comodato gratuito in forma orale, senza dover procedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Maria Monteleone