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Pignoramento dei crediti del professionista: qual è la quota da versare al fisco?

14 Luglio 2018 | Autore:
Pignoramento dei crediti del professionista: qual è la quota da versare al fisco?

Una piccola azienda ha ricevuto la notifica dall’agente della riscossione di pignoramento art.72-bis DPR 602, del credito che un professionista vanta nei confronti della medesima azienda per prestazioni professionali. Nell’atto di pignoramento è indicato “l’agente delle riscossione intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal terzo al debitore a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità da corrispondere anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nella misura stabilita dall’art.72-ter del DPR 602/73 e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di euro 10.000,00 oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pignoramento”. L’azienda dovrebbe pagare al professionista per prestazioni professionali 350,64 euro di netto. La quota pignorabile prevista dall’art.72-ter pari a 1/10 fino al valore di 2.500,00 è applicabile solo ai crediti da lavoro dipendente e agente di commercio (Cass.sent.685/2012), oppure è applicabile anche per i crediti di natura professionale (commercialista)? Nel caso sopra esposto, di pignoramento art.72-bis proposto dall’agente della riscossione, la quota pignorata è l’intero importo cioè 350,64 oppure 1/10 cioè 35,06?

I limiti di pignorabilità previsti dall’art. 72-ter DPR 602/1973 non si estendono ai crediti vantati dal libero professionista nei confronti del terzo pignorato. Ciò in virtù dell’interpretazione sistematica delle norme che regolano il pignoramento presso terzi dei crediti da lavoro e, in particolare, dell’art. 545 del codice di procedura civile. Come noto, tanto l’art. 72-ter DPR 602/73 quale norma speciale, quanto l’art. 545 c.p.c. quale norma generale, nell’individuare i limiti di pignorabilità, fanno espressamente riferimento a “somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento”. La legge non distingue, dunque, tra lavoro subordinato e lavoro autonomo né specifica a quali rapporti di lavoro si riferiscano i limiti di pignorabilità; tuttavia, come insegna l’art. 12 Preleggi: “Dell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

La risposta al quesito è dunque individuabile proprio secondo un’interpretazione delle norme relative al rapporto di lavoro. È utile a tal fine richiamare l’art. 409 c.p.c. che elenca le controversie assoggettabili al rito di lavoro poiché aventi ad oggetto quei rapporti che la legge considera di lavoro subordinato o assimilabili: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Come si può notare, tra i rapporti di “lavoro” è indicato il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (ciò che ha consentito alla Cassazione, con la sentenza n. 685/2012, citata nel quesito, di parlare di rapporto di lavoro autonomo assoggettabile ai limiti di pignoramento presso terzi – in specie provvigioni agente di commercio).

Dunque, se si può assimilare il rapporto di lavoro dell’agente immobiliare a quello del dipendente o lavoratore con rapporto di collaborazione continuativo (attenzione, ai soli fini dei limiti di pignorabilità delle provvigioni/retribuzioni), non si può allo stesso modo assimilare il lavoro svolto dal libero professionista. Questi non solo ha un’organizzazione autonoma, ma percepisce più retribuzioni/compensi da diversi clienti e non si può individuare un rapporto di lavoro in cui vi sia un datore/mandante e un lavoratore/mandatario; ne deriva che e prevedere il limite di pignorabilità su ogni singola fattura o prestazione, non risponderebbe alla ratio dell’art. 545 c.p.c.

Valga per tutte l’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale con l’ord. n. 381/2007, secondo la quale “Sono no manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 5/1/1950, n. 180 e dell’art. 1 del D.P.R. 28/7/1950, n. 895, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nelle parti in cui non prevedono il divieto di pignoramento dei compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, qualora questi costituiscano l’unica fonte di reddito”.

Dal momento che limiti di pignorabilità di cui agli artt. 72ter DPR 602/1973 e 545 c.p.c. si applicano solo ai lavoratori (pur se intensi in senso lato e comprensivi dunque anche degli agenti di commercio), il credito vantato dal libero professionista è pignorabile integralmente.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Maria Monteleone



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