Manto stradale dissestato: risarcimento danni


Se la strada è dissestata e cadendo ci si fa male è possibile chiedere e ottenere un risarcimento del danno.
La cura del bene pubblico, e quindi della res publica, è compito, dovere e onere dalle pubbliche amministrazioni, tenute a mantenere in ordine e in completa manutenzione le strade, i marciapiedi, i parchi delle nostre città. Naturalmente, è anche responsabilità di ogni singolo cittadino contribuire a non inquinare, rovinare o imbrattare i beni comuni, che essendo di tutti – ed essendo finanziati e mantenuti con le tasse di tutti – devono essere trattati quali beni comuni da non rovinare. Purtroppo però, oltre a eventuali contributi delle persone, o della natura (si pensi a temporali o rovesci molto violenti che sradicano gli alberi in una piazza, distruggendo i marciapiedi e la pavimentazione) anche l’incuria e la poca manutenzione da parte delle amministrazioni possono contribuire a che le strade non siano sempre perfette, ma abbiano buche, dissesti, deviazioni da lavori in corso che non finiscono mai, e via dicendo. Nel caso in cui il manto stradale sia dissestato, così come un marciapiede, spetta al danneggiato un risarcimento del danno in caso di caduta, se viene provato un tipo di responsabilità specifica prevista dal nostro ordinamento: vediamo quindi assieme come funziona il risarcimento danni nel caso di manto stradale dissestato.
Indice
Manto stradale dissestato: cosa può succedere
Per analizzare i profili di responsabilità che possono sussistere nel caso di manto stradale dissestato, occorre anzitutto identificare quali situazioni possono verificarsi, e quando si può chiedere il risarcimento per un dissesto del manto stradale. Le situazioni più frequenti, riportate anche dalla casistica delle sentenze delle nostre corti di giustizia, riguardano i casi in cui i pedoni siano inciampati e caduti a causa di una buca nel terreno, di un lastricato traballante, di un asfalto divelto, e dalla caduta abbiano riportato danni fisici e lesioni, di gravità variabile a seconda dei casi e della caduta stessa. Chiaramente la stessa situazione può verificarsi non soltanto a chi cammina su un marciapiedi, ma anche a chi va in bicicletta, oppure con l’autovettura o il ciclomotore sbanda e fa un incidente a causa del manto stradale dissestato. Una volta chiarito questo aspetto, si tratta di capire chi risponde dei danni per il manto stradale dissestato.
Manto stradale dissestato: che responsabilità è
Anzitutto, quando parliamo di risarcimento danni per una caduta dovuta a un manto stradale dissestato, bisogna comprendere di quale tipo di responsabilità si sta parlando, e quindi cosa significa che spettano i danni per una caduta o per un incidente stradale dovuto a una strada non riparata. Il nostro sistema giuridico prevede che, in caso di danni alle cose, o alla salute, all’integrità psico fisica, il responsabile di tali danni è obbligato a risarcirli, a determinate condizioni. La responsabilità civile si divide generalmente ed in termini molto sintetici in responsabilità contrattuale – quindi derivante da un contratto fra le parti, che non viene rispettato – e responsabilità extracontrattuale, che al suo interno comprende ed annovera tutta una serie di particolari tipologie di responsabilità differenziate, non legate ad un contratto intercorso fra le parti, e che tengono conto di varie situazioni che si possono verificare. Fra queste ultime, rientra anche la responsabilità da omessa custodia, che comporta che il custode di una determinata cosa venga considerato responsabile dei danni che vengano causati dalla cosa che aveva l’obbligo ed il dovere di custodire [1].
Manto stradale dissestato: prova del danno e caso fortuito
I danni cagionati ad altri dalle cose in custodia devono, se la responsabilità viene provata – aspetto fondamentale pr ottenere il risarcimento – essere ripagati alle persone che li hanno subiti, attraverso un ristoro di tipo economico – finanziario. Questa responsabilità, nel nostro sistema, viene qualificata come sostanzialmente oggettiva, dal momento che l’ordinamento stabilisce che l’esistenza della responsabilità stessa in capo al custode si presume, sulla base della causazione del danno stesso, e pertanto è onere del custode provare che non avrebbe potuto evitare in alcun modo che i danni si verificassero. La responsabilità viene quindi ad essere esclusa soltanto nei casi in cui ci si sia trovati in situazioni di caso fortuito, che sono quelle nelle quali il custode non sarebbe comunque potuto intervenire per evitare che i danni venissero causati dalla cosa in custodia. In tutte le altre ipotesi, sussiste la responsabilità in capo al custode, sempre che il danneggiato non abbia contribuito di suo, attraverso una condotta non corretta, a causare il danno stesso. In quest’ultimo caso, infatti, la condotta del terzo danneggiato rileva per poter anche escludere la responsabilità dell’amministrazione, in quanto l’imprudenza e la disattenzione del danneggiato non possono farsi ricadere su altri soggetti.
Manto stradale dissestato: chi è responsabile
Quando si parla di risarcimento danni da dissesto stradale è determinante identificare chi sono i responsabili per gli eventuali disservizi e dissesti stradali, buche, marciapiedi distrutti e mal messi in generale. Come abbiamo anticipato, la responsabilità ricade in capo all’amministrazione comunale proprietaria di quella strada, che in quanto tale aveva l’obbligo di controllarne lo stato e di provvedere con tempestività a porre in essere le necessarie riparazioni e in generale a garantirne una manutenzione costante ed effettiva, per evitare incidenti e danni agli utilizzatori.
note
[1] Art. 2051 cod. civ.
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