Cosa fare in caso di diffamazione? Come provare il danno e ottenere il risarcimento? Cosa si può fare prima di denunciare il fatto? Come segnalare una diffamazione su facebook?
Le persone possono essere offese non solo da gesti violenti, ma anche dalle parole; anzi, molte volte la ferita più profonda è quella causata da una maldicenza piuttosto che da una percossa. La lingua può essere più tagliente della spada, si dice. Niente di più vero. Non a caso, il codice penale punisce alcune condotte lesive della dignità e della reputazione di una persona: ci riferiamo alla diffamazione, reato tanto più odioso se solo si pensa che esso è commesso in assenza della persona interessata. La vittima viene colpita alle spalle, spesso dalla persona più impensabile. Ancora peggio accade, poi, quando commenti e frasi irrispettose vengono divulgate su facebook o, comunque, attraverso internet. Già: anche una semplice frase scritta sul proprio stato può diventare una condotta penalmente perseguibile. Si pensi ai tanti “leoni da tastiera” che spopolano per i loro commenti velenosi e ingiustificati rivolti per lo più nei confronti di persone (più o meno) famose. In questo caso, il danno è ancora maggiore visto che chiunque potrà leggere e condividere la frase diffamatoria. A prima vista sembrerebbe impossibile fare qualcosa: come difendersi, infatti, da chi diffonde gratuitamente maldicenze sul proprio conto? Cosa fare in questi casi? È possibile tutelarsi? A chi rivolgersi? Se anche tu sei stato vittima di un episodio di questo genere, continua nella lettura del presente articolo e troverai le risposte che cerchi: ti diremo come ottenere il risarcimento del danno, quali prove portare in giudizio e come bloccare gli oltraggi online. In altre parole, spiegheremo come difendersi dalla diffamazione.
Indice
Diffamazione: cos’è?
Prima di spiegare come difendersi dalla diffamazione, spieghiamo per bene cos’è il reato di diffamazione. La diffamazione consiste nell’offendere la reputazione di un’altra persona quando questa non sia presente [1]. L’offesa, quindi, deve essere comunicata a terze persone, non al diretto interessato, il quale nemmeno deve essere presente: è questa la grande differenza con l’ex reato di ingiuria [2].
Mentre con l’ingiuria si lede la considerazione che la persona offesa ha di se stessa, con la diffamazione si lede la reputazione che la vittima ha all’interno della società. Per questo motivo essa è ritenuta più grave della semplice ingiuria e, pertanto, a differenza di quest’ultima, la diffamazione è ancora punita con la reclusione. Per un maggiore approfondimento sul tema, si rinvia alla lettura di questo articolo.
Diffamazione: com’è punita?
Il codice penale punisce il reato di diffamazione “semplice” con la reclusione fino a un anno oppure, in alternativa, con la multa fino a 1032 euro. Se, però, l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Gli ultimi casi prospettati possono essere definiti di diffamazione aggravata, in quanto ritenuti maggiormente deleteri rispetto alla diffamazione semplice, cioè quella punita con la reclusione massima di un anno.
Per quanto riguarda l’attribuzione di un fatto determinato, deve trattarsi di un episodio sufficientemente delineato, di modo che possa essere più credibile e, pertanto, possa arrecare un maggior danno al diffamato rispetto ad una diffamazione generica.
Diffamazione: quale tutela penale?
Abbiamo spiegato in cosa consiste il reato di diffamazione; vediamo ora come difendersi da chi offende gratuitamente la reputazione di una persona. Innanzitutto, chi ritiene di essere stato diffamato può denunciare il fatto alle autorità competenti: la vittima potrà quindi recarsi presso la stazione dei carabinieri o il comando di polizia più vicini e chiedere che il responsabile venga punito penalmente. A quel punto, la notizia di reato verrà trasmessa alla Procura della Repubblica territorialmente competente e le indagini avranno inizio. Le autorità potranno sentire le persone che possono dare informazioni a riguardo: ad esempio, saranno ascoltate coloro che hanno assistito direttamente alla maldicenza. Se la diffamazione è avvenuta online, ad esempio attraverso facebook, gli inquirenti chiederanno al social di avere accesso ai server sui quale la pagina è stata creata, cercando così di individuare l’indirizzo IP dell’autore dell’illecito.
Al termine delle indagini, il pubblico ministero formulerà il capo di imputazione e chiederà il rinvio a giudizio. A quel punto comincerà il processo penale vero e proprio, all’interno del quale verranno sentite come testimoni le persone informate sui fatti ed eventualmente anche la persona offesa. Nell’ambito del processo penale, la vittima della diffamazione potrà costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
Diffamazione: quale tutela civile?
La persona diffamata potrà anche tutelarsi direttamente in sede civile, chiedendo il risarcimento del danno economico e morale subito. Per ottenere ciò, occorrerà dimostrare concretamente il pregiudizio patito, fornendo tutte le opportune prove. Innanzitutto, andrà dimostrata la diffamazione stessa. Come fare? Semplice: portando testimoni oppure documentazione dalla quale risulti la diffamazione. Si pensi alla diffamazione avvenuta a mezzo stampa, tramite internet (facebook e altri social network) oppure gruppi Whatsapp. In tutti questi casi, sarà sufficiente stampare le schermate incriminate (valgono anche gli screenshot), cioè quelle dalle quali risultano i messaggi diffamatori, e produrli in giudizio. Lo stesso potrà essere fatto in sede penale qualora ci si sia costituiti parte civile.
Diffamazione online: come tutelarsi?
Denunciare una diffamazione può sembrare un mezzo di tutela giusto ma poco efficace: infatti, il giudice penale potrà sì condannare l’autore del delitto alla giusta pena (normalmente, una semplice multa), ma non potrà ripristinare l’onore offeso della vittima.
Molto importante è la tutela extragiudiziale, cioè quella che si può ottenere tempestivamente fuori dalle aule di giustizia. Il caso più emblematico riguarda la diffamazione online, cioè quella che avviene a mezzo internet. Chi offende la reputazione, la dignità o l’onore di un’altra persona utilizzando facebook o strumenti simili non solo si macchia del reato di diffamazione, ma addirittura di diffamazione aggravata. Perché? Semplice: perché chiunque può leggere l’offesa scritta sul social. Insultare una persona su un social network equivale a oltraggiarla pubblicamente, come se si utilizzasse la stampa oppure si trovasse in una piazza affollata.
Proprio la dimensione di internet fa sì che il reato sul web sia considerato più grave di quello realizzato in una realtà materiale: più precisamente, l’utilizzo di internet integra l’ipotesi di diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità, stante la particolare capacità divulgativa del mezzo telematico.
Cosa fare in questi casi? Senz’altro denunciare il fatto, se possibile alla polizia postale, dotata delle attrezzature idonee a combattere i crimini commessi in internet; oltre a ciò, ci si può attivare autonomamente e chiedere a facebook di rimuovere il contenuto lesivo. Per fare questo bisogna segnalare la diffamazione avvenuta; per farlo, è possibile:
- inviare un’email all’indirizzo [email protected];
- segnalare a facebook, tramite la stessa piattaforma, il soggetto diffamatore. A tal fine, sarà sufficiente andare sul profilo di quest’ultimo, cliccare sulla freccetta verso il basso posta in corrispondenza del bottone “messaggio” e poi selezionare “Segnala/blocca”. Di lì, bisognerà spuntare la voce “invia una segnalazione”.
Ricevuto l’avviso, facebook impiegherà poco tempo per accertarsi del contenuto lesivo e bloccarlo o rimuoverlo del tutto. In questo modo, si potrà ottenere una tutela celere in attesa che la giustizia (civile e penale) faccia il suo corso.
note
[1] Art. 595 cod. pen.
[2] Art. 594 cod. pen., oggi abrogato.
Nell’articolo non si parla di verità delle parole riportate nella diffamazione.
Sembrerebbe non importante se quello che una persona rende pubblica riguardo un’altra persona sia vero oppure falso!!!
Dal mio punto di vista non si configura reato di diffamazione se dicendo stronzo ad una persona questo risulti effettivamente esserlo !!!
@Nazzareno, il tuo punto di vista è errato. Per la legge la diffamazione c’è anche nei confronti di chi riporta una condanna penale. Figuriamoci per quelli che tu consideri…
Salve ,
questo articolo però non spiega come difendersi se nessuno vuole testimoniare. Sarebbe più di aiuto mettere che tipo di prove si cercare?
Gent. Sig.,
è purtroppo vero che a volte le persone che hanno assistito ad un reato non vogliono essere coinvolte, però va sempre ricordato che l’ufficio del testimone non è una cortesia alla persona offesa, ma un vero e proprio obbligo di legge, almeno nel momento in cui i nominativi vengono inseriti nella lista testi del p.m. o di una delle parti private (imputato o parte civile). Pertanto, se una persona diffamata sa che ci sono testimoni, potrà (e dovrà) segnalarli all’autorità, affinché provveda dapprima a sentirli in qualità di persone informate sui fatti e, successivamente, se ci sarà il rinvio a giudizio, come testimoni.