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Diritto e Fisco | Editoriale

Cartelle esattoriali non pagate: cosa succede?

3 Luglio 2018
Cartelle esattoriali non pagate: cosa succede?

Pignoramento, fermo auto, ipoteca: tutte le conseguenze per chi ha beni intestati – e per chi è nullatenente – in caso di debiti con il fisco.

Chi non paga i debiti subisce il pignoramento: questa equazione, che appare fin troppo scontata per la generalità dei casi, non è così automatica quando c’è in mezzo il fisco. In parte perché, in caso di cartelle esattoriali non pagate, l’agente della riscossione ha ulteriori poteri oltre all’avvio dell’esecuzione forzata (ad esempio il fermo auto); in parte perché esistono alcune norme volte a garantire al debitore il sostentamento e che finiscono per impedire il pignoramento; infine perché è previsto un apposito reato – quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – per chi, pur in presenza di debiti, cede i propri beni. Le conseguenze per chi non paga le cartelle esattoriali variano poi dal blocco della pensione a quello dei pagamenti della pubblica amministrazione, dall’ipoteca sulla casa (anche la “prima”) alla trattenuta sullo stipendio. Senza contare – ed è forse questo l’aspetto più caratterizzante dell’esecuzione forzata esattoriale – che gran parte di queste procedure avvengono in assenza del giudice, gestite direttamente da Agenzia Entrate Riscossione. Ma procediamo con ordine e vediamo, in caso di cartelle esattoriali non pagate cosa succede. 

In questo articolo ti spiegheremo tutti i poteri che ha l’esattore, quando vengono esercitati e quali sono i rischi concreti per il contribuente che non ha nulla da perdere perché non ha beni intestati o perché i suoi redditi sono insufficienti a pagare.

Come sapere se ci sono cartelle esattoriali non pagate

La prima cosa che devi fare per stabilire se hai debiti con l’agente della riscossione è verificare la tua posizione. Potrebbe succedere – e spesso accade – che esistano dei debiti a proprio carico di cui non si ha notizia perché le cartelle di pagamento sono arrivate a un diverso indirizzo o perché la notifica non si è mai correttamente perfezionata. Ma è anche ricorrente l’ipotesi in cui si riceve una cartella quando si è in vacanza e si dimentica, al ritorno, di ritirare il plico in giacenza presso l’ufficio postale. C’è un solo modo per avere contezza, in modo ufficiale, di tutto ciò: richiedere un estratto di ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (e all’esattore locale che cura il recupero delle imposte del Comune e della Regione). La richiesta può essere fatta presso lo sportello oppure online, accedendo ai servizi predisposti sul sito internet, tramite le proprie credenziali. 

Attenzione però: l’indicazione sull’estratto di ruolo di cartelle notificate non significa necessariamente che queste siano anche da pagare. Le cartelle infatti potrebbero essere viziate perché mai arrivate – in tal caso la nullità della notifica si ripercuote sull’esistenza stessa del debito – oppure potrebbero essere cadute in prescrizione (potrebbero cioè essere “fuori termine” perché è ormai passato molto tempo dall’ultima notifica). Leggi Come difendersi da Agenzia Entrate Riscossione.

Se sull’estratto di ruolo dovessero risultare cartelle di pagamento che non hai mai ricevuto, hai 60 giorni di tempo per contestarle davanti al giudice. Se invece dovessero risultare cartelle di pagamento prescritte, allora non devi fare nulla: non si può infatti presentare ricorso perché sono decorsi i termini per impugnare la cartella (60 giorni dalla notifica); tuttavia, qualora l’esattore dovesse avviare un pignoramento o qualsiasi altro atto nei tuoi confronti, potrai contestare quest’ultimo nei termini di legge.

Pagamento cartelle esattoriali: termini e modalità

Dal momento in cui ricevi una cartella esattoriale hai 60 giorni di tempo per pagare o chiedere la rateazione. Dopodiché potresti subire tutte le conseguenze previste dalla legge e di cui parleremo qui di seguito tra cui, ovviamente, il pignoramento. Ma non è detto che queste scattino già al sessantunesimo giorno. Tutt’altro. A volte passa molto tempo e, in altri casi, non succede nulla. L’unica cosa certa è che se vorrai pagare anche con un solo giorno di ritardo dovrai chiedere il ricalcolo del debito poiché ci saranno da sommare gli interessi nel frattempo maturati. È vero però che se tali interessi sono irrisori, questi non determinano alcuna conseguenza: esiste infatti il divieto di emettere cartelle esattoriali per debiti inferiori a 30 euro. Con la conseguenza che se gli interessi sono solo di pochi euro, l’esattore non potrà mai farti nulla.

Se il termine per pagare le cartelle esattoriali è uguale per tutti, non è uguale il termine per fare ricorso. Difatti bisogna distinguere:

  • cartelle per contravvenzioni stradali (le cosiddette multe): hai 30 giorni di tempo per presentare ricorso al giudice di pace. Stesso discorso se si tratta di fermo auto derivante dal medesimo debito;
  • cartelle per contributi previdenziali Inps o Inail: hai 40 giorni di tempo per presentare ricorso al tribunale ordinario, sezione lavoro;
  • cartelle per imposte e tributi: hai 60 giorni di tempo per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Se invece vuoi pagare, puoi farlo con il bollettino allegato (leggi Come pagare le cartelle di pagamento). Puoi anche eseguire un pagamento parziale. In alternativa puoi chiedere la rateizzazione ossia un piano dilazionato in 72 o 120 rate (cosiddetta rateazione). Per debiti fino a 60mila euro, la rateazione a 72 rate viene concessa a semplice richiesta, senza necessità di presentare documenti che comprovino le difficoltà economiche. È quindi un diritto di tutti i contribuenti.

Cartelle esattoriali non pagate: misure cautelari 

L’Agenzia Entrate Riscossione ha il potere di attivare delle misure cautelari per “proteggere” il proprio credito, ossia per tutelarsi nel caso in cui, prima del pignoramento, tu possa vendere i tuoi beni, così impedendone di pignorarli. Queste misure cautelari sono il fermo auto e l’ipoteca. Una volta iscritti nei pubblici registri, questi provvedimenti consentono all’esattore di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche se esso dovesse essere venduto. Il compratore difatti acquista, oltre all’automobile o all’immobile, anche la misura cautelare iscritta dall’agente della riscossione: per cui se il contribuente originario non paga il proprio debito, il nuovo titolare del bene può subire il pignoramento pur non essendo lui il debitore.

Vediamo singolarmente come funzionano queste due misure.

Fermo auto per cartelle esattoriali non pagate

In qualsiasi momento successivo alla notifica della cartella, Agenzia delle Entrate può notificare al contribuente un preavviso di fermo auto con cui gli intima di pagare il debito entro 30 giorni. In caso di mancato versamento delle somme, viene iscritto il fermo al Pra. L’iscrizione del fermo non viene successivamente comunicata. Il fermo non impedisce che l’auto possa essere venduta ma questa non può né circolare, né essere rottamata. Se la polizia dovesse trovarti alla guida dell’auto con il fermo rischi una multa di 776 euro (massimo 3.111 euro) più la confisca del mezzo. «Confisca» significa che il mezzo passa in proprietà allo Stato e tu non hai più modo di recuperarlo.

In base ad alcune direttive interne del precedente agente della riscossione (Equitalia), per debiti inferiori a 2.000 euro, l’esattore dovrebbe iscrivere il fermo su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro, su un massimo di 10 veicoli e, infine, per debiti di valore superiore a 10.000 euro, su tutti i veicoli del debitore.

Puoi impedire il fermo auto presentando, prima di esso o anche dopo la notifica del preavviso, un’istanza di rateazione. 

L’istanza di rateazione può essere presentata anche dopo il fermo. Tuttavia, in tal caso, il fermo continua a rimanere fino al pagamento dell’ultima rata. Ti verrà però data ugualmente la possibilità di circolare se dimostrerai all’esattore di aver pagato la prima rata; presentando la ricevuta allo sportello ti verrà rilasciata una liberatoria che dovrai presentare al Pra, il quale sospenderà il fermo per poi cancellarlo a debito estinto.

Ipoteca per cartelle esattoriali non pagate

A differenza del fermo auto, che può essere iscritto anche per debiti minimi, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca sulla casa solo se le cartelle esattoriali non pagate ammontano complessivamente a 20mila euro. Per debiti inferiori non rischi l’ipoteca. Se il tuo debito supera i 20mila euro, puoi pagarne solo una parte in modo da riportarlo sotto la soglia.

L’ipoteca si può iscrivere anche sulla prima casa, contrariamente al pignoramento (di tanto parleremo a breve).

Prima dell’ipoteca il contribuente deve ricevere un preavviso con cui gli vengono dati 30 giorni di tempo per pagare o chiedere la rateazione.

La richiesta di rateazione dopo l’ipoteca non cancella la misura cautelare, né la sospende (a differenza di quanto succede per il fermo auto).

Nonostante l’ipoteca si può vendere la casa, tuttavia l’acquirente eredita il peso.

Una volta inviato il preavviso nei 30 giorni prima, l’esattore non deve informarti dell’avvenuta iscrizione. Puoi però sempre fare una verifica chiedendo una visura ipocatastale all’Agenzia delle Entrate.

Il pignoramento per le cartelle esattoriali non pagate

A questo punto passiamo, dalle misure cautelari, alle cosiddette misure esecutive ossia al pignoramento vero e proprio. 

In questo caso l’agente della riscossione deve rispettare alcune regole più stringenti. Non può esserci alcun pignoramento se è passato più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Se tale termine è decorso, l’esattore deve notificare un secondo atto, la cosiddetta intimazione di pagamento, la quale a sua volta ha efficacia per 180 giorni, scaduti i quali si potrà notificare un’ulteriore intimazione e così via. Sono illegittimi tutti i pignoramenti avvenuti dopo un anno dal ricevimento della cartella o dopo 180 giorni dall’intimazione di pagamento.

Il pignoramento può aggredire solo i beni intestati al debitore. In caso di beni cointestati (ad esempio una casa, un conto corrente, ecc.) il pignoramento può comunque avvenire ma nei limiti del 50%. Questo significa, ad esempio, che nel caso di un immobile in comunione tra coeredi, l’esattore metterà all’asta l’intero bene ma il prezzo ricavato dalla vendita andrà prima in tasca ai contitolari in relazione alle rispettive quote e solo il residuo viene incassato dal creditore.

Il contribuente nullatenente, che non ha cioè alcun bene intestato, non rischia nulla poiché non esistono sanzioni per il caso di incapacità a soddisfare i creditori.

Pignoramento del conto corrente

Il primo rischio per chi non paga le cartelle esattoriali è il pignoramento del conto corrente. L’esattore lo può “bloccare” con una semplice raccomandata inviata sia alla banca (di solito viene spedita prima) che al debitore. A quest’ultimo si danno 60 giorni di tempo per pagare. Se non lo fa, le somme presenti sul conto corrente vengono accreditate all’agente della riscossione fino a coprire il proprio credito. Chiaramente se il conto ha una giacenza inferiore, esso viene svuotato; se invece ha una giacenza superiore, la residua parte resta in banca e viene sbloccata.

Tutta la procedura avviene senza bisogno di un giudice e di udienze in tribunale.

Se il conto corrente è destinato all’accredito dello stipendio, però, il pignoramento può avvenire entro limiti ridotti. In particolare:

– le somme già depositate in banca alla data di notifica del pignoramento possono essere pignorate solo nella misura che eccede il triplo dell’assegno sociale (circa 1.340 euro). Per cui, su un conto di 2mila euro, l’esattore potrà prendere solo 660 euro);

– gli stipendi successivamente accreditati possono essere pignorati entro questi termini:

  • un decimo per stipendi fino a 2.500 euro 
  • un settimo per stipendi fino a 5.000 euro
  • un quinto per stipendi oltre 5.000 euro.

Le percentuali vengono calcolate sul netto dello stipendio ma al lordo di eventuali cessioni volontarie di un quinto.

Pignoramento stipendio

Il pignoramento dello stipendio può anche avvenire direttamente in capo all’azienda ma nei limiti appena detti:

  • un decimo per stipendi fino a 2.500 euro
  • un settimo per stipendi fino a 5.000 euro
  • un quinto per stipendi oltre 5.000 euro.

Le percentuali vengono calcolate sul netto dello stipendio ma al lordo di eventuali cessioni volontarie di un quinto.

Anche in questo caso, la procedura non necessita di udienze in tribunale.

Pignoramento pensione

Il pignoramento della pensione segue regole parzialmente diverse. Innanzitutto qui bisogna andare davanti al giudice (a differenza di quanto succede per lo stipendio). C’è quindi necessità di una citazione in giudizio.

Poi il pignoramento può avvenire sulla parte di pensione che eccede il minimo vitale, che è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale, circa 680 euro. Dunque, per individuare la parte di pensione che il creditore può effettivamente pignorare, occorre sottrarre dalla pensione netta l’importo di 679,50 euro e calcolare sull’importo residuo le seguenti percentuali:

  • un decimo per pensioni fino a 2.500 euro
  • un settimo per pensioni fino a 5.000 euro
  • un quinto per pensioni oltre 5.000 euro.

Pignoramento casa

Il pignoramento della casa è, tra tutte le misure, quella soggetta a più vincoli.

Innanzitutto il pignoramento non è possibile sull’unico immobile di proprietà del debitore, a condizione che non sia accatastato A/8 e A/9, vi sia fissata la sua residenza e sia adibito a civile abitazione. 

In tutti gli altri casi (ad esempio: debitore proprietario di più immobili oppure di uno solo adibito a ufficio o dato in affitto), il pignoramento è possibile a condizione che:

  • sia stata prima iscritta ipoteca;
  • siano decorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca;
  • il debito complessivo sia superiore a 120mila euro;
  • il valore complessivo di tutti gli immobili di proprietà del debitore superi 120mila euro.

Blocco pagamenti della pubblica amministrazione

Un’altra conseguenza per chi non paga le cartelle esattoriali è il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. In pratica, se il contribuente ha un credito verso la PA superiore a 5mila euro, l’ente sospende il pagamento in attesa di sapere dall’agente della riscossione se vi sono cartelle in sospeso e, in tal caso, compensa il credito con il debito.

In pratica, ogni volta che la pubblica amministrazione è debitrice di un cittadino privato o di un’azienda e deve eseguire nei confronti di questi un pagamento, se detto pagamento è superiore a 5mila euro deve inoltrare all’agente della riscossione una richiesta di autorizzazione. Ciò al fine di verificare che il beneficiario non sia, a sua volta, debitore dell’erario, ossia non abbia delle cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico insoluti per un ammontare pari almeno allo stesso importo (5mila euro). L’esattore deve rispondere alla richiesta della P.A. entro 5 giorni da tale comunicazione. Se risultano insoluti superiori a 5mila euro, il pagamento nei confronti del privato viene temporaneamente bloccato (fino all’ammontare del debito) per 60 giorni e la circostanza viene segnalata all’esattore in modo da dare a quest’ultimo la possibilità di procedere alla riscossione tramite un pignoramento presso terzi, ossia delle somme stesse bloccate. Se invece, scaduti i 60 giorni il pignoramento non viene eseguito, la P.A. esegue il pagamento a favore del privato.

Se il pagamento è relativo a stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, il blocco è nei limiti di un quinto.

Blocco pensione

Il blocco dei pagamenti della P. A. riguarda anche le pensioni ma solamente quelle superiori a 5mila euro. L’Inps non può erogare l’assegno pensionistico finché non verifica la presenza di debiti. Accertato ciò, viene accantonato solo un quinto della pensione (tale è il limite di pignoramento per pensioni oltre 5mila euro), detratto il minimo vitale (che è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale). Quindi, l’esattore potrà rivalersi con il pignoramento solo entro tale misura, che del resto è il limite generale previsto per il pignoramento delle pensioni. 

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Chi ha debiti superiori a 50mila euro dovuti a imposte sui redditi o Iva non può donare i propri beni se, all’esito della cessione, il suo patrimonio è insufficiente a soddisfare l’agente della riscossione. Se lo fa, può essere incriminato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Lo stesso dicasi se vende i beni, ma solo a condizione che la vendita sia simulata ossia fittizia; se invece avviene a prezzo di mercato, non scatta l’illecito penale. Per far scattare la punibilità, la legge penale contempla la nozione di atti fraudolenti. Come chiarito dalle sezioni unite della Cassazione nel 2017, una lettura della norma «che facesse coincidere il requisito della natura fraudolenta degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito sarebbe in contrasto con il principio di legalità». 

 


note

Autore immagine: 123rf com


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2 Commenti

  1. Scusate per la domanda, nel 2016 mi sono state notificate cartelle esattoriali di cui non più trovate dovuto a trasloco. Da allora non ho saputo più niente, non mi è arrivato più nulla e nulla è stato fatto dall’ Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
    In questo caso se dovrebbe arrivare un’ intimazione di pagamento dopo 2 anni dalla notifica, come ci si deve comportare? visto inoltre che sicuramente saranno maggiorate di interessi?

  2. Dopo l’attenta analisi di tutto questo UTILISSIMO articolo mi manca un tassello: perché un soggetto/cittadino suddito (NON faccio riferimento ad aziende o similari, bensì solo e soltanto alla posizione del'”uomo della strada” quale lo scrivente…), se è sicuro di AVERE RAGIONE a fronte delle richieste della P.A. (e parlo di certezze, senza dubbi di sorta tutt’intorno alla quaestio, quindi partendo da questo presupposto…), deve in ogni caso attivarsi motu proprio a scanso di conseguenze peggiori (entro 30-60 giorni o mille anni…) per rispondere a uno stato “distratto” – per non buttare benzina sul fuoco uso volutamente un eufemismo, essendo penalmente già abbastanza “esposto”! – di cui non ha la benché minima considerazione? Le motivazioni di questa mia conclusione le lascio all’immaginazione e alla considerazione di chi legge risalendo “per li rami” alla storia del paese italia dal dopoguerra all’oggi… Non c’è che l’imbarazzo della scelta!!!… Se ci sarà, grazie a chi vorrà rispondere…

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