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Diritto e Fisco | Editoriale

Prima di fare sciopero bisogna dirlo al datore di lavoro?

4 Luglio 2018 | Autore:
Prima di fare sciopero bisogna dirlo al datore di lavoro?

Lo sciopero è un diritto e non è obbligatorio avvisare il datore di lavoro se vi si aderisce

Retribuzioni e straordinari non pagati, assenza di sicurezza sul lavoro, ritardo inaccettabile nel rinnovo del contratto collettivo di categoria: questi e molti altri possono essere i problemi che spingono i lavoratori a scioperare per far valere i propri diritti e trovare tutela. Lo sciopero rappresenta infatti una forma di protesta che i lavoratori, d’accordo tra loro, realizzano astenendosi in massa dal lavoro. Esso può essere esercitato per far valere i propri diritti nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei confronti delle associazioni imprenditoriali (si pensi, ad esempio, negli scioperi indetti a sostegno dei rinnovi contrattuali), oppure del governo od altre istituzioni, nel caso di scioperi con finalità economico sociali. Lo sciopero è un diritto dei lavoratori, ma non è disciplinato in maniera specifica dalla legge, che pone solo alcuni limiti al diritto di sciopero in materia di servizi pubblici essenziali, bilanciando in questi settori il diritto dei lavoratori ad esercitare tale forma di protesta, con il diritto dei cittadini di vedere garantiti, almeno in misura essenziale, determinati servizi indispensabili (ad esempio in materia di salute, trasporti, sicurezza pubblica). Al diritto di sciopero è riconosciuta nel nostro ordinamento un’importanza tale, che il datore di lavoro non può impedire ai lavoratori di scioperare, avendo solo la possibilità di non riconoscere loro economicamente la giornata lavorativa “persa”. Vediamo dunque, in concreto, come si organizza uno sciopero, come vi si aderisce e se prima di fare sciopero bisogna dirlo al datore di lavoro.

Cos’è lo sciopero

Lo sciopero consiste in un’astensione collettiva e organizzata dal lavoro, con lo scopo di creare un disservizio.

Titolari del diritto di sciopero sono i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. I lavoratori infatti sono la parte più debole del rapporto di lavoro e possono ricorrere a questa forma di protesta come modo più efficace e talvolta unico per far valere i propri diritti.

L’astensione dal lavoro può essere organizzata dai sindacati o dagli stessi lavoratori, d’accordo tra loro.

Accanto allo sciopero “tradizionale”, attuato mediante l’astensione dal lavoro di tanti dipendenti contemporaneamente, ne esistono anche di ulteriori, attuati mediante forme particolari: si tratta dello sciopero a singhiozzo, che si verifica quando i dipendenti dei diversi reparti di un’azienda si astengono dal lavoro in modo frazionato nel tempo (ad esempio, l’attività lavorativa viene sospesa per 30 minuti, poi si effettua una prestazione della durata di 30 minuti, ecc.). In questo caso il dipendente non perde la retribuzione dell’intera giornata, ma solo una minima parte.

Oppure lo sciopero può essere organizzato a scacchiera e cioè mediante l’astensione dal lavoro in tempi diversi di più dipendenti di una stessa azienda o stabilimento, le cui attività sono interdipendenti. Si blocca così l’attività lavorativa, reparto dopo reparto, in momenti successivi.

Quali conseguenze posso avere se aderisco allo sciopero

Scioperare è un diritto garantito dalla Costituzione, dunque l’unica conseguenza che si può avere aderendo allo sciopero è la perdita della retribuzione per la giornata (o le giornate) di astensione dal lavoro.

Il datore, infatti, non può opporsi allo sciopero, non può impedire ai lavoratori di esercitare questo loro diritto, né tanto meno può licenziare o sanzionare il dipendente scioperante per essere restato assente dal lavoro.

Devo comunicare al datore che aderisco allo sciopero

Nel settore privato, salvo si tratti di servizi pubblici essenziali, non vi è alcun obbligo di comunicazione o preavviso. L’astensione dal lavoro si realizza a sorpresa, come forma di protesta, senza obbligo di preventiva comunicazione al datore.

Addirittura, lo sciopero può essere organizzato e realizzato nella stessa giornata [3].

Nel settore dei servizi pubblici essenziali, invece, bisogna bilanciare il diritto dei lavoratori con il diritto dei cittadini di vedersi garantiti in particolari ambiti ritenuti appunto “essenziali” un servizio almeno minimo: si parla ad esempio del settore dei trasposti pubblici, la sanità, la pubblica sicurezza, l’amministrazione della giustizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, i servizi postali, le scuole e le università.

In questi casi, proprio per l’importanza che ha per la collettività il servizio svolto dai lavoratori, l’adesione allo sciopero deve essere preceduta da un preavviso di almeno 10 giorni. Questo per consentire all’azienda di garantire comunque un servizio minimo e, se lo ritiene, di tentare un dialogo con i lavoratori prima che essi scioperino.

I servizi pubblici essenziali

Se in tutti gli altri settori lo sciopero può essere organizzato dai sindacati o dai lavoratori senza alcun obbligo di preavviso, anche poche ore prima dell’astensione, nei settori che si ritiene forniscano servizi pubblici essenziali alla collettività, lo sciopero deve essere organizzato seguendo una specifica procedura.

In particolare, come detto, chi organizza lo sciopero ha l’obbligo di comunicare per iscritto con un preavviso minimo di 10 giorni la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero.

Questa comunicazione deve essere inviata all’azienda o all’amministrazione che fornisce il servizio pubblico essenziale e ad un apposito ufficio costituito presso il Ministero competente per materia o la Prefettura, che provvede a trasmetterla immediatamente anche alla Commissione di garanzia, un organismo che ha lo scopo di valutare se effettivamente lo sciopero può essere svolto nel rispetto dell’obbligo di garantire comunque un servizio minimo ai cittadini.

Le imprese e le amministrazioni che erogano il servizio devono, a propria volta, comunicare agli utenti, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, le modalità e i tempi dei servizi minimi garantiti durante lo sciopero, oltre alle misure per garantire la pronta riattivazione degli stessi al termine dello sciopero; fornire alla Commissione di garanzia, se questa lo richiede, le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni, nonché le motivazioni, i conflitti che hanno portato allo sciopero.


note

[1] Cass. sent. n. 23552/04 del 17 dicembre 2004


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